INTRASTAT: mensili di febbraio alla scadenza

Il 26 marzo 2018 scade l’INTRASTAT per i soggetti mensili relativi al periodo di febbraio 2018.

A partire dal 1° gennaio 2018, si applicano le semplificazioni ex provv. Agenzia Entrate n. 194409 del 25/09/2017, le cui novità, ampiamente dibattute in precedenza, interessano principalmente i modelli INTRASTAT acquisti (INTRA-2 bis e INTRA-2 quater), ma anche i modelli cessioni (INTRA-1 bis e INTRA-1 quater).

RIEPILOGO DELLE NOVITA’

Di nuovo un veloce riepilogo:

  • gli acquisti intracomunitari di beni  (INTRA-2 bis)e le prestazioni di servizi ricevute da soggetti passivi IVA UE (INTRA-2 quater) hanno valenza esclusivamente statistica;
  • valenza esclusivamente statistica del modello INTRA-2 bis non significa che questo debba essere compilato con i soli dati “statistici”, ma che, fermo restando l’obbligo di compilare la parte “fiscale” del modello, le informazioni sono richieste solo per finalità statistiche.
  • A causa di tali finalità, gli acquisti intracomunitari di beni non devono più essere riepilogati con riferimento al periodo di registrazione, ma al periodo in cui i beni arrivano nel territorio italiano (v. comunicazione Agenzia Dogane 20 febbraio 2018 n. 18558);
  • sono quindi escluse dal modello INTRA-2 bis tutte le operazioni di acquisto in cui i beni non entrano nel territorio dello Stato, come le operazioni triangolari con soggetto italiano promotore dell’operazione.

SOGLIE

Sono obbligati alla presentazione coloro che, nei quattro trimestri precedenti hanno realizzato, su base trimestrale, un ammontare di operazioni superiore alle seguenti soglie:

  • acquisti intracomunitari di beni >= a 200.000 euro (il precedente limite era pari a 50.000 euro) – sotto tale soglia, non c’è obbligo ma facoltà di presentazione.
  • prestazioni di servizi ricevute >= a 100.000 euro (il precedente limite era pari a 50.000 euro) – sotto tale soglia, non c’è obbligo ma facoltà di presentazione (l’aspetto della facoltatività è stato chiarito dalle istruzioni alla compilazione degli elenchi, det. Agenzia Dogane 8 febbraio 2018 n. 13799).

Per le operazioni attive:

  • per le cessioni intracomunitarie di beni e le prestazioni di servizi rese resta confermato l’importo di 50.000 euro trimestrali (DM 22 febbraio 2010)
  • per le cessioni intracomunitarie di beni, a partire dal 2018 l’indicazione dei dati statistici è obbligatoria per i soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti, cessioni intracomunitarie >= a 100.000 euro su base trimestrale; altrimenti possono indicare i soli dati “fiscali” (colonne da 1 a 6) come i trimestrali.

Si ricorda infine nuovamente che dal 2018:

  • la verifica in ordine al superamento delle soglie deve essere effettuata in modo distinto per ogni categoria di operazioni;
  • il superamento della soglia per una singola categoria non incide sulla periodicità relativa alle altre tre categorie.

Vedi anche

>>> UTILITY PACK INTRASTAT (prodotto in aggiornamento!)

INTRASTAT: come opera la nuova periodicità 2018

Periodicità Intrastat 2018

Secondo il provvedimento dell’Agenzia Entrate n. 194409/2017 , ai fini della verifica del superamento delle soglie per la presentazione degli elenchi INTRASTAT con periodicità mensile o trimestrale, il controllo va fatto distintamente per ogni categoria di operazioni e le soglie “operano, in ogni caso, in maniera indipendente: il superamento della soglia per una singola categoria non incide sulla periodicità relativa alle altre tre categorie di operazioni”. Secondo Assonime (circolare n. 6 del 16/02/2018) il criterio riguarda sia le nuove soglie, riferite agli acquisti intracomunitari di beni e ai servizi ricevuti, sia quelle già previste per la determinazione della periodicità degli elenchi riferiti alle cessioni di beni e ai servizi resi. Questo implica un cambiamento rispetto al passato, nel modo che segue.

Come funzionava la periodicità in precedenza (CM 14/E/2010)

Non è più valida quindi l’interpretazione fornita dalla CM 14/E/2010 rispetto all’art. 2 DM 22 febbraio 2010, secondo cui il superamento delle soglie doveva essere accertato distintamente per l’elenco delle cessioni di beni e prestazioni di servizi, da un lato, e per l’elenco degli acquisti di beni e dei servizi ricevuti, dall’altro.  Secondo la CM 14/E/2010, infatti, il superamento di una sola categoria (es. cessioni di beni) determinava l’obbligo di presentazione mensile anche per i servizi resi. Ad es. si supera la soglia di 50.000 euro trimestrali per le cessioni di beni, si diventava mensile anche per i servizi. Era una scelta che aveva un senso e rendeva più facile il controllo della periodicità.

Come funziona con il nuovo provvedimento

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INTRASTAT: soglie INTRASTAT dal 2018

Dal 2018 soglie più alte e diversificate per l’obbligo di presentare gli INTRASTAT.

Il provv. Agenzia Entrate n. 194409 del 25/09/2017 ha previsto la riduzione degli obblighi INTRASTAT, a decorrere dal 1° gennaio 2018. Si precisa che per le operazioni intracomunitarie relative al 2017, invece, è confermato la vigenza dell’attuale disciplina, con le scadenze del 25/10/2017 (3° trimestre) e del 25/01/2018 (4° trimestre).

Dal 2018, come anticipato, la disciplina sarà modificata con:

  • l’abolizione dei modelli INTRA relativi acquisti di beni (INTRA-2 bis) e alle prestazioni di servizi ricevute (INTRA-2 quater), per gli operatori “trimestrali”;
  • il venir meno della valenza fiscale dei modelli INTRA per acquisti di beni e prestazioni di servizi ricevute, per gli operatori “mensili”.

Il quadro regolamentare sopra descritto è coerente con:

– l’art. 262 direttiva 2006/112/CE, il quale impone la rilevazione delle sole operazioni attive;

– il fatto che l’Italia, tramite la propria Amministrazione fiscale, è già in possesso delle informazioni statistiche rilevanti ex Reg. CE 638/2004, in ragione del nuovo obbligo di comunicazione dei dati delle fatture ex art. 21 DL 78/2010.

Da quanto sopra quindi i soggetti che, per il 2017, hanno optato per il regime facoltativo di trasmissione telematica dei dati delle fatture (art. 1 comma 3 DLgs. 127/2015), sono esonerati già per quest’anno dall’invio dei modelli INTRA relativi agli acquisti (esonero ex art. 3 lett. b) DLgs. 127/2015) anche per la parte statistica.

Aspetti ancora da definire

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