INTRA UE: lungo strade e ponti di confine Iva in deroga al regime ordinario

Fonte: Fisco Oggi

Autore: A. De Angelis

Data: 13/06/2013 

La misura adottata dal Consiglio europeo riguarda il luogo di imposizione dove fatturare beni e servizi, soggetti a Iva

Il Consiglio europeo, con la decisione 2013/237/UE,  ha accordato le richieste presentate da due Stati membri, Repubblica ceca e Polonia, e relative all’articolo 5 della direttiva 2006/112/CE, nota anche come sesta direttiva Iva. Secondo l’articolo 395, paragrafo 2, della sesta direttiva Iva, la Commissione europea aveva comunicato agli altri Stati dell’Unione la richiesta di una misura speciale di deroga come quella avanzata dal governo ceco e dal governo polacco.
La richiesta di Repubblica ceca e Polonia
La richiesta,  riguarda la determinazione dell’Iva su opere di infrastruttura stradale realizzate al confine e in comune, tra i due Stati. Quindi la misura di deroga speciale al richiamato articolo 5, riguarda il luogo di imposizione in base al quale fatturare beni e servizi, soggetti ad Iva, destinati alla manutenzione dei ponti e dei tratti stradali in comune. Ecco che allora, si evince, che il leit motiv della richiesta è quello di una semplificazione della procedura di riscossione dell’imposta. Le operazioni imponibili dovranno, pertanto, essere considerate come avvenute nel territorio dell’uno o dell’altro Stato. Tutto questo, però, sarà possibile grazie ad un accordo, presente come allegato alla decisione 237, tra i due Paesi e volto a stabilire criteri e modalità da seguire, di volta in volta, per l’individuazione del luogo di imposizione delle opere al confine ceco-polacco. C’è da sottolineare che per la completa efficacia della misura speciale, occorre che gli Stati protagonisti si adoperino per la stipula di uno specifico accordo con cui condividere un programma di realizzazione e manutenzione di infrastrutture stradali di confine.L’istituzione di un comitato Iva    
Al riguardo, è stato istituito un apposito comitato Iva ai sensi dell’articolo 398 della direttiva 2006/112/CE il cui scopo è quello di essere tempestivamente informato in merito all’applicazione del regime speciale Iva. Da una lettura dell’articolo 2, della decisione 237, si evince come una volta individuata l’infrastruttura stradale di confine e attribuita, come luogo di imposizione, alla Repubblica ceca o a quella polacca le relative cessioni di beni e o prestazioni di servizi, destinati alla costruzione o manutenzione dell’opera, saranno considerati parte del territorio dello Stato scelto.

Gli effetti sul gettito erariale
Per quanto riguarda l’impatto sul gettito erariale è stato valutato come la deroga in oggetto avrebbe una incidenza minima sull’ammontare complessivo delle entrate tributarie. Il gettito di riferimento, inoltre, è quello derivante dal prelievo allo stadio del consumo finale. In considerazione del fatto che l’imposta sul valore aggiunto un’imposta che grava principalmente sul consumo finale, l’incidenza della decisione 237 non è pertanto da ritenersi negativa sulle risorse proprie dell’Unione derivanti da tale imposta. Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della sua notificazione e, come è facile intendere, destinatari della stessa sono i due Stati membri propositori dell’accordo.

La decisione finale
In conclusione, ai sensi della decisione in oggetto, l’individuazione del luogo di imposizione della cessione di beni o delle prestazioni di servizi destinati alla realizzazione e manutenzione di ponti e tratti stradali comuni ai due Paesi, tassativamente elencati nell’allegato 1, è quello del Paese come stabilito nell’accordo.