INTRA UE: VIES rilevante anche per servizi Intra UE

VIES rilevante anche per i servizi intra UE. 

Dopo quasi due anni dal 1° gennaio 2020, con il DLgs. 192/2021 è avvenuto il recepimento delle disposizioni sulla non imponibilità IVA delle cessioni intra UE di beni, tra cui con rilevanza sostanziale:

  • l’iscrizione al VIES del cessionario UE,
  • la presentazione dell’INTRASTAT vendite (art. 41 comma 2-ter DL 331/93).

Per le prestazioni di servizi.

La prestazione di servizi “generica”, da parte di un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato, ha una diversa rilevanza territoriale, ai fini IVA:

  • se resa a committente soggetto passivo (B2B) – NON è territorialmente rilevante ai fini IVA in Italia (art. 7-ter comma 1 lett. a) DPR 633/72).
  • se resa a committente privato consumatore(B2C) – è territorialmente rilevante ai fini IVA in Italia (art. 7-ter comma 1 lett. b) DPR 633/72).

Committente soggetto passivo IVA.

  • Ex art. 7-ter comma 2 lett. a) DPR 633/72, ai fini della territorialità IVA, sono soggetti passivi per le prestazioni di servizi ad essi rese coloro che esercitano “attività d’impresa, arti o professioni”.
  • Ex art. 18, par. 1, Reg. UE 282/2011, salvo informazioni contrarie, il prestatore del servizio può considerare che il committente UE sia soggetto passivo se:
    • abbia comunicato il proprio numero di identificazione IVA;
    • il prestatore ne abbia verificato l’iscrizione al VIES.
  • sembrerebbe possibile che il prestatore disponga di “informazioni contrarie” rispetto allo status di non soggetto passivo IVA derivante dalla mancata iscrizione al VIES.
  • Inoltre, se il committente non ha ancora un numero di identificazione IVA, ma abbia informato il prestatore di averlo richiesto, questi può verificarne lo status, ottenendo qualsiasi altra prova attestante che il destinatario delle prestazioni è un soggetto passivo o una persona giuridica non soggetto passivo tenuta all’identificazione ai fini IVA ed effettuando una verifica ragionevole dell’esattezza delle informazioni ricevute.

Committente non soggetto passivo IVA.

Il committente, stabilito in un altro Stato UE, non è da considerare soggetto passivo IVA se non ha comunicato al prestatore il suo numero d’identificazione IVA (art. 18, par. 2, Reg. UE 282/2011) questo anche se comunque che l’art. 18, par. 1, lett. a) Reg. UE 282/2011 sembra attribuire all’inclusione nel VIES la funzione di confermare al prestatore che il destinatario è un soggetto passivo, non di più.

Conseguenza della mancata iscrizione al VIES del committente

Il committente non si considera soggetto passivo, con conseguente rilevanza ai fini IVA in Italia della prestazione di servizi eseguita da un prestatore soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato, ex art. 7-ter comma 1 lett. b) DPR 633/72.

Prassi Agenzia Entrate.

L’Agenzia Entrate, prima delle modifiche di cui alla direttiva 2018/1910/Ue, si era pronunciata in favore della rilevanza solamente formale dell’iscrizione al VIES del cessionario, salvo comportamenti fraudolenti (Videoforum 23 gennaio 2019), anche se:

  • vale sempre la CM 28/E/2011 secondo cui i soggetti passivi IVA che “effettuano o intendono effettuare esclusivamente prestazioni di servizi intracomunitarie devono, al pari di qualsiasi altro operatore IVA, manifestare espressamente tale volontà ai competenti Uffici dell’Agenzia delle Entrate” .
  • l’inclusione nel VIES è necessaria anche per quei soggetti “che effettuano solo prestazioni di servizi intra UE soggette ad IVA nel paese di destinazione ex art. 7-ter”; per le prestazioni rese da soggetti nazionali nei confronti di soggetti passivi UE, il soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato “dovrà ottenere la conferma della validità del numero stesso mediante il sistema VIES” (CM 37/E/2011, § 2.1.2 e § 3).

INTRA UE: requisiti cessioni intra UE di beni

Requisiti cessioni intra UE di beni.

Entra in vigore dal 1/12/2021 il D.Lgs 192/2021, che con soli due anni di ritardo recepisce nell’ordinamento interno le “quick fixes 2020”, modificando alcune disposizioni del DL 331/1993.

Condizioni per la non imponibilità IVA.

Ex art. 41 comma 2-ter intervengono le seguenti due condizioni per l’applicazione del regime di non imponibilità ai fini IVA a una cessione di beni:

  • che il cessionario UE abbia comunicato al cedente IT il numero identificativo IVA attribuitogli da uno Stato membro diverso dall’Italia;
  • che il cedente IT abbia compilato l’INTRASTAT (art. 50, comma 6 DL 331/1993) o ne abbia debitamente giustificato l’incompleta o mancata compilazione.

Call-off stock

Il D.Lgs 192/2021 inserisce la disciplina per le operazioni in regime di “call-off stock” (art. 17-bis direttiva 2006/112/CE) o “consignment stock” (v. RM 235/E/1996 e RM 44/E/2000) nei seguenti articoli:

  • art. 38-ter DL 331/1993 per gli acquisti intra UE;
  • art. 41-bis DL 331/1993 per le cessioni intra UE.

La disciplina prevede il trasferimento in sospensione in altro Stato membro di beni propri per la costituzione di uno stock, finchè il destinatario presso cui si trova lo stock prelevi le merci diventandone proprietario: quindi al verificarsi di determinati presupposti, il soggetto che trasferisce i beni non deve identificarsi ai fini IVA nello Stato di destinazione delle merci, come invece dovrebbe in via ordinaria ex art. 41, comma 2, lett. c) DL 331/1993).

Requisiti cessioni intra UE di beni (art. 41-bis DL 331/1993).

Il soggetto passivo IVA IT pone in essere una cessione intra UE di beni alle seguenti condizioni:

  • i beni sono spediti o trasportati dal soggetto passivo IT (o da un terzo per suo conto) dall’Italia a destinazione di un altro Stato membro, in previsione del fatto che, dopo il loro arrivo, detti beni saranno ceduti a un altro soggetto passivo che ha diritto di acquistarli in conformità di un accordo preesistente tra le stesse parti;
  • il soggetto passivo IT non ha la sede della propria attività o una stabile organizzazione nello Stato membro in cui i beni sono spediti;
  • il soggetto UE destinatario è identificato ai fini IVA nello Stato membro in cui i beni sono spediti o trasportati e la sua identità e il numero di identificazione sono noti al soggetto passivo IT nel momento in cui ha inizio la spedizione o il trasporto dei beni;
  • il soggetto IT che spedisce o trasporta i beni annota detto trasferimento nel registro ex art. 50, comma 5-bis DL 331/1993 e inserisce l’identità e il numero identificativo IVA del soggetto destinatario negli elenchi INTRASTAT delle cessioni intra UE.

La cessione, tuttavia:

  • ha luogo se e quando la proprietà dei beni è trasferita all’acquirente UE, ovvero entro massimo di 12 mesi dall’arrivo nell’altro Stato membro;
  • non ha luogo se entro 12 mesi i beni sono rispediti in Italia e il soggetto nazionale ne annota il ritorno nel registro ex art. 50, comma 5-bis DL 331/1993.

Cessioni a catena (art. 41-ter DL 331/1993)

Le cessioni a catena sono quelle cessioni successive di beni che sono oggetto di un’unica spedizione o trasporto – da uno Stato UE ad un altro – direttamente dal primo cedente all’ultimo acquirente. Per le cessioni successive in cui il trasporto inizia in Italia ed è effettuato da un operatore intermedio (un cedente diverso dal primo cedente), l’operazione non imponibile IVA è quella effettuata nei confronti di tale operatore intermedio, salvo che questi non comunichi al suo fornitore un numero di partita IVA italiano; in tal caso, ha natura di cessione intra UE non imponibile quella posta in essere dall’operatore intermedio.

Le regole armonizzate in tema di prova del trasporto intra UE sono già in vigore dal 01/01/2020, ex art. 45-bis Regolamento UE 282/2011 (il regolamento è  direttamente applicabile nell’ordinamento interno).

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