IVA: passaggio dal 21% al 22% – CM 32/E/2013

Fonte: Fisco Oggi

Autore: P. Pullella Lucano

Data: 5/11/2013

Iva ordinaria dal 21 al 22%: le istruzioni, ora come allora

Chiarimenti più “maturi” sulle modalità operative connesse all’applicazione della nuova aliquota affinché i contribuenti possano gestire al meglio i relativi adempimenti.
A un mese dall’entrata in vigore della disposizione normativa che ha decretato l’incremento di un punto percentuale dell’aliquota Iva ordinaria (articolo 40, comma 1-ter, DL 98/2011, come modificato dall’articolo 11 comma 1, lettera a), del DL 76/2013), l’Agenzia delle Entrate, con la CM 32/E/2013 del 5 novembre, rinviando in linea generale alle precisazioni fornite in occasione del precedente aumento dell’imposta (circolare n. 45/2011), dà indicazioni sul comportamento da adottare in caso di dubbi sul momento di effettuazione delle operazioni, in particolare per quei settori costretti a fare i conti con fatturazioni riferite a periodi in cui vigeva un’aliquota diversa.È il caso dei fornitori di acqua, luce, gas e di tutte le altre società che erogano servizi di pubblica utilità. L’Agenzia, infatti, considerata la complessità gestionale relativa alla fatturazione – prima presuntiva e, poi, di conguaglio a credito del cliente – dei servizi offerti, indica un percorso alternativo rispetto a quello descritto nella CM 45/E/2011 e afferma che, nelle note di accredito per pareggiare i conti in base ai consumi effettivi, è applicabile l’aliquota ordinaria dell’ultima “fattura emessa per il periodo cui il conguaglio si riferisce e nei limiti dell’imposta addebitata con tale aliquota nella fattura stessa”.
Se invece il cliente risulta debitore, l’aliquota da applicare è quella in vigore al momento di emissione della fattura di conguaglio.L’aliquota è fedele al momento anche se questo cambia
Sul quando si deve ritenere concluso uno scambio, la circolare ricorda che, qualunque sia il momento di effettuazione delle operazioni, a quello bisogna guardare per la corretta applicazione della nuova aliquota. In sostanza, anche se le norme sono cambiate, in particolare riguardo agli acquisti intracomunitari, per gli operatori del settore nulla è mutato: è sufficiente individuare il momento giusto di un’operazione, facendo riferimento alla disposizione che lo fissa: per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, l’articolo 6 del Dpr 633/1972; per gli acquisti intra-Ue, l’articolo 39 DL 331/1993. Quest’ultimo, dall’1 gennaio 2013, fa coincidere tale momento con la partenza del bene dallo Stato membro di provenienza e non più con quello di consegna o di arrivo nel territorio dello Stato di destinazione.
Stesso discorso anche per chi ha scelto di stare nel regime Iva per cassa (articolo 32-bis del Dl 83/2012). La norma, pur prevedendo deroghe in relazione al momento di esigibilità dell’imposta e di esercizio della detrazione, non modifica i criteri di effettuazione delle operazioni.

Regolarizzare le sviste: tutto come la prima volta
Per correggere senza sanzioni le fatture emesse dall’1 ottobre con la vecchia aliquota, gli operatori dovranno effettuare le opportune variazioni in aumento (articolo 26 del Dpr 633/1972) e versare la maggiore imposta nei termini anticipati dal comunicato stampa del 30 settembre scorso. Quindi:

  • i contribuenti mensili, entro il termine di versamento dell’acconto (27 dicembre) per le fatture emesse a ottobre e novembre ed entro la data di liquidazione annuale (16 marzo) per quelle del mese di dicembre
  • i trimestrali, entro i termini di liquidazione annuale, per le fatture emesse nell’ultimo trimestre.

IVA: dal 2017 la dichiarazione IVA europea semplificata

La Commissione UE ha ufficializzato la proposta di una nuova dichiarazione IVA standard diretta a ridurre gli oneri burocratici per le imprese, agevolare il rispetto degli obblighi fiscali, limitare le frodi e facilitare le indagini con uno scambio di dati più semplice tra le autorità nazionali, che consenta di abbattere nel contempo i costi per le imprese fino a 15 MLD di euro l’anno.

Per l’Italia sarà una rivoluzione, dato che dal 1° gennaio 2017 con la nuova dichiarazione IVA modellata sugli standard europei si passerà da un documento con 586 voci ad uno con al massimo 26 (in realtà 586 voci sono solo in Italia, negli altri paesi si arriva ad un massimo di 100, e  ci crediamo molto poco che in Italia sarà così semplice, verranno inventati una pletora di adempimenti connessi e di integrazioni che la renderanno difficile come ora).

La riforma punta, oltre che alla semplificazione, anche ad aumentare le entrate pubbliche visto che l’IVA rappresenta il 21% degli introiti dei Paesi UE contro un’evasione che nel 2011 si stima in 193 MLD euro.

La dichiarazione IVA, oltre ad essere semplificata, avrà una scadenza mensile o trimestrale per le micro-imprese e sostituirà gli altri obblighi, come l’attuale dichiarazione annuale.

L’obiettivo della Commissione è per una entrata in vigore dal 1° gennaio 2017. La procedura per questo tipo di normativa richiede unicamente l’approvazione da parte del Consiglio degli Stati europei, senza un voto necessario anche del Parlamento UE che ha un ruolo solo consultivo. La proposta prevede un insieme uniforme di requisiti per le imprese relativi alla compilazione delle dichiarazioni IVA, indipendentemente dallo Stato membro in cui vengono effettuate. La dichiarazione IVA standard, che sostituirà le dichiarazioni IVA nazionali, farà sì che alle imprese siano richieste le stesse informazioni di base entro le stesse scadenze in tutta l’UE (a parte le integrazioni in più che saranno richieste al fortunato contribuente italiano) . Poiché le procedure semplificate risultano più facili da rispettare e da applicare, tale proposta dovrebbe anche contribuire a migliorare il rispetto della normativa IVA e, secondo la Commissione, aumentare le entrate pubbliche.

La proposta è disponibile a questo link

DOGANA: il nuovo codice doganale Reg. UE 952/2013

Fonte: Fisco Oggi

Data: 14/10/2013

Autore: A. De Angelis

Ue: il nuovo codice doganale cambia e si adegua ai tempi

Un nuovo regolamento di recente adozione aggiorna le disposizioni contenute nel testo in vigore dal 2008
Il Parlamento e il Consiglio dell’Unione europea si sono trovati nelle condizioni e, soprattutto nell’esigenza, di emanare un nuovo regolamento per aggiornare il vecchio codice doganale datato 23 aprile 2008. Si tratta della data di emanazione del precedente regolamento n. 450/2008 che, in considerazione dell’evoluzione delle disposizioni legislative non risultava più sufficientemente aggiornato rispetto alla normativa vigente. Per garantire condizioni uniformi di attuazione del nuovo regolamento n. 952/2013, la Commissione europea è stata preposta quale organo istituzionale con specifiche competenze di carattere esecutivo. A tal fine, tra le altre misure, è prevista una procedura consultiva per l’adozione di decisioni di autorizzazione degli Stati membri in merito all’utilizzo di mezzi, alternativi al canale informatico, per lo scambio e l’archiviazione delle informazioni doganali. L’Unione si fonda sull’unione doganale, si legge nelle considerazioni del regolamento, pertanto, in attuazione del principio di un mercato interno, il codice deve contenere le norme e procedure di carattere generale che garantiscono l’applicazione di misure tariffarie tenendo conto della politica comune. La modernizzazione del codice passa attraverso una efficace semplificazione amministrativa.
Gli scambi di merci unionali
Nel codice è opportuna l’introduzione di un quadro giuridico uniforme per rendere applicabili le disposizioni del codice doganale, agli scambi di merci unionali, anche laddove è prevista la disciplina di cui alla direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto e della direttiva 2008/118/CE relativa al regime generale delle accise. Nella fattispecie di scambio di merci ultraunionali assoggettate a misure di natura fiscale, come si legge, è necessario introdurre appropriate semplificazioni delle formalità doganali. Inoltre, a fronte della semplificazione, occorre puntare su un sistema di procedura doganale rapido ed uniforme per la facilitazione del commercio legale e per una efficace lotta antifrode.
Il regolamento n. 952 del 2013
Nella prima parte del regolamento rubricata “disposizioni generali”, i vari articoli oltre a trattare oggetto e ambito di applicazione, ruolo delle autorità doganali, area doganale interessata, prevedono una apposita sezione dedicata alla fornitura di informazioni. Per lo scambio dati è possibile utilizzare mezzi diversi da quelli informatici purchè alla stregua di quanto previsto dalle apposite disposizioni. Nel testo del regolamento poi altre rubricazioni riguardano i principi per l’applicazione dei dazi all’importazione/esportazione, le obbligazioni doganali, l’introduzione/uscita delle merci nel territorio doganale dell’Unione nonché norme generali sulla posizione doganale o sul vincolo della merce a un regime doganale. Quanto alla immissione delle merci in libera pratica, vi sono poi precise disposizioni relative alla esenzione dai dazi all’importazione. Per beneficiare di tale esenzione, infatti, occorre che le merci vengano reintrodotte nel territorio doganale nello stesso stato in cui furono esportate. Per quanto riguarda le misure di politica commerciale, relative soprattutto allo scambio di prodotti trasformati, occorre far riferimento alle norme sull’immissione in libera pratica delle merci vincolate al regime di perfezionamento attivo. Per finire, si deve sottolineare che se, da una parte, alla Commissione europea è stato riconosciuto un ruolo esecutivo dall’altra questo ruolo è strettamente legato alla attribuzione di una specifica delega di potere ai sensi del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Associata alla delega, infine, vi sono i singoli atti di conferimento di competenze di esecuzione, con cui sono adottati atti prettamente di carattere operativo-esecutivo.

BLACK LIST: pubblicato il nuovo modello spesometro

E’ stato pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate il modello di comunicazione polivalente, con le relative istruzioni e specifiche tecniche dello spesometro, delle operazioni black list e gli acquisti da San Marino: per queste due ultime fino al 31 dicembre 2013 sarà consentito utilizzare, in alternativa, le precedenti modalità di trasmissione.

Operazioni rilevanti ai fini IVA (art. 21, DL 78/2010)

A partire dal 1° gennaio 2012, per le operazioni per cui viene rilasciata fattura occorre comunicare per ciascun cliente e fornitore tutte le operazioni effettuate, indipendentemente dall’importo.

Fanno eccezione le operazioni documentate con fattura delle attività ex artt. 22 e 74-ter DPR 633/1972 che si sono avvalse della facoltà prevista ex art. 24 co.2: tali operazioni, per gli anni 2012 e 2013, vanno comunicate se di importo unitario non inferiore ai 3.600 euro, e saranno comunicate senza limiti di importo a decorrere dalla comunicazione relativa all’anno 2014.

Per le operazioni per le quali non viene emessa fattura (business to consumer) rimane ferma la trasmissione delle singole operazioni con valore a partire dai 3.600 euro lordi.

Allo scopo di “semplificare” gli adempimenti, le informazioni da comunicare, oltre al codice fiscale, sono quelle indispensabili per l’individuazione dei soggetti e delle operazioni.

Esclusioni oggettive e soggettive

Sono escluse dall’obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA tutte quelle che sono già monitorate dall’Amministrazione finanziaria, ex art. 6 Statuto del contribuente. così come quelle già trasmesse all’Anagrafe tributaria, ed inoltre sono escluse:

  • importazioni ed esportazioni ex art.8, co.1, lett. a) e b) DPR 633/1972.
  • sono esonerati dalla comunicazione i contribuenti in regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, nonché Stato, regioni, province, comuni e altri organismi di diritto pubblico nell’ambito delle loro attività istituzionali.

Sono invece incluse:

  • cessioni di beni e prestazioni di servizi, effettuate o ricevute, registrate o soggette a registrazione, riguardanti operatori economici aventi sede, domicilio o residenza nei Paesi black list devono essere indicate in separata sezione del modello.
  • acquisti da operatori della Repubblica di San Marino vanno indicati nell’apposito quadro “SE”.

Modalità e termini di presentazione

La comunicazione è presentata con riferimento all’anno solare:

  • per operazioni effettuate con controparti residenti in Paesi black list, va indicato anche il mese o il trimestre;
  • per gli acquisti effettuati da operatori economici della Repubblica di San Marino, è necessario indicare il mese.

Per le comunicazioni relative al 2012,

  • i contribuenti con IVA mensile dovranno provvedere all’invio entro il 12 novembre 2013,
  • i contribuenti con IVA trimestrale entro il 21 novembre 2013.

A regime, invece, le scadenze sono rispettivamente il 10 e il 20 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento, e come sempre se il termine di presentazione scade il sabato o in giorni festivi, viene prorogato al primo giorno feriale successivo.