INTRA UE: VIES rilevante anche per servizi Intra UE

VIES rilevante anche per i servizi intra UE. 

Dopo quasi due anni dal 1° gennaio 2020, con il DLgs. 192/2021 è avvenuto il recepimento delle disposizioni sulla non imponibilità IVA delle cessioni intra UE di beni, tra cui con rilevanza sostanziale:

  • l’iscrizione al VIES del cessionario UE,
  • la presentazione dell’INTRASTAT vendite (art. 41 comma 2-ter DL 331/93).

Per le prestazioni di servizi.

La prestazione di servizi “generica”, da parte di un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato, ha una diversa rilevanza territoriale, ai fini IVA:

  • se resa a committente soggetto passivo (B2B) – NON è territorialmente rilevante ai fini IVA in Italia (art. 7-ter comma 1 lett. a) DPR 633/72).
  • se resa a committente privato consumatore(B2C) – è territorialmente rilevante ai fini IVA in Italia (art. 7-ter comma 1 lett. b) DPR 633/72).

Committente soggetto passivo IVA.

  • Ex art. 7-ter comma 2 lett. a) DPR 633/72, ai fini della territorialità IVA, sono soggetti passivi per le prestazioni di servizi ad essi rese coloro che esercitano “attività d’impresa, arti o professioni”.
  • Ex art. 18, par. 1, Reg. UE 282/2011, salvo informazioni contrarie, il prestatore del servizio può considerare che il committente UE sia soggetto passivo se:
    • abbia comunicato il proprio numero di identificazione IVA;
    • il prestatore ne abbia verificato l’iscrizione al VIES.
  • sembrerebbe possibile che il prestatore disponga di “informazioni contrarie” rispetto allo status di non soggetto passivo IVA derivante dalla mancata iscrizione al VIES.
  • Inoltre, se il committente non ha ancora un numero di identificazione IVA, ma abbia informato il prestatore di averlo richiesto, questi può verificarne lo status, ottenendo qualsiasi altra prova attestante che il destinatario delle prestazioni è un soggetto passivo o una persona giuridica non soggetto passivo tenuta all’identificazione ai fini IVA ed effettuando una verifica ragionevole dell’esattezza delle informazioni ricevute.

Committente non soggetto passivo IVA.

Il committente, stabilito in un altro Stato UE, non è da considerare soggetto passivo IVA se non ha comunicato al prestatore il suo numero d’identificazione IVA (art. 18, par. 2, Reg. UE 282/2011) questo anche se comunque che l’art. 18, par. 1, lett. a) Reg. UE 282/2011 sembra attribuire all’inclusione nel VIES la funzione di confermare al prestatore che il destinatario è un soggetto passivo, non di più.

Conseguenza della mancata iscrizione al VIES del committente

Il committente non si considera soggetto passivo, con conseguente rilevanza ai fini IVA in Italia della prestazione di servizi eseguita da un prestatore soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato, ex art. 7-ter comma 1 lett. b) DPR 633/72.

Prassi Agenzia Entrate.

L’Agenzia Entrate, prima delle modifiche di cui alla direttiva 2018/1910/Ue, si era pronunciata in favore della rilevanza solamente formale dell’iscrizione al VIES del cessionario, salvo comportamenti fraudolenti (Videoforum 23 gennaio 2019), anche se:

  • vale sempre la CM 28/E/2011 secondo cui i soggetti passivi IVA che “effettuano o intendono effettuare esclusivamente prestazioni di servizi intracomunitarie devono, al pari di qualsiasi altro operatore IVA, manifestare espressamente tale volontà ai competenti Uffici dell’Agenzia delle Entrate” .
  • l’inclusione nel VIES è necessaria anche per quei soggetti “che effettuano solo prestazioni di servizi intra UE soggette ad IVA nel paese di destinazione ex art. 7-ter”; per le prestazioni rese da soggetti nazionali nei confronti di soggetti passivi UE, il soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato “dovrà ottenere la conferma della validità del numero stesso mediante il sistema VIES” (CM 37/E/2011, § 2.1.2 e § 3).

INTRASTAT: novità 2022

INTRASTAT: novità 2022

Con la Determinazione Agenzia delle Dogane n. 493869/2021, escono le nuove istruzioni per i modelli Intrastat 2022.

Di seguito le novità.

Modello INTRA 2-bis acquisti di beni

  • il modello INTRA 2-bis acquisti di beni trimestrale viene abolito;
  • il modello INTRA 2-bis acquisti di beni mensile, si presenta se l’importo totale trimestrale degli acquisti intracomunitari passa a 350.000 euro (la precedente soglia era di 200.000 euro);
  • le informazioni sullo Stato del soggetto fornitore, al suo codice IVA e all’importo delle operazioni in valuta non vengono più rilevate;
  • per le spedizioni di valore inferiore a euro 1.000, è possibile compilare l’INTRASTAT senza disaggregare la nomenclatura combinata, utilizzando il codice unico “99500000” (vale anche per le cessioni di beni modello INTRA 1-bis) (colonna 7);
  • i dati relativi alla natura della transazione sono stati suddivisi in due colonne A e B (colonna B non obbligatoria se il valore degli acquisti < 20 milioni di euro).

Modello INTRA 2-quater acquisti di servizi

  • il modello INTRA 2-quater acquisti di servizi trimestrale viene abolito;
  • rimane ferma la soglia di 100.000 euro (per almeno uno dei quattro trimestri precedenti);
  • non è più prevista l’indicazione dei dati relativi a codice IVA del fornitore, ammontare delle operazioni in valuta, modalità di erogazione del servizio, modalità di incasso, Paese di pagamento;
  • è possibile riepilogare, sommando i relativi importi, tutti i servizi ricevuti con le stesse caratteristiche.

Modello INTRA 1-bis cessioni di beni

  • per le spedizioni di valore inferiore a euro 1.000, è possibile compilare l’INTRASTAT senza disaggregare la nomenclatura combinata, utilizzando il codice unico “99500000” (vale anche per acquisti di beni modello INTRA 2-bis) (colonna 7);
  • i dati sulla natura della transazione sono stati suddivisi in due colonne A e B (colonna B non obbligatoria se il valore delle spedizioni < 20 milioni di euro);
  • è introdotto, ai fini statistici, il dato relativo al Paese di origine delle merci (colonna 15).
  • nel modello INTRA 1-bis cessioni di beni (e anche nel modello INTRA 2-bis acquisti di beni) per le spedizioni di valore inferiore a euro 1.000, è possibile compilare l’INTRASTAT senza disaggregare la nomenclatura combinata, utilizzando il codice unico “99500000”;

La presentazione del modello INTRASTAT cessioni ha anche valore costitutivo ai fini della prova della cessione intra UE e del regime di non imponibilità IVA (art. 41 co.2-ter DL 331/93), fermi gli altri requisiti.

Modello INTRA-1 sexies call-off-stock

Nasce il nuovo elenco INTRA-1 sexies (Sezione 5 del Modello INTRA 1), per le cessioni intra UE in regime di call-off stock, serve per fornire le informazioni sull’identità e il numero di identificazione IVA del soggetto destinatario dei beni trasferiti in un altro Stato membro sulla base di un accordo di “call-off stock”.

La compilazione dell’INTRA-1 sexies diventa così un adempimento in aggiunta alla tenuta del registro ex art. 50 comma 5-bis DL 331/93, previsto dal nuovo art. 41-bis DL 331/93.

Decorrenza INTRASTAT novità 2022.

Le nuove modalità di presentazione sono applicabili a partire dalle operazioni effettuate nell’anno 2022.

Vai alla sezione INTRASTAT del sito

 

PLAFOND IVA: si devono verificare le dichiarazioni di intento

Si devono verificare le dichiarazioni di intento, altrimenti si può incorrere nel sequestro preventivo.

La Cassazione, con sentenza n. 1358/2022, ha stabilito che è legittimo il provvedimento di sequestro preventivo, in funzione della successiva confisca, del profitto del reato di dichiarazione fraudolenta, in capo al rappresentante legale di una società che utilizzi dichiarazioni di intento presumibilmente false, in quanto emesse da una società da poco costituita, e che quindi non poteva avere conseguito lo status di esportatore abituale e neppure disporre di un plafond per operare acquisti in sospensione d’imposta.

Secondo la Cassazione, la società avrebbe dovuto effettuare almeno una verifica sul presunto esportatore abituale, poichè soggetto con il quale non vi erano stati rapporti in precedenza; ad es. una visura camerale, avrebbe già consentito di accertare che la società emittente della dichiarazione di intento nel caso specifico neppure era iscritta alla Camera di Commercio. Di contro, limitarsi a riscontrare l’adempimento dell’obbligo di trasmissione telematica della dichiarazione di intento all’Agenzia delle Entrate non è sufficiente.

LE UTILITY PER LA GESTIONE DEL PLAFOND IVA

Sezione PLAFOND del sito

Abbiamo pubblicato:

  • PLAFOND IVA E-BOOK un vademecum per la gestione del Plafond IVA in tutti i suoi aspetti
  • UTILIZZO PLAFOND IVA per l’esportatore abituale, per tenere sotto controllo il plafond disponibile nel caso di utilizzo del plafond IVA fisso (o solare)
  • CONTROLLO PLAFOND IVA FORNITORE per il fornitore, per tenere sotto controllo le cessioni ad esportatori abituali ed evitare splafonamenti

SAN MARINO: no INTRASTAT dal 1° ottobre 2021

SAN MARINO: no INTRASTAT dal 1° ottobre 2021.

L’Agenzia Dogane e monopoli, con avviso del 17/12/2021, ha precisato che, a partire dalle operazioni effettuate dal 1° ottobre 2021, non ci sono più obblighi INTRASTAT: le cessioni di beni verso San Marino quindi non vanno più nell’Intrastat, anche se il soggetto passivo emette fattura cartacea.

Le operazioni tra Italia e Repubblica di San Marino sono regolate, sotto il profilo IVA, dal DM 21 giugno 2021 (in vigore dal 1° ottobre 2021) che ha anche abrogato il precedente DM 24 dicembre 1993; in precedenza ex art. 4 DM 24 dicembre 1993 l’INTRASTAT era obbligatorio per le cessioni di beni non imponibili IVA, per la sola parte fiscale, e solo se il cedente italiano aveva rapporti con altri Stati UE.

Fatturazione Elettronica San Marino

La fattura elettronica con San Marino è:

  • facoltativa dal 1° ottobre 2021 al 30 giugno 2022,
  • obbligatoria dal 1° luglio 2022.

Vale il provv. Agenzia Entrate n. 211273/2021 – le normali regole tecniche. Il procedimento elettronico è il seguente:

  • la fattura elettronica per cessioni di beni spediti o trasportati nella Repubblica di San Marino, riporta il numero identificativo del cessionario operatore economico di San Marino (SM+5 cifre), e sono trasmesse dal SdI all’Ufficio tributario di San Marino;
  • L’Ufficio tributario di San Marino verifica il regolare assolvimento dell’IVA sanmarinese all’importazione, poi convalida la fattura e comunica l’esito del controllo al competente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate attraverso un apposito canale telematico;
  • il soggetto passivo italiano visualizza telematicamente l’esito del controllo effettuato dall’Ufficio tributario di San Marino;
  • se entro i quattro mesi successivi all’emissione della fattura, l’Ufficio tributario non ne ha convalidato la regolarità, il soggetto passivo italiano emette nota di variazione in aumento, entro i 30 giorni successivi;
  • Solo se l’Ufficio convalida la fattura, la cessione beneficia del regime di non imponibilità IVA.
  • Gli operatori economici residenti, stabiliti o identificati in Italia possono ancora emettere fattura in formato cartaceo, per le operazioni sino al 30 giugno 2022 (e, anche successivamente a tale data, in presenza di specifiche ipotesi di esonero).
  • ex art. 1 commi 3 e 3-bis D.Lgs. 127/2015, in presenza di fattura elettronica, non c’è più l’esterometro, anche nei rapporti tra Italia e San Marino.

Fattura cartacea San Marino

Il procedimento cartaceo è il seguente:

  • la fattura cartacea è emessa in tre esemplari, due dei quali sono consegnati al cessionario sammarinese.
  • Il soggetto passivo italiano che, entro quattro mesi dall’emissione della fattura, non abbia ricevuto dal cessionario l’esemplare della fattura cartacea vidimata dall’Ufficio tributario di San Marino, deve darne comunicazione al medesimo Ufficio e, per conoscenza, al competente Ufficio dell’Agenzia Entrate.
  • Se entro 30 giorni non ha ricevuto l’esemplare della fattura vidimata, il fornitore italiano emette nota di variazione in aumento, senza sanzioni e interessi.
  • La cessione beneficia del regime di non imponibilità IVA solo se il cedente ha l’esemplare della fattura restituita dal cessionario sammarinese vidimata con data e timbro a secco circolare con la dicitura “Rep. di San Marino – Uff. tributario”.

Sezione del sito dedicata a SAN MARINO