E-BOOK: tutte le operazioni internazionali dei contribuenti forfetari e minimi

E’ disponibile l’E-BOOK dello Studio OPERAZIONI INTERNAZIONALI DEI CONTRIBUENTI MINORI (“MINIMI” + “FORFETARI”)

A CHI SI RIVOLGE

Questo e-book si rivolge a coloro che rientrano nel novero dei soggetti minori (sia “forfetari” L.190/2014 che “minimi” DL 98/2011). Mentre infatti esistono molti validi contributi sugli operatori in questione, le operazioni con l’estero non vengono mai sviscerate del tutto. Eppure esse costituiranno una  parte sempre più importante del fatturato di questi soggetti minori, vuoi per la situazione nazionale, vuoi per la globalizzazione ormai in atto, che specialmente per i servizi digitali non ha più frontiere.
Inoltre a partire dal 2019, con l’innalzamento della soglia dei ricavi al limite di € 65.000, moltissimi soggetti  economici possiedono i requisiti per entrare a far parte di questo regime.

Questo e-book va bene per te se sei:

  • un grafico/designer/UX/UI/programmatore che vende servizi digitali, acquista software ecc. a/da soggetti passivi esteri (comunitari-extracomunitari);
  • un professionista (avvocato / commercialista / architetto / ingegnere ecc.) che eroga consulenze a soggetti esteri (comunitari-extracomunitari);
  • un “commerciante digitale” che vende servizi elettronici ad aziende e privati esteri (e-book, software, ecc.) o un commerciante “tradizionale” che vende beni fisici;
  • un consulente di qualcuna delle categorie sopra.

OPERAZIONI INTERNAZIONALI TRATTATE

Di seguito l’elenco delle operazioni trattate:

  • acquisti intra UE di beni;
  • acquisti intra UE di servizi;
  • cessioni intra UE di beni;
  • cessioni intra UE di servizi;
  • acquisti extra UE di beni (importazioni);
  • acquisti extra UE di servizi;
  • cessioni extra UE di beni (esportazioni);
  • cessioni extra UE di servizi;
  • prestazioni di servizi elettronici a privati UE

L’e-book viene aggiunto all’UTILITY: MODELLI EDITABILI DI FATTURE PER OPERAZIONI CON L’ESTERO PER CONTRIBUENTI FORFETARI / MINIMI, in cui sono presenti modelli in word editabili di fatture per le operazioni con l’estero da personalizzare.

Il prodotto si trova alla pagina UTILITY & DOWNLOADS, alla sezione CONTRIBUENTI MINORI

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TERRITORIALITA’: Servizi immobiliari e IVA

Territorialità IVA per la messa a disposizione del luogo destinato a un evento: sono servizi immobiliari 

Interpello n. 77 del 22 novembre 2018: sono prestazioni relative a beni immobili, ai fini della territorialità IVA, anche i servizi di messa a disposizione dei luoghi unitamente a servizi aggiuntivi il cui corrispettivo è incluso nel prezzo complessivo del contratto. In tal caso si applica l’IVA nello Stato in cui si trova il bene immobile cui la prestazione si riferisce (art. 7- quater DPR 633/1972) e non nello Stato del committente soggetto passivo (art. 7-ter comma 1 lett. a) DPR 633/1972).

Ex art. 31-bis , par. 1, Reg. UE 282/2011, rientrano tra i servizi immobiliari i servizi che presentano un “nesso sufficientemente diretto con tali beni” (immobili). La messa a disposizione del luogo destinato ad un evento (nel caso di specie, per la durata dell’evento, viene data disponibilità di un parco, una villa, una foresteria, ed altre strutture immobiliari), secondo l’Agenzia Entrate, soddisfa il “nesso” rispetto al bene immobile considerato. Ex lett. a) art. 31- bis, par. 1, Reg. UE 282/2011, infatti, il nesso si riscontra, in particolare, “allorquando il bene immobile rappresenta un elemento costitutivo del servizio ed è essenziale ed indispensabile per la sua prestazione ovvero quando il servizio è erogato o destinato all’immobile”; condizione che in questo caso soddisfatta.

Il servizio di messa a disposizione del luogo destinato a un evento non può essere considerato “servizio generico”, territorialmente irrilevante ai fini IVA in Italia (art. 7 ter DPR 633/1972), come aveva invece ipotizzato il soggetto interpellante, se resi a un committente stabilito all’estero; secondo l’Agenzia, è inapplicabile, nella fattispecie, l’art. 31- bis, par. 3, lett. e) Reg. UE 282/2011 che esclude dai servizi immobiliari “la messa a disposizione di stand in fiere o luoghi d’esposizione, nonché servizi correlati (…)“.

Secondo l’interpello n. 77/2018 rientrano anche i servizi accessori resi unitamente alla messa a disposizione del luogo dell’evento: sono i servizi aggiuntivi “obbligatori” (es. progettazione, organizzazione e realizzazione dell’evento, servizi di security, climatizzazione e illuminazione, smaltimento dei rifiuti) e i servizi aggiuntivi “opzionali” (es fornitura di arredi, di servizi audio e video, di addobbi floreali, di intrattenimento, di ristorazione); l’Agenzia Entrate giunge alla conclusione che tutti i predetti servizi aggiuntivi soddisfino il nesso di accessorietà ex art. 12 DPR 633/1972, i servizi “obbligatori” in quanto “strettamente collegati all’immobile” e quindi inclusi nella messa a disposizione dello stesso; i servizi “opzionali” in quanto aventi la finalità di rendere la prestazione principale rispondente alle esigenze ed alle richieste specifiche del committente. In conclusione, anche i servizi accessori sono soggetti al trattamento IVA dell’operazione principale (ex art. 7- quater DPR 633/72, rilevanti territorialmente nello Stato ove l’immobile è situato, a prescindere dal luogo di stabilimento del committente ).

INTRA UE: rilevanza probatoria VIES

La normativa comunitaria attribuisce all’inclusione nel VIES rilevanza probatoria dello status del committente, ma l’inclusione nel VIES di per sè non è requisito sostanziale per la soggettività passiva. 

Una nuova sentenza (9/2/2017, causa C-21/16, Euro Tyre) conferma l’orientamento ormai consolidato della giurisprudenza UE: la mancata iscrizione al VIES da parte dell’acquirente non comporta la disapplicazione della non imponibilità della cessione intra UE. Tale assunto è stato più volte affermato in passato (v. sentenze relative alle cause C-273/11, C-587/10, VSTR e C-24/15).

Ciò non significa che l’iscrizione al VIES non sia importante per le attività di controllo: il VIES consente infatti agli operatori di avere conferma della partita IVA dei propri partner UE e alle Amministrazioni la possibilità di verificare dette operazioni, riscontrando eventuali irregolarità; tuttavia

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TERRITORIALITA’: consulenze legali su acquisto immobili trattamento

Le consulenze legali su acquisto immobili sono:

  • prestazioni generiche per la prassi,
  • prestazioni relative a beni immobili per la normativa UE in alcuni casi

Dal 1° gennaio 2017 è entrato in vigore il Reg. UE 1042/2013, che individua i requisiti necessari affinché una prestazione di servizi possa considerarsi “relativa ad un bene immobile” ai fini IVA.

Ex art. 7-quater, co.1, lett. a) DPR 633/72 (che recepisce l’art. 47 direttiva 2006/112/CE), le prestazioni di servizi relativi a beni immobili si intendono effettuate, ai fini IVA, nel luogo in cui si trova l’immobile (senza che assuma rilievo il luogo di stabilimento del committente).

Ex art. 31-bis Reg. UE 282/2011, valido dal 1° gennaio 2017, sono “relative a beni immobili” soltanto le prestazioni che presentano un nesso sufficientemente diretto con tali beni (così come definiti dall’art. 13-ter del medesimo regolamento), cioè quando:

  • il bene è un elemento costitutivo del servizio ed è essenziale e indispensabile per la sua prestazione;
  • il servizio ha ad oggetto l’alterazione fisica o giuridica del bene.

La CM 37/E/2011 aveva chiarito che sono da ricomprendersi fra i servizi soggetti alla disciplina ex art. 7-quater DPR 633/72 le prestazioni rese da ingegneri, architetti o altri soggetti abilitati, relative alla progettazione alla direzione di lavori immobiliari, al collaudo di un immobile o alla progettazione di interni e arredamenti.

Esempi di operazione relativa a un bene immobile, ex art. 7-quater DPR 633/72

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