INTRASTAT: abolizione Intrastat servizi ricevuti dal 2015

Con il Cdm 20/06/2014 che ha approvato il D.Lgs di semplificazione fiscale al fine di limitare gli adempimenti per le imprese, è prevista la riduzione del contenuto dei modelli Intrastat relativi alle prestazioni di servizi generiche.

Le norme UE sull’Intrastat (art. 264, par. 1, lett. d) Direttiva 2006/112/CE) richiedono il solo valore totale delle cessioni di beni effettuate e delle prestazioni di servizi rese, mentre nessun obbligo sussiste a livello UE in relazione alle operazioni passive: per queste ultime la compilazione dei modelli INTRA (INTRA 1-quater e INTRA 2-quater) sarà comunque abolita dal 2015, ex art. 50-bis del DL 331/93.

Tali modifiche saranno recepite nella modulistica Intrastat con provvedimento del direttore Agenzia Dogane, da approvarsi entro 90 giorni dall’entrata in vigore del D.Lgs. di semplificazione.

Per le sanzioni inoltre è previsto quanto segue:

  • disapplicazione per omessa o inesatta comunicazione dei dati statistici richiesti nei modelli INTRA, dato che le attuali sanzioni da 516 a 5.164 euro, ex art. 11 DLgs. 322/1989, sono sproporzionate rispetto alla violazione, avendo ad oggetto errori meramente formali privi di rilievo tributario.
  • applicazione delle sanzioni di cui sopra alle sole imprese tenute alle rilevazioni previste nel Programma statistico nazionale dell’ISTAT, inserite in uno specifico elenco pubblicato periodicamente. Per questi ultimi soggetti, è in ogni caso abolito il cumulo giuridico delle sanzioni per l’omessa o irregolare comunicazione dei dati statistici relativi a più modelli INTRA.

IVA: nuove modalità dichiarazione intento dal 2015

A partire dal 1° gennaio 2015 i fornitori degli esportatori abituali potranno operare in regime di non imponibilità senza comunicare all’Agenzia Entrate la dichiarazione intento.

Con lo schema di D.Lgs (disposizioni in materia di semplificazioni fiscali) esaminato in via preliminare dal CdM 20/06/2014, viene modificata l’attuale disciplina che coinvolge esportatore abituale, fornitore e Amministrazione finanziaria.

La novità più rilevante è che, per le operazioni senza applicazione dell’IVA da effettuare a partire dal 1° gennaio 2015, il fornitore dell’esportatore abituale non viene più obbligato a comunicare all’Agenzia Entrate i dati delle dichiarazioni d’intento ricevute: l’obbligo di comunicazione viene trasferito in capo all’esportatore abituale, che è poi il soggetto che si avvantaggia della non imponibilità IVA dell’operazione. Questa modifica cambierà quindi l’art.1, co.1, lett.c)  DL 746/1983.

Operativamente il nuovo schema funzionerà come segue:

  • l’esportatore abituale trasmetterà le lettere d’intento direttamente all’Agenzia, ottenendo una ricevuta telematica;
  • l’esportatore abituale, quindi, consegnerà al fornitore la dichiarazione d’intento, già trasmessa all’Agenzia Entrate, insieme alla copia della ricevuta telematica, per gli acquisti da operatori nazionali;
  • il fornitore potrà fatturare l’operazione all’esportatore abituale in regime di non imponibilità IVA ex art. 8, co. 1, lett. c) DPR 633/1972 solo una volta in possesso di dichiarazione d’intento e relativa ricevuta;
  • il fornitore dell’esportatore abituale, diversamente da quanto avviene ad oggi, indicherà in dichiarazione IVA annuale i dati relativi alle operazioni compiute verso esportatori abituali in regime di non imponibilità.

Anche le sanzioni vengono modificate: ex nuovo art. 7, co.4-bis D.Lgs. 471/1997 non si sanziona più l’omessa comunicazione dei dati delle lettere d’intento (v. CM 10/E/2005 risposta 9.6 secondo cui il fornitore sconta la sanzione anche per operazioni che sono dotate dei requisiti per acquistare beni/servizi senza applicazione dell’imposta, ma che non vengono comunicate telematicamente all’Agenzia), ma si punisce il compimento di operazioni non imponibili senza aver prima ricevuto la dichiarazione d’intento e la ricevuta dell’Agenzia, sempre con la sanzione amministrativa dal 100% al 200% dell’imposta dovuta.

Inoltre è prevista la messa a disposizione della banca dati delle dichiarazioni d’intento, in possesso dell’Agenzia Entrate, in favore dell’Agenzia Dogane, in modo che, gli esportatori abituali che effettuano importazioni in sospensione d’imposta potranno omettere la presentazione in Dogana della copia della lettera d’intento e della ricevuta telematica dell’Agenzia Entrate.

Abbiamo predisposto un e-book sull’argomento che tiene già conto di queste modifiche, in quanto le stesse erano già state previste con il precedente DDL 958/2013 non entrato poi in vigore:

>>>> E-book “Gestione Plafond IVA 1.09” (sito del Commercialista Telematico)

BLACK LIST: sarà con unica comunicazione annuale e limite di 10.000 €

Con lo schema di D.Lgs (disposizioni in materia di “semplificazioni” fiscali) esaminato in via preliminare dal CdM 20/06/2014, viene modificata l’attuale disciplina relativa agli adempimenti Black List: i dati relativi ai rapporti con Paesi black list verranno forniti con cadenza solo annuale, ed il limite di esonero  entro il quale non vi è l’obbligo di comunicazione dell’operazione, sarà innalzato a 10.000 € .

Attualmente è previsto per i soggetti passivi IVA l’obbligo (cadenza mensile o trimestrale) è previsto per tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi di importo superiore a 500 € effettuate e ricevute nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi black list.

INTRASTAT: semplificazioni autorizzazione VIES

Fonte: governo italiano – CdM n. 21 del 20/06/2014

Richiesta di autorizzazione per effettuare operazioni intracomunitarie

Con la nuova normativa si abilita il contribuente ad effettuare le operazioni intracomunitarie in concomitanza con l’attribuzione della partita IVA (ovvero, presumibilmente, attraverso una dichiarazione di variazione dati, per i soggetti già attivi).

Fino ad oggi la disciplina IVA prevedeva che l’Agenzia Entrate, in sede di formazione della banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie, poteva emettere, entro trenta giorni dalla data di attribuzione della partita IVA, provvedimento di assenso o diniego all’autorizzazione ad effettuare operazioni intracomunitarie. Quindi, tale attività del contribuente è bloccata fino alla emissione del predetto provvedimento positivo.

Insieme alla semplificazione, vengono però previste anche regole più stringenti: coloro che non presenteranno alcun modello Intrastat per quattro trimestri consecutivi saranno esclusi dal Vies, previa comunicazione da parte dell’agenzia. Questa, inoltre, controllerà gli elementi dichiarati dall’interessato in sede di inizio attività e, se del caso, adotterà un provvedimento di cessazione della partita Iva, cancellandola altresì dal registro VIES.

Commento: messa così sembra che chi non effettua quasi mai operazioni intra UE e fa un acquisto o una cessione solo saltuariamente, dovrà controllare quando ha fatto l’ultimo acquisto o cessione e se del caso richiedere di nuovo l’inclusione.

Vedi anche:

>>>> inclusione Archivio VIES (su Agenzia Entrate)

>>>> sezione “UTILITY & DOWNLOADS” del sito dedicata al VIES