DOGANA: dal 1° luglio accordo di libero scambio UE – Corea del Sud

Fonte: www.bg.camcom.it

Data: 16/06/2011

Autore: CCIAA Bergamo

Il 1° luglio 2011 entrerà in vigore l’Accordo provvisorio sul libero commercio tra Unione Europea e Corea del Sud.
In pratica, in virtù di tale Accordo le merci di origine preferenziale comunitaria – come già avviene per gli scambi con gli altri Paesi a regime preferenziale – beneficeranno di una riduzione daziaria all’atto dell’importazione in Corea. Inoltre, entro il 2016 i dazi (che attualmente sono mediamente dell’11,2% in Corea e del 5,6% in UE) verranno aboliti su circa il 97% dei prodotti.
Però, diversamente da quanto prevedono gli accordi preferenziali attualmente in vigore con altri Paesi extraUE, non sarà possibile attestare l’origine preferenziale delle merci per mezzo del certificato Eur1, bensì:
– per spedizioni inferiori a 6.000 € bisognerà riportare in fattura la dichiarazione di origine preferenziale secondo il testo indicato dall’accordo;
– per spedizioni di importo superiore sarà richiesta un’autorizzazione doganale che conferisce lo status di “esportatore autorizzato a fare dichiarazioni di origine preferenziale su fattura”.
Per ottenere tale autorizzazione, l’azienda esportatrice dovrà presentare istanza all’Agenzia delle Dogane della provincia in cui ha la sede legale.
L’istanza dovrà indicare il numero delle esportazioni verso la Corea realizzate nei 3 anni precedenti, oltre all’incidenza in percentuale di tali esportazioni in confronto alle altre destinazioni (occorre dimostrare la frequenza degli scambi).
La Dogana effettuerà un controllo in azienda per verificare la conoscenza e il rispetto delle regole di origine preferenziale e rilascerà poi apposito numero di autorizzazione che dovrà essere inserito nelle fatture di esportazione verso la Corea all’interno della dichiarazione di origine preferenziale.
Ovviamente senza l’autorizzazione sarà sempre possibile esportare in Corea, ma il cliente/importatore non potrà beneficiare dei trattamenti favorevoli di dazio.

>>>> Vai al testo dell’Accordo EU-KOREA Free Trade Agreement

EXPORT: documentazione richiesta export

Per l’esportazione sono richiesti in genere diversi documenti, alcuni a fini fiscali, altri in ragione degli eventuali vincoli, delle limitazioni e dei divieti posti da determinate normative alla circolazione delle merci.

In linea generale, la documentazione richiesta per l’esportazione  è la seguente:

  • Fattura commerciale export, almeno in 3 copie;
  • packing list o lista dei colli;
  • documento di trasporto, tra i quali:
    • CMR, per trasporti su strada;
    • Polizza di carico (Bill of lading), per spedizioni via mare;
    • Lettera di vettura aerea (Air way bill), per spedizioni via aera;
    • Lettera di vettura ferroviaria (CIM), per il trasporto via ferrovia;
  • [download id=”0″], per merci di origine non preferenziale;
  • Certificati EUR 1, EUR 2, Form A, A.TR, per merci di origine preferenziale;
  • DAU (Documento Amministrativo Unico) o bolla doganale emesso dalla dogana di esportazione.
  • DAE (Documento Accompagnamento Esportazione), emesso dalla dogana di esportazione, per scortare la merce fino alla dogana di uscita

 

Inoltre vi sono altri documenti che possono essere richiesti a seconda del tipo di Paese o di merce esportata, come ad es. certificato CITES, certificato sanitario per le carni, certificato fitosanitario per frutta, semi, vegetali, certificato di conformità delle merci agli standard normativi del paese destinatario (ad es. CIC per la Cina, GOST per la Russia), ecc.