IVA: vigilanza armata su navi mercantili senza IVA – RM 79/E/2014

L’Agenzia Entrate con RM 79/E/2014, ha chiarito che il servizio di vigilanza e protezione a tutela delle navi mercantili, battenti bandiera italiana in transito negli spazi marittimi a rischio pirateria, non è imponibile ai fini IVA: si tratta infatti di prestazione riconducibile a quelle direttamente destinate ai bisogni delle navi e degli aeromobili, a cui si applica l’art. 8-bis, co. 1, lett. e-bis) DPR 633/1972.

Questo perchè la Legge Comunitaria 2010 (L. 217/2011):

  • ha modificato l’art. 8-bis DPR 633/72 (regime di non imponibilità IVA delle operazioni nel settore aeronavale), così che il regime di non imponibilità si applica a condizione che le navi non solo siano destinate all’esercizio di attività commerciali, ma anche a condizione che siano adibite alla navigazione in alto mare: per questo ultimo requisito non basta che le unità navali siano “omologate” a tale impiego sulla base delle loro caratteristiche strutturali, secondo il Codice della Navigazione (RD 327/42) e certificata dagli Enti di classificazione navale, ma è necessario che esse siano effettivamente utilizzate per la navigazione in alto mare. La definizione di “alto mare” viene dalla Convenzione ONU sul diritto del mare (art. 86): sono “tutte le aree marine non incluse nella zona economica esclusiva, nel mare territoriale o nelle acque interne di uno Stato, o nelle acque arcipelagiche di uno Stato-arcipelago”.
  • ha introdotto la lett. e-bis) all’art. 8-bis, estendendo il regime di non imponibilità delle prestazioni di servizi relative alle navi a tutti i servizi destinati a sopperire ai bisogni delle navi stesse. Sono quindi non imponibili tutti i servizi relativi alle navi, purché presentino un collegamento funzionale diretto col tipo di navigazione e con i bisogni delle navi e del loro carico, e purché (Corte di Giustizia CE cause riunite C-181/04 e C-183/04) rese direttamente all’armatore della nave.

Sul caso specifico, i servizi di vigilanza armata delle navi battenti bandiera italiana, resi dalla società istante – territorialmente rilevanti in Italia ex art. 7-ter, co. 1, lett. a) DPR 633/1972 – hanno tutti i requisiti ex art. 8-bis, co.1, lett. e-bis):

  • c’è l’utilizzo della nave per scopi commerciali, in quanto, ex art. 5, co.4 DL 107/2011 (misure urgenti antipirateria), i servizi in questione sono consentiti esclusivamente a tutela delle navi mercantili battenti bandiera italiana. Tale caratteristica dovrebbe, quindi, costituire, di per sé, una conferma della destinazione all’esercizio dell’attività commerciale delle navi in questione;
  • c’è il requisito della navigazione in alto mare, poiché, ex art. 5, co. 4 DL 107/2011, le navi che possono fruire del servizio di vigilanza armata sono solo quelle che percorrono tratte comprese nelle acque internazionali a rischio di pirateria, individuate con decreto Ministero della Difesa 1° settembre 2011.
  • Infine, sul requisito delle caratteristiche del servizio e, in particolare, sul nesso funzionale dello stesso rispetto ai bisogni delle navi e del loro carico, tra le prestazioni di servizi direttamente destinati a sopperire ai bisogni delle navi sono comprese non solo quelle connesse alla struttura della nave e/o alle sue componenti, ma anche tutti i servizi che, di fatto, rendono possibile l’esercizio dell’attività cui la nave stessa è destinata. Dato che la pirateria rappresenta una concreta minaccia alla libertà di navigazione, il servizio di vigilanza armata, fornito dalla società istante alle navi mercantili italiane, ha un nesso funzionale diretto con i bisogni della nave, poiché garantisce la sua sicurezza e il suo carico oltre che l’incolumità dell’equipaggio durante la navigazione nelle rotte internazionali.

Per tali motivi i servizi di vigilanza armata su navi mercantili in transito negli spazi marittimi internazionali a rischio pirateria possono fruire del regime di non imponibilità IVA ex art. 8-bis, co.1, lett. e-bis) DPR 633/1972.

IVA: modifiche regime IVA editoria CM 23/E/2014

Dall’1 gennaio 2014 sono cambiate le regole del regime IVA monofase, riservato al commercio dei prodotti editoriali, ex art. 74, co.1, lett. c) DPR 633/1972 (modificato da art.19, co.1, lett. a) DL 63/2013. In tale regime l’IVA viene pagata dall’editore (ovvero dal soggetto che si assume il rischio di realizzazione dell’opera e la sfrutta economicamente)  in relazione:

  • al numero delle copie vendute
  • o in alternativa col metodo di “forfetizzazione della resa”.

L’Agenzia Entrate, con CM 23/E/2014, fornisce indicazioni sulle modalità di applicazione dell’IVA nel settore dell’editoria. In particolare dal 1° gennaio 2014 cambiano:

  • la definizione di supporti integrativi (cd o altri dispositivi sonori o visivi, digitali oppure no, ceduti con prezzo indistinto, ma anche gratuitamente, abbinati al prodotto editoriale e non commerciabili separatamente): essi  sono solo quelli abbinati ai manuali (dizionari compresi) delle scuole di ogni ordine e grado e delle università e ai libri per i disabili visivi. Fuori, quindi, cd e cassette allegati a quotidiani e periodici.
  • l’applicazione dell’aliquota IVA propria di ciascuno dei beni, diversi dai supporti integrativi, ceduti unitamente ai prodotti editoriali, con prezzo indistinto e in unica confezione
  • l’applicazione dell’IVA nei modi ordinari se il costo del bene, diverso dal supporto integrativo, ceduto insieme al prodotto editoriale supera il 50% del prezzo di vendita dell’intera confezione
  • l’abrogazione delle disposizioni per la commercializzazione di libri, quotidiani e periodici, esclusi quelli pornografici, congiuntamente a beni, diversi dai supporti integrativi, funzionalmente connessi

Sotto il profilo soggettivo, il regime è applicabile dagli editori (ovvero dal soggetto che si assume il rischio di realizzazione dell’opera e la sfrutta economicamente).  Se il prodotto proviene (o è trasmesso anche per via telematica) da un altro Paese UE o extra UE, il soggetto passivo tenuto ad applicare il regime speciale è il cessionario o l’importatore che opera in Italia.

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IVA: nuove modalità dichiarazione intento dal 2015

A partire dal 1° gennaio 2015 i fornitori degli esportatori abituali potranno operare in regime di non imponibilità senza comunicare all’Agenzia Entrate la dichiarazione intento.

Con lo schema di D.Lgs (disposizioni in materia di semplificazioni fiscali) esaminato in via preliminare dal CdM 20/06/2014, viene modificata l’attuale disciplina che coinvolge esportatore abituale, fornitore e Amministrazione finanziaria.

La novità più rilevante è che, per le operazioni senza applicazione dell’IVA da effettuare a partire dal 1° gennaio 2015, il fornitore dell’esportatore abituale non viene più obbligato a comunicare all’Agenzia Entrate i dati delle dichiarazioni d’intento ricevute: l’obbligo di comunicazione viene trasferito in capo all’esportatore abituale, che è poi il soggetto che si avvantaggia della non imponibilità IVA dell’operazione. Questa modifica cambierà quindi l’art.1, co.1, lett.c)  DL 746/1983.

Operativamente il nuovo schema funzionerà come segue:

  • l’esportatore abituale trasmetterà le lettere d’intento direttamente all’Agenzia, ottenendo una ricevuta telematica;
  • l’esportatore abituale, quindi, consegnerà al fornitore la dichiarazione d’intento, già trasmessa all’Agenzia Entrate, insieme alla copia della ricevuta telematica, per gli acquisti da operatori nazionali;
  • il fornitore potrà fatturare l’operazione all’esportatore abituale in regime di non imponibilità IVA ex art. 8, co. 1, lett. c) DPR 633/1972 solo una volta in possesso di dichiarazione d’intento e relativa ricevuta;
  • il fornitore dell’esportatore abituale, diversamente da quanto avviene ad oggi, indicherà in dichiarazione IVA annuale i dati relativi alle operazioni compiute verso esportatori abituali in regime di non imponibilità.

Anche le sanzioni vengono modificate: ex nuovo art. 7, co.4-bis D.Lgs. 471/1997 non si sanziona più l’omessa comunicazione dei dati delle lettere d’intento (v. CM 10/E/2005 risposta 9.6 secondo cui il fornitore sconta la sanzione anche per operazioni che sono dotate dei requisiti per acquistare beni/servizi senza applicazione dell’imposta, ma che non vengono comunicate telematicamente all’Agenzia), ma si punisce il compimento di operazioni non imponibili senza aver prima ricevuto la dichiarazione d’intento e la ricevuta dell’Agenzia, sempre con la sanzione amministrativa dal 100% al 200% dell’imposta dovuta.

Inoltre è prevista la messa a disposizione della banca dati delle dichiarazioni d’intento, in possesso dell’Agenzia Entrate, in favore dell’Agenzia Dogane, in modo che, gli esportatori abituali che effettuano importazioni in sospensione d’imposta potranno omettere la presentazione in Dogana della copia della lettera d’intento e della ricevuta telematica dell’Agenzia Entrate.

Abbiamo predisposto un e-book sull’argomento che tiene già conto di queste modifiche, in quanto le stesse erano già state previste con il precedente DDL 958/2013 non entrato poi in vigore:

>>>> E-book “Gestione Plafond IVA 1.09” (sito del Commercialista Telematico)

E-BOOK “OPERAZIONI INTERNAZIONALI”: online la versione 1.09

E’ online sul sito del Commercialista Telematico il nuovo e-book dello Studio Giardini “OPERAZIONI INTERNAZIONALI” versione 1.09, aggiornato al 13/05/2014.

L’e-book è diviso in 12 capitoli per circa 400 pagine.

>>>> Scarica gratuitamente indice e presentazione dell’e-book

Tante le novità e gli aggiornamenti effettuati alle ultime modifiche legislative e di prassi, in particolare:

  • la cronologia delle modifiche alla normativa IVA dal 2010;
  • l’ingresso della Croazia nella UE a partire dal 01/07/2013 e i riflessi IVA(beni, servizi, triangolazioni) e doganali (origine, ecc.)
  • le operazioni effettuate prima della nomina del rappresentante fiscale;
  • il nuovo Codice Doganale Comunitario Reg. UE 952/2013;
  • la RM 10/E/2014 sull’Expo Milano 2015
  • la RM 94/E/2013 sulle cessioni all’esportazione con effetto traslativo differito
  • la sentenza della corte UE sul termine di 90 giorni per l’export
  • l’immissione in libera pratica senza prestazione di garanzia dal 08/04/2014
  • determinazione del valore in dogana tramite first sale rule per vendite a catena;
  • il Reg. 1042/UE/2013 in tema di servizi immobiliari e servizi Tbes
  • il nuovo regime MOSS (Mini One Stop Shop) per i servizi Tbes (Telecommunication Broadcasting Electronic Services);
  • le novità in materia di VIES
  • lo scadenzario Intrastat 2014
  • il caso particolare della triangolazione con leasing
  • la nuova comunicazione polivalente per acquisti da san Marino e comunicazioni black list e le modalità di compilazione
  • l’uscita di San Marino dall’elenco dei Paesi Black List DM 12/02/2014
  • lo scadenzario Black List 2014
  • le nuove proposte di armonizzazione delle sanzioni doganali in ambito UE
  • la CM 35/E/2013 in merito all’IVA pagata a seguito di accertamento import

>>>> Acquista l’e-book (prezzo 30,25 € IVA inclusa)