PLAFOND IVA: utility per controllo utilizzo plafond IVA

Utility per utilizzo plafond IVA – come costruirla risparmiando tempo e denaro.

Abbiamo stilato le istruzioni (.PDF) passo passo per costruire un foglio di calcolo (.XLS) per verificare il corretto utilizzo plafond IVA in questo prodotto:

>>>> vai al prodotto

Gli assunti sono i seguenti:

– il metodo di calcolo è quello del plafond fisso o solare: in pratica l’operatore economico, in base al plafond maturato al 31/12 dell’anno n-1, avrà una cifra fissa entro la quale nel corso dell’anno n potrà effettuare, nel rispetto delle normative applicabili, acquisti in esenzione d’IVA;

– l’azienda quindi a partire dal 01/01 dell’anno n, di utilizzo del plafond, avrà una cifra fissa maturata nell’anno n-1 entro la quale potrà effettuare acquisti e/o importazioni in esenzione d’IVA, stando attendo a non superarla (splafonamento);

– il plafond decade comunque, anche se non completamente utilizzato, al 31/12 dell’anno n.

Si tratta di istruzioni veramente alla portata di chiunque debba occuparsi di questa materia, anche il neofita.

Si potrà quindi costruire l’utility, personalizzarla e:

– controllare il plafond IVA

– compilare il quadro VC col.1 e 2 della dichiarazione IVA

– produrre stampe da usare come pezza d’appoggio o addirittura inserire nel registro IVA vendite.

In alternativa, nell’eventualità che si desiderasse l’utility plafond IVA in Excel già pronta per l’uso (redatta secondo le istruzioni di cui sopra), la si può trovare al seguente link:

>>>> vai al prodotto 

INTRASTAT: scadenzario Intrastat 2016

Scadenzario Intrastat 2015

Dato il gradimento dimostrato, pubblichiamo lo  scadenzario INTRASTAT 2016gratuito e personalizzabile, per la gestione degli adempimenti INTRASTAT per l’anno 2016, in versione PDF . Si ritiene utile infatti, stante i continui cambiamenti che si verificano, una panoramica delle date precise di invio, che vengono fornite sia per i contribuenti con obbligo mensile sia per quelli con obbligo trimestrale (precisando inoltre le diverse casistiche di coloro che devono cambiare periodicità).

Si precisa che la sezione Utility & Downloads del sito contiene gli scadenzari INTRASTAT degli anni passati a partire dal 2010, anch’essi a disposizione e scaricabili gratuitamente, oltre ad un tool gratuito per verificare la periodicità Intrastat e naturalmente tutta la normativa e la prassi di riferimento.

In ogni scadenzario Intrastat si forniscono degli esempi pratici in calce per comprendere come funzionano le variazioni di periodicità (trimestrale – mensile), secondo la normativa e la prassi attualmente in vigore.

>>>> Scarica lo scadenzario INTRASTAT 2016

 

PLAFOND IVA: dichiarazioni intento, software semplificato

L’Agenzia Entrate ha semplificato il software dichiarazioni intento con la nuova release (modello IVI 2015 versione 1.1.3. del 03/12/2015) .
Obbligatoriamente dal 01/01/2015 (con Decreto semplificazioni D.Lgs. 175/2014) gli esportatori abituali devono compilare e trasmettere all’Agenzia Entrate il modello dichiarazioni intento per acquistare beni e servizi senza applicazione dell’IVA nei limiti del plafond (acquisti da fornitori IT e/o importazioni di beni); in seguito la copia della dichiarazione intento e della relativa ricevuta di trasmissione vanno inviate al fornitore, prima dell’effettuazione dell’operazione ai fini IVA. In pratica come noto dal 2015 l’onere della comunicazione delle dichiarazioni intento all’Agenzia Entrate è stato invertito, dal fornitore all’esportatore abituale; ora, dopo circa un anno dall’entrata in vigore del nuovo adempimento l’Agenzia ha accolto alcune segnalazioni ricevute dagli operatori, visto anche l’imminente invio delle dichiarazioni d’intento con validità 2016 (dichiarazioni inviate a dicembre 2015, con validità dal 1° gennaio 2016): in pratica si è deciso di velocizzare l’utilizzo del software dichiarazioni intento, tramite le seguenti funzionalità:
  • la possibilità di raggruppare diverse dichiarazioni intento dello stesso soggetto con un unico invio telematico all’Agenzia Entrate (in precedenza si doveva inviare un file per ogni dichiarazione, ossia n dichiarazioni compilate, n invii da eseguire);
  • l’importazione dei dati anagrafici presenti nel frontespizio delle dichiarazioni intento acquisite in precedenza.

NUMERAZIONE 

La numerazione delle dichiarazioni intento va distinta, con separata annotazione rispetto a quella dell’anno precedente, come da RM 355803/1985: quindi le dichiarazioni intento ricevute a dicembre 2015 con validità per l’anno 2016, saranno numerate dal ricevente (fornitore) con una nuova numerazione rispetto a quella attribuita nel 2015 ad es. 1/2016, 2/2016, ecc.

>>> DEVI APPROFONDIRE NORMATIVA, GIURISPRUDENZA E PRASSI?

E-BOOK “DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO PLAFOND IVA”

3dcover.documentazione

>>> DEVI APPROFONDIRE IL FUNZIONAMENTO DEL PLAFOND IVA?

E-BOOK  “PLAFOND IVA 2015” v. 2.01;SCARICA ESTRATTO GRATUITO

ebook-3d-plafond
>>> UN FACILE SOFTWARE PER GESTIRE L’UTILIZZO DEL PLAFOND IVA?

UTILITY EXCEL UTILIZZO PLAFOND IVA 2015

box-color

BLACK LIST: Hong Kong eliminato da quasi tutte le black list

A far data dal 30/11/2015, a seguito dei due DM 18/11/2015 e dell’entrata in vigore della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Hong Kong del 14/01/2013 ed entrata in vigore il 10/08/2015 (L. 96/2015), Hong Kong viene eliminato da quasi tutte le black list, e cioè:

  • black list “CFC” (DM 21/11/2001 ):  la lista tiene conto sia del livello di fiscalità dello Stato estero, sia della presenza o meno di meccanismi per lo scambio di informazioni ai fini fiscali. Con l’entrata in vigore della Convenzione, alla condizione del livello “congruo” di fiscalità dello Stato estero (16,5% per le società di capitali, ovvero 15% per le partnership e gli altri enti senza personalità giuridica) si è affiancata la seconda condizione della sussistenza dello scambio di informazioni, garantita dall’art. 25 del Trattato. I benefici sono i seguenti: le controllate di operatori economici IT situate in Hong Kong  non verranno più attratte al regime CFC, quindi i redditi prodotti saranno tassati solo all’atto della distribuzione, e come utili ordinari, che pagano l’imposta in Italia su base imponibile ridotta (ad es. il 5%, se il socio è una società di capitali); le problematiche potrebbero invece rimanere per le controllate i cui proventi derivano per oltre il 50% dai “passive income” come dividendi e royalties, per i quali il regime CFC ex art. 167 co.8-bis TUIR continua ad applicarsi, se il livello di tassazione effettiva della società di Hong Kong è inferiore al 50% di quello italiano (allo scopo, si è ancora in attesa del provvedimento dell’Agenzia Entrate che, ex art. 8 DLgs. 147/2015, dovrebbe dettare modalità semplificate di effettuazione di tale verifica).
  • black list “costi” (DM 23/01/2002): la lista si basa sulla presenza o meno di strumenti di scambio di informazioni, quindi con l’entrata in vigore della Convenzione, l’esclusione di Hong Kong è di fatto automatica. I benefici sono i seguenti:  l’eliminazione dell’obbligo di indicare i costi in modo separato nella dichiarazione dei redditi (di fatto, gli acquisti da Hong Kong verranno equiparati agli acquisti da fornitori italiani o europei).

Decorrenza dei benefici: la Convenzione Italia – Hong Kong per l’Italia copre dal 01/01/2016 e per Hong Kong i periodi 01/04/2016 – 31/03/2017 e seguenti; dato ciò il periodo d’imposta 2015 (UNICO 2016) dovrebbe quindi continuare con le vecchie regole (CFC:obbligo di dichiarare i redditi delle controllate in Hong Kong nel quadro FC, fatti salvi i casi di disapplicazione della disciplina, COSTI: obbligo di indicare separatamente i costi nel quadro RF, siano eccedenti o meno il valore normale).

Si deve fare ancora invece la comunicazione black list IVA – quadro BL comunicazione polivalente: tali comunicazioni sono infatti, obbligatorie se il Paese fa parte della black list ex DM 21/11/2001 (Hong Kong è uscita) e/o della black list ex DM 04/05/1999 (che invece comprende ancora Hong Kong, questo anche se i criteri per la sua redazione (livello di fiscalità dello Stato estero e assenza di scambio di informazioni sono quasi gli stessi previsti per la black list CFC).