IMPORT/DOGANA: ogni singolo è autonoma dichiarazione doganale

L’Agenzia Dogane con nota 16407/RU 9/2/2015 in risposta ad un quesito sulla corretta applicazione dell’alt.303 TULD ha stabilito che ogni singolo è autonoma dichiarazione doganale e che quindi è vietata la compensazione tra più partite contenute nella stessa dichiarazione doganale. Ciò vale anche per l’applicazione di sanzioni sull’IVA in importazione, le quali vanno, tuttavia, applicate separatamente.

Premessa: la dichiarazione o bolletta doganale può avere uno o più “singoli” (ogni singolo è una voce doganale diversa presente in bolletta), si chiedeva quindi, come applicare le sanzioni nel caso in cui una dichiarazione doganale sia composta da più “singoli” per i quali si verifichi una difformità tra quanto dichiarato e quanto accertato in dogana, sia per quanto riguarda i dazi che l’IVA.

Normativa UE e Italiana: in assenza di armonizzazione della normativa UE sulle infrazioni doganali, gli Stati membri possono decidere il sistema sanzionatorio più appropriato, nel rispetto del diritto UE e dei suoi principi generali (proporzionalità ed effettività). In Italia, la norma di riferimento in materia di sanzioni amministrative all’import è l’art. 303 TULD, che è stato di recente modificato ex art. 11, co. 4 DL 16/2012; tale articolo contiene:

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IMPORT: le nuove (spropositate) sanzioni ex art 303 TULD

L’art. 303  TULD (DPR 43/1973), regolante le sanzioni applicate alle irregolarità doganali commesse dall’operatore in buona fede al momento della presentazione delle merci in dogana per l’importazione, è stato modificato ex art. 11 co. 4 DL 16/2012 (“semplificazioni”): per quanto riguarda la inesatta indicazione del valore questa, se comporta una rideterminazione dell’imposta accertata, viene punita con la sanzione ex comma 3 e non quella ex comma 1 art.303 TULD.

In pratica l’art.303 TULD:

  • ex  comma 1 ora punisce la difforme dichiarazione di qualità quantità e valore con la sanzione da € 103 ad € 516; tuttavia quando l’inesatta indicazione del valore comporti la rideterminazione dei diritti di confine e quando la differenza tra i diritti dichiarati e accertati superi il 5%, si applicano le sanzioni
  • ex comma 3, che il DL 16/2012 ha modificato passando da un sistema proporzionale (sanzioni da uno a dieci volte i diritti evasi), fino ad un sistema a scaglioni.

Il risultato è che violazioni di modico valore possono comportare sanzioni con importi pesantissimi, decisamente più elevati rispetto a quelli che sarebbero stati applicati con il vecchio regime: infatti se i diritti di confine complessivamente dovuti secondo l’accertamento sono maggiori di quelli calcolati in base alla dichiarazione e la differenza dei diritti supera il 5%, la sanzione amministrativa, qualora il fatto non costituisca più grave reato, è applicata come segue:

  • diritti fino a 500 euro >>>> sanzione amministrativa da 103 a 500 euro (inferiore alla previgente)
  • diritti da 500,1 a 1.000 euro >>>> sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro (maggiore della previgente)
  • diritti da 1000,1 a 2.000 euro >>>> sanzione amministrativa da 5.000 a 15.000 euro (decisamente maggiore)
  • diritti da 2.000,1 a 3.999,99 euro >>>> sanzione amministrativa da 15.000 a 30.000 euro (esponenzialmente maggiore: per non aver versato un’imposta pari a € 2.000,1 prima la sanzione era da uno a dieci volte l’imposta “evasa” – quindi da 2.000,10 a 20.001,00 – mentre ora va da € 15.000,00 a € 30.000,00!)
  • oltre i 4.000 euro >>>> sanzione amministrativa da 30.000 euro a dieci volte l’importo dei diritti (quest’ultima fattispecie sanzionatoria è manifestamente sproporzionata).

Di solito le sanzioni tributarie, come da prassi dell’Agenzia, si applicano al minimo edittale: pertanto, con questa modifica qualsiasi violazione con un’imposta non versata superiore ad € 4.000,00 avrà lo stesso trattamento; in questo caso infatti la sanzione sarebbe identica (€ 30.000,00), sia se la differenza tra accertato e dovuto sia pari ad € 4.000,00 sia se tale differenza sia pari ad € 1.000.000,00, con evidente disparità sostanziale di trattamento tra le operazioni doganali.

Inoltre l’eliminazione dell’esimente del vecchio art. 303 co.3 TULD (se la variazione tra i diritti di confine dovuti a seguito d’accertamento e quelli calcolati in base alla dichiarazione dipende “da errori di calcolo, di conversione della valuta estera o di trascrizione commessi in buona fede nella compilazione della dichiarazione, ovvero è dovuta a inesatta indicazione del valore sempreché il dichiarante abbia fornito tutti gli elementi necessari per l’accertamento del valore stesso”, si applicava una sanzione amministrativa ridotta, pari ad una misura variabile tra il decimo e l’intero ammontare della differenza stessa), porterà di fatto a parificare violazioni formali, facilmente desumibili dalla Dogana anche solo guardando la bolletta doganale, e sostanziali, accertabili invece solo con verifica merci o controllo documenti accompagnatori.

Il DL in fase di conversione non ha subito delle modifiche da parte del Parlamento; la norma prevista ex nuovo art. 303 del TULD è applicabile dalla data di promulgazione del DL 16/2012 (2 marzo 2012).