DOGANA: chiarimenti su certificati AEO

L’Agenzia delle Dogane ha pubblicato un documento della Commissione europea contenente diversi chiarimenti su certificati AEO (Authorized Economic Operator), in particolare per quanto riguarda il riesame delle autorizzazioni AEO nel quadro del CDU e delle sue disposizioni di applicazione; si tratta di 15 FAQ (domande e risposte) relative all’attività di riesame dei certificati AEO esistenti (che nel nuovo CDU vengono definite “autorizzazioni”), cercando di chiarirne alcuni aspetti.

In sintesi sono state date le seguenti risposte:

  • i  certificati AEO esistenti che risultano validi alla data del 1° maggio 2016 restano validi fino al loro riesame;
  • non è necessario presentare domande di riesame alle autorità doganali competenti. Il titolare di un certificato AEO verrà contattato dalle autorità doganali competenti. Entro il 1° maggio 2019 verranno riesaminati tutti i certificati rilasciati antecedentemente al 1° maggio 2016. In ogni caso, gli AEO possono contattare i punti di contatto nazionali qualora necessitino di maggiori informazioni o chiarimenti;
  • non ci saranno cambiamenti nei codici MRA già attribuiti che quindi non vengono modificati, ed anche il numero dell’autorizzazione sottoposta a riesame rimane invariato rispetto a quello del certificato AEO;
  • nell’ipotesi di esito negativo del riesame, il certificato AEO viene revocato;
  • le condizioni introdotte per soddisfare l’art. 39(a) CDU e l’art. 24 RE sono la ”conformità” alla normativa doganale, alle norme fiscali, e alla dimostrazione che non sussistano gravi reati penali relativi all’attività economica dell’AEO.

DOGANA: Sistema AIDA sdoganamento telematico export – disponibilità soggetti AEO

L’Agenzia delle Dogane con Nota Prot. 78736/RU del 22/06/2012, pubblicata sul proprio sito internet, rende noto che in relazione all’espletamento delle formalità doganali, sono state apportate modifiche al sistema AIDA per consentire, a partire dal 03/07/2012, esclusivamente ai soggetti che abbiano ottenuto il rilascio della certificazione comunitaria AEO di beneficiare del servizio di sdoganamento telematico in procedura domiciliata per le operazioni di esportazione e di esportazione abbinata a transito tutti i giorni dalle 1.00 alle 24.00.

Viene poi precisato che le merci selezionate per il controllo (esito della dichiarazione “non svincolabile”) devono restare nel luogo autorizzato sino all’intervento del funzionario doganale, di norma effettuato nella fasce orarie e nei giorni di operatività degli uffici di controllo.

Tenuto conto della vigente normativa comunitaria in materia di restituzioni all’esportazione, le dichiarazioni della specie possono essere trasmesse dai soggetti AEO al di fuori dell’arco temporale di operatività dell’ufficio controlli effettuando il preavviso, di cui alla nota 8867/SAISA del 25/01/2011, nel termine ordinario di 24 ore.

Per quanto concerne gli aspetti procedurali per l’esecuzione dei controlli connessi all’estensione della disponibilità del servizio per i soggetti AEO si fa rinvio a quanto disposto con apposita circolare in corso di adozione.

DOGANA: modifiche relative a Status di Operatore Economico Autorizzato

L’Agenzia delle Dogane con CM 10/D/2012 adegua la disciplina dell’AEO (Operatore Economico Autorizzato) alle modifiche introdotte ex art. 15, co.1, L.183/2011 (legge di stabilità 2012): in ottemperanza a tali modifiche alla disciplina dei certificati e delle dichiarazioni sostitutive contenuta nel TU documentazione amministrativa – DPR 445/2000, il certificato camerale quale allegato all’istanza per l’ottenimento della certificazione AEO previsto al punto 2.2.1., lett. a ) della CM 36/D/2007, non è più richiesto.

L’Agenzia Dogane fornisce inoltre le conseguenti istruzioni procedurali da espletare coerentemente con quanto già avveniva prima dell’emanazione del citato art. 15, c. 1 della Legge 183/2011, e riguardanti:

  • controllo documentale dell’istanza;
  • acquisizione delle comunicazioni antimafia;
  • controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.