Fonte: Fisco Oggi
Autore: P. Pullella Lucano
Data: 5/11/2013
Iva ordinaria dal 21 al 22%: le istruzioni, ora come allora
Se invece il cliente risulta debitore, l’aliquota da applicare è quella in vigore al momento di emissione della fattura di conguaglio.L’aliquota è fedele al momento anche se questo cambia
Sul quando si deve ritenere concluso uno scambio, la circolare ricorda che, qualunque sia il momento di effettuazione delle operazioni, a quello bisogna guardare per la corretta applicazione della nuova aliquota. In sostanza, anche se le norme sono cambiate, in particolare riguardo agli acquisti intracomunitari, per gli operatori del settore nulla è mutato: è sufficiente individuare il momento giusto di un’operazione, facendo riferimento alla disposizione che lo fissa: per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, l’articolo 6 del Dpr 633/1972; per gli acquisti intra-Ue, l’articolo 39 DL 331/1993. Quest’ultimo, dall’1 gennaio 2013, fa coincidere tale momento con la partenza del bene dallo Stato membro di provenienza e non più con quello di consegna o di arrivo nel territorio dello Stato di destinazione.
Stesso discorso anche per chi ha scelto di stare nel regime Iva per cassa (articolo 32-bis del Dl 83/2012). La norma, pur prevedendo deroghe in relazione al momento di esigibilità dell’imposta e di esercizio della detrazione, non modifica i criteri di effettuazione delle operazioni.
Regolarizzare le sviste: tutto come la prima volta
Per correggere senza sanzioni le fatture emesse dall’1 ottobre con la vecchia aliquota, gli operatori dovranno effettuare le opportune variazioni in aumento (articolo 26 del Dpr 633/1972) e versare la maggiore imposta nei termini anticipati dal comunicato stampa del 30 settembre scorso. Quindi:
- i contribuenti mensili, entro il termine di versamento dell’acconto (27 dicembre) per le fatture emesse a ottobre e novembre ed entro la data di liquidazione annuale (16 marzo) per quelle del mese di dicembre
- i trimestrali, entro i termini di liquidazione annuale, per le fatture emesse nell’ultimo trimestre.