BLACK LIST: comunicazione con riferimento ai soli DM 4/5/1999 e DM 21/11/2001

Ai fini delle comunicazioni black list IVA, di imminente scadenza entro il 20 settembre 2016 (art. 1 co.1 DL 40/2010) si deve fare riferimento alle operazioni intercorse con i Paesi individuati dai DM 04/05/1999 e DM 21/11/2001. Punto. L’Agenzia Entrate ha risposto così con una faq il 14 settembre 2016, alla domanda in cui si chiedeva se le modifiche apportate dalla legge di stabilità 2016 (L. 208/2015) per l’individuazione degli Stati o territori Black List avessero influenza sull’adempimento.

La risposta è quindi NO: le modifiche apportate dalla L.208/2015 sono alla deducibilità dei costi black list (il DM di riferimento è il DM 23/01/2002, dove il Paese entra nella black list se ha la tassazione nominale inferiore al 50% di quella italiana ), che hanno efficacia dal periodo di imposta 2016, e non influenzano le comunicazioni black list IVA per l’anno 2015.

Si precisa che la comunicazione black list IVA riguarda le operazioni con controparti aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o territori Black List ex DM 4/05/1999 e DM 21/11/2001; il riferimento è agli Stati o territori, e non ai loro regimi fiscali: l’obbligo quindi sussiste se lo Stato estero è ricompreso in una sola delle liste.

Come scritto in un precedente articolo, i diversi DM emanati nel 2015 hanno cambiato le liste, bisogna quindi fare attenzione a quali operazioni segnalare nel quadro BL del modello polivalente.

La situazione più dubbia riguarda le operazioni con gli Stati ex art. 3 DM 21 novembre 2001 (“paradisi fiscali limitatamente a determinate tipologie societarie”, attualmente abrogato). Questa sottolista è stata eliminata, e doveva essere sostituita da una nuova lista dell’Agenzia Entrate, che non è mai stata emanata, poichè intanto ex L. 208/2015 il criterio di individuazione degli Stati a fiscalità privilegiata valevoli nell’ambito della normativa CFC (di cui il DM 21/11/2001 è norma di attuazione), è la presenza di una tassazione nominale inferiore al 50% di quella italiana, e non più la presenza dello Stato in una determinata black list.

Per effettuare agevolmente l’adempimento:

UTILITY BLACK LIST: ELENCO DEI PAESI E TERRITORI + VERIFICA SOGLIA 10.000 € + MODULO RICHIESTA DATI A OPERATORE ECONOMICO

 

BLACK LIST: scadenza al 20 settembre 2016

Il punto della situazione sulla scadenza black list al 20 settembre 2016.

Il 20 settembre 2016 scade la comunicazione black list quadro BL modello di comunicazione polivalente (comunicazione operazioni IVA del 2015 con operatori economici residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato ex DM 4/5/1999 e DM 21/11/2001 ).

La scadenza originaria era fissata al 10/04/2016 per i contribuenti con IVA mensile e al 20/04/2016 per i trimestrali: poi sono emerse problematiche tecniche legate alla coesistenza dei dati esposti in forma analitica dello spesometro con quelli aggregati dei soggetti black list, che hanno portato più contribuenti a separare lo spesometro e le comunicazioni “assimilate” (operazioni legate al turismo ecc.) dalla comunicazione black list.

Da qui l’Agenzia Entrate è venuta in “aiuto” dei contribuenti:

  • con comunicato del 24 marzo 2016 la proroga al 20 settembre 2016 viene data per permettere agli operatori di adeguare i software necessari per l’invio delle comunicazioni
  • con provvedimento del 25 marzo 2016 (preceduto da comunicato del 24) la proroga al 20 settembre 2016 viene data per l’evoluzione delle norme che regolano i rapporti con l’estero, ed in particolare alle norme della legge di stabilità 2016 che hanno eliminato (dal 2016) l’indicazione separata in UNICO dei costi derivanti dalle operazioni con fornitori black list;
  • con un successivo provvedimento dell’11 aprile 2016, l’Agenzia Entrate aveva poi spostato il termine per l’invio dello spesometro relativo al 2015 per i mensili al 20 aprile 2016, confermando la scadenza della black list al 20 settembre 2016 (tale data riguarda sia i trimestrali, sia i mensili che, quindi, non erano tenuti all’invio della black list entro il termine – prorogato per lo spesometro – del 20 aprile 2016);

MINI GUIDA PER L’ADEMPIMENTO

Chi ha già inviato ad aprile? Non deve fare nessun reinvio, in quanto l’Agenzia Entrate ha già acquisito i dati.

Chi non ha ancora fatto l’invio? Deve chiaramente farlo entro il 20 settembre. Per coloro che devono farlo, si ricorda che anche se sono state modificate notevolmente le liste di Stati presenti nell’ordinamento (da ultimo, con il DM 9/8/2016 di riscrittura della white list), rispetto al 2014 le semplificazioni sono comunque poche, visto che tanti Stati espunti dalla black list del DM 21/11/2001 nel 2015 (es. Filippine, Malaysia, Singapore, Hong Kong) continuano ad essere presenti nella black list del DM 04/05/1999, per cui le operazioni con operatori economici localizzati in questi Stati dovranno essere incluse nella comunicazione.

UTILITY BLACK LIST

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Lo Studio ha predisposto una UTILITY per venir fuori dall’adempimento capendo subito se un Paese/Territorio è da includere o meno nel Quadro BL della comunicazione annuale.

Abbiamo anche incluso separatamente nella lista la Black List ai fini del quadro RF di UNICO, in modo che sia impossibile pensare di aver tralasciato qualche decreto (nel 2015 sono stati molti e hanno creato un po’ di confusione).

L’elenco è stato predisposto con i seguenti semplici criteri:

  • se c’è la crocetta in corrispondenza del Paese / Territorio, allora le operazioni effettuate vanno comunicate senza dubbio,
  • se non c’è la crocetta ma sono compilate le Note relative al Paese con indicati un decreto e una data di decorrenza, è facile capire se le eventuali operazioni con quel Paese / Territorio vanno comunicate;
  • se non ci sono crocette nè Note significa che il Paese / Territorio era in liste precedenti ma ora non c’è più quindi non vanno comunicate le operazioni senza dubbio.

Inoltre abbiamo incluso un basico foglio di calcolo per verificare il superamento o meno del limite di 10.000 €

L’UTILITY BLACK LIST è stata realizzata in excel e pdf poichè abbiamo verificato che era di più facile utilizzo e contiene :

  • 1 file pdf con l’elenco aggiornato ad oggi
  • 1 file excel con :

1) elenco completo e aggiornato dei Paesi e Territori appartenenti alle c.d. Black List di cui ai :

  • DM 04/05/1999 (black list IRPEF) e DM 21/11/2001 (black list CFC), utili per la compilazione della Comunicazione Polivalente Quadro BL – Black List;
  • DM 23/01/2002 (black list costi)

2) un foglio di calcolo per verificare il superamento della soglia di 10.000 € a partire dalla quale scatta l’obbligo di comunicazione annuale black list (Quadro BL)

3) un elenco della normativa e prassi di riferimento aggiornata al 06/09/2016

NORMATIVA E PRASSI

A questo link è possibile scaricare la normativa e la prassi di riferimento aggiornata al 06/09/2016.

SOFTWARE

Per la corretta installazione del SOFTWARE MINISTERIALE e delle relative problematiche con Java ecc. fare riferimento a questo precedente articolo.

BLACK LIST: scadenza BLACK LIST 2015 aprile

Si avvicina la scadenza black list 2015 (comunicazione black list IVA da quadro BL):

  • 11/04/2016 per i contribuenti mensili (come è “logico” si dà meno tempo a coloro per cui l’adempimento è più difficile)
  • 20/04/2016 per i contribuenti trimestrali,

e saranno il primo vero banco di prova per le comunicazioni black list IVA annuali. L’adempimento è stato infatti riformato dal DLgs. 175/2014, con le seguenti regole:

  • adempimento annuale (scadenza con lo spesometro);
  • invio solo se l’ammontare complessivo delle operazioni rilevanti con i paesi black list superi la soglia di 10.000 € (se ciò accade vanno comunicate tutte le operazioni, anche di importo minimo).

NON CAMBIA MOLTO MA CI SONO TANTI DECRETI E TANTA CONFUSIONE

Nel 2015 la normativa non è stata modificata, mentre invece le liste degli Stati a fiscalità privilegiata sono state cambiate in continuazione con vari DM: bisogna quindi fare attenzione a quali operazioni segnalare nel quadro BL del modello polivalente, con il risultato che nonostante le semplificazioni (ad es. per le imposte sui redditi), per le comunicazioni black list IVA non cambia moltissimo e restano obbligatorie anche con Stati dotati di un rilevante interscambio con l’Italia (Svizzera, Hong Kong, Singapore, ecc.).

L’obbligo di comunicazione riguarda le operazioni con operatori aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o territori black list ex DM 04/05/1999 e DM 21/11/2001; conta solo la presenza dei paesi in una delle suddette liste, non contano quindi le limitazioni ex artt. 2 e 3 DM 21/11/2001 (quest’ultimo abrogato dal DM/03/2015) che non vanno considerate.

Il DM 04/05/1999 non è stato revisionato nel 2015, l’ultima modifica è quella del DM 12/02/2014, che ha eliminato la Repubblica di San Marino.

Sono quindi ininfluenti gli interventi operati prima dal DM 30/03/2015 e poi dal DM 18/11/2015, i quali hanno eliminato dalla black list DM 21/11/2001 Filippine, Malaysia, Singapore, Hong Kong. Visto che, ai fini della sussistenza dell’obbligo, è sufficiente che lo Stato estero sia ricompreso in una sola delle liste, i rapporti con tali Stati vanno ancora nella comunicazione black list IVA, poichè essi fanno tuttora parte del DM 4/05/1999; quindi i costi derivanti da operazioni con Filippine, Malaysia e Singapore non vanno più indicati in modo separato nel quadro RF di UNICO (tali Stati sono stati espunti anche dalla black list costi), mentre le stesse transazioni verranno monitorate nel quadro BL del modello polivalente.

Per le operazioni con gli Stati ex art. 3 DM 21/11/2001 (paradisi fiscali limitatamente a determinate tipologie societarie), tale articolo è stato eliminato, in quanto destinato ad essere sostituito da una nuova lista, da emanare con provvedimento dell’Agenzia Entrate, che però non è mai stata fatta, in quanto nel frattempo, con la L. 208/2015 (legge di stabilità 2016), sono stati ridefiniti i criteri di individuazione degli Stati black list nell’ambito della normativa CFC (DM 21/11/2001): il criterio è quello della tassazione nominale estera inferiore al 50% di quella italiana, e non più la presenza dello Stato nella black list. Ci sono quattro Stati (Angola, Giamaica, Kenya e Portorico) invero non molto importanti in termini di interscambio, presenti solo nell’art. 3 DM 21/11/2001 e non nel DM 4/05/1999. Per le operazioni con questi Stati, la comunicazione non dovrebbe più essere obbligatoria (a meno che non si pensi che le ditte debbano mettersi a verificare, Stato per Stato, la tassazione nominale e vedere se è inferiore al 50% di quella italiana. procedendo poi alle comunicazioni black list).

Il dubbio nasce dal fatto che l’art. 1 co. 143 L. 208/2015 dice in sostanza che, in tutti i casi in cui si fa riferimento alla black list DM 21/11/2001, ci si dovrebbe rifare agli Stati il cui livello di tassazione nominale è inferiore al 50% di quello italiano, indipendentemente dalla presenza dello Stato in una determinata lista; visto che la norma si riferisce ai periodi d’imposta 2016 e successivi, si deve ritenere che essa non influenzi l’adempimento di aprile 2016 (che riguarda l’anno 2015).

Un’altra complicazione è poi che i decreti emanati nel solo 2015 (anno che si dichiara adesso nel 2016) hanno diverse date di decorrenza, vanno a modificare diversi elenchi, quindi è possibile che una operazione vada comunicata se è stata effettuata prima di una certa data, altrimenti no, oppure che un Paese/Territorio venga eliminato da una lista ma continui ad essere presente in un’altra.

UNA SOLUZIONE OPERATIVA

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Data tale situazione, abbiamo preparato una UTILITY per venir fuori dall’adempimento senza impazzire, capendo subito se un Paese/Territorio è da includere o meno nel Quadro BL della comunicazione annuale. Abbiamo anche incluso separatamente nella lista la Black List ai fini del quadro RF di UNICO, in modo che sia impossibile pensare di aver tralasciato qualche decreto. L’elenco è stato predisposto con i seguenti semplici criteri:

  • se c’è la crocetta in corrispondenza del Paese / Territorio, allora le operazioni effettuate vanno comunicate senza dubbio,
  • se non c’è la crocetta ma sono compilate le Note relative a ciascun Paese  dove vengono indicati un decreto e una data di decorrenza, è facile capire se le eventuali operazioni con quel Paese / Territorio vanno comunicate;
  • se non ci sono crocette nè Note significa che il Paese / Territorio era in liste precedenti ma ora non c’è più quindi non vanno comunicate le operazioni senza alcun dubbio

Questo è ciò che avrebbe dovuto fare un’Amministrazione seria, semplificando realmente le cose per i contribuenti. L’utility è stata realizzata in excel anzichè in pdf poichè abbiamo verificato che era di più facile utilizzo, ma può essere scaricata anche in pdf

L’UTILITY BLACK LIST contiene :

  • 1 file pdf con l’elenco aggiornato
  • 1 file excel con :

1) elenco completo e aggiornato dei Paesi e Territori appartenenti alle c.d. Black List di cui ai :

  • DM 04/05/1999 (black list IRPEF) e DM 21/11/2001 (black list CFC), utili per la compilazione della Comunicazione Polivalente Quadro BL – Black List;
  • DM 23/01/2002 (black list costi)

2) un foglio di calcolo per verificare il superamento della soglia di 10.000 € a partire dalla quale scatta l’obbligo di effettuare la comunicazione annuale black list (Comunicazione Polivalente Quadro BL)

3) un elenco della normativa e prassi di riferimento aggiornata

>>> VAI ALL’UTILITY BLACK LIST

BLACK LIST: Hong Kong eliminato da quasi tutte le black list

A far data dal 30/11/2015, a seguito dei due DM 18/11/2015 e dell’entrata in vigore della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Hong Kong del 14/01/2013 ed entrata in vigore il 10/08/2015 (L. 96/2015), Hong Kong viene eliminato da quasi tutte le black list, e cioè:

  • black list “CFC” (DM 21/11/2001 ):  la lista tiene conto sia del livello di fiscalità dello Stato estero, sia della presenza o meno di meccanismi per lo scambio di informazioni ai fini fiscali. Con l’entrata in vigore della Convenzione, alla condizione del livello “congruo” di fiscalità dello Stato estero (16,5% per le società di capitali, ovvero 15% per le partnership e gli altri enti senza personalità giuridica) si è affiancata la seconda condizione della sussistenza dello scambio di informazioni, garantita dall’art. 25 del Trattato. I benefici sono i seguenti: le controllate di operatori economici IT situate in Hong Kong  non verranno più attratte al regime CFC, quindi i redditi prodotti saranno tassati solo all’atto della distribuzione, e come utili ordinari, che pagano l’imposta in Italia su base imponibile ridotta (ad es. il 5%, se il socio è una società di capitali); le problematiche potrebbero invece rimanere per le controllate i cui proventi derivano per oltre il 50% dai “passive income” come dividendi e royalties, per i quali il regime CFC ex art. 167 co.8-bis TUIR continua ad applicarsi, se il livello di tassazione effettiva della società di Hong Kong è inferiore al 50% di quello italiano (allo scopo, si è ancora in attesa del provvedimento dell’Agenzia Entrate che, ex art. 8 DLgs. 147/2015, dovrebbe dettare modalità semplificate di effettuazione di tale verifica).
  • black list “costi” (DM 23/01/2002): la lista si basa sulla presenza o meno di strumenti di scambio di informazioni, quindi con l’entrata in vigore della Convenzione, l’esclusione di Hong Kong è di fatto automatica. I benefici sono i seguenti:  l’eliminazione dell’obbligo di indicare i costi in modo separato nella dichiarazione dei redditi (di fatto, gli acquisti da Hong Kong verranno equiparati agli acquisti da fornitori italiani o europei).

Decorrenza dei benefici: la Convenzione Italia – Hong Kong per l’Italia copre dal 01/01/2016 e per Hong Kong i periodi 01/04/2016 – 31/03/2017 e seguenti; dato ciò il periodo d’imposta 2015 (UNICO 2016) dovrebbe quindi continuare con le vecchie regole (CFC:obbligo di dichiarare i redditi delle controllate in Hong Kong nel quadro FC, fatti salvi i casi di disapplicazione della disciplina, COSTI: obbligo di indicare separatamente i costi nel quadro RF, siano eccedenti o meno il valore normale).

Si deve fare ancora invece la comunicazione black list IVA – quadro BL comunicazione polivalente: tali comunicazioni sono infatti, obbligatorie se il Paese fa parte della black list ex DM 21/11/2001 (Hong Kong è uscita) e/o della black list ex DM 04/05/1999 (che invece comprende ancora Hong Kong, questo anche se i criteri per la sua redazione (livello di fiscalità dello Stato estero e assenza di scambio di informazioni sono quasi gli stessi previsti per la black list CFC).