INTRASTAT: software periodicità 2018

La periodicità Intrastat è cambiata a partire dal 2018, come già dibattuto ampiamente in precedenti articoli, che possono essere recuperati ai seguenti link:

A questo proposito è stata aggiornata, nell’ambito del prodotto UTILITY PACK INTRASTAT, l’utility in excel Verifica periodicità Intrastat, allo scopo di renderla fruibile agli operatori alla luce delle nuove normative. L’utility può servire anche da promemoria per tenere sotto controllo, in modo semplice ed efficace, gli importi delle operazioni intracomunitarie effettuate (cessioni di beni, servizi resi, acquisti di beni, servizi ricevuti). Inoltre, rispetto alla versione precedente dell’utility, sono state eliminate tutte le macro in quanto inutili.

L’utility pack contiene quindi:

  1. Scadenzari Intrastat fino al 2018
  2. Modelli facsimile delega
  3. Tabella per la compilazione degli Intrastat servizi.
  4. Verifica periodicità (AGGIORNATO!)
  5. Documentazione di riferimento: normativa e prassi in formato (agg. febbraio 2018)
  6. Rinnovo certificati firma Agenzia Dogane (agg. febbraio 2018)

Vai alla

>>> UTILITY PACK INTRASTAT (prodotto aggiornato!)

INTRASTAT: punto della situazione a febbraio 2018

Passate le scadenze INTRASTAT del 4° trimestre 2017/ dicembre 2017, proviamo a fare il punto della situazione su come si evolverà  questo obbligo.

Prima scadenza con le modifiche normative: 26 febbraio 2018. In questa data per i soggetti che hanno l’INTRASTAT mensile, scade il termine per la presentazione dei modelli, relativi a gennaio 2018.

Con il provv. Agenzia Entrate n. 194409/2017, di concerto con l’Agenzia Dogane e l’ISTAT, e poi con la Nota Agenzia Dogane 110586/RU del 9/10/2017 sono state stabilite le semplificazioni negli obblighi di presentazione dei modelli dopo le modifiche ex art. 13 comma 4-quater DL 244/2016, che sonoa decorrere dal 1° gennaio 2018, le seguenti:

  • INTRASTAT acquisti di beni e prestazioni di servizi ricevute: NON si deve più fare la trasmissione ai soli fini fiscali:
    • per i trimestrali è abolita la presentazione dei modelli INTRA ;
    • i mensili presentano i modelli INTRASTAT mensili relativi agli acquisti di beni e servizi ai soli fini statistici;
  • INTRASTAT cessioni di beni e prestazioni di servizi rese: restano gli attuali modelli.
  • Per quanto concerne le periodicità vengono innalzate le soglie:
    • per gli acquisti di beni e di servizi, dal 2018, la periodicità è in ogni caso mensile, poichè l’obbligo di presentazione degli INTRA 2 sussiste a condizione che siano superate le nuove soglie: 200.000 euro trimestrali per gli acquisti di beni – 100.000 euro trimestrali per le prestazioni ricevute.
    • per le cessioni di beni e di servizi resta confermato l’importo di 50.000 euro trimestrali (DM 22 febbraio 2010);
    • per le cessioni di beni c’è l’innalzamento a 100.000 euro ai fini della compilazione della sezione statistica  (chiaramente è poco una semplificazione, costringe a fare un’altro calcolo, solo per non inserire i pesi e le unità supplementari)
  • per le prestazioni di servizi rese (modello INTRA-1 quater), vi è la semplificazione dell’individuazione del “Codice Servizio” (colonna 8) con limitazione al quinto livello della classificazione CPA, con riduzione di circa il 50% dei codici da selezionare e verrà successivamente introdotto anche un motore di ricerca e forme di assistenza più mirata in ausilio degli operatori.

Alcune delle criticità ad oggi

Continue reading

INTRASTAT: Intrastat acquisti ancora per il 2017 (?)

Alla fine, dopo il decreto Milleproroghe, di conversione del DL 244/2016, questa è la situazione definitiva sull’INTRASTAT acquisti:

  • gli INTRA-2 bis per gli acquisti intracomunitari e INTRA-2 quater per le prestazioni di servizi ricevute da soggetti passivi UE restano per l’anno d’imposta 2017;
  • dal 2018 ci saranno le seguenti semplificazioni:
    • sarà semplificato il contenuto,
    • ci sarà l’abolizione dell’obbligo di presentare i modelli INTRA-1 quater e INTRA-2 quater per le prestazioni di servizi rese e ricevute con controparti UE.

Questo è il “maxiemendamento” al Ddl di conversione del DL 244/2016.

IN DETTAGLIO 

Viene sconfessato completamente il DL 193/2016, che aveva eliminato l’obbligo di presentazione dei modelli INTRA acquisti, con effetti dal 1° gennaio 2017, e non poteva essere altrimenti (vedi precedente articolo): permanevano infatti gli obblighi di compilazione dei modelli per la sola parte statistica. Quindi si è scelto di ripristinare, solo per tutto il 2017 , “gli obblighi di comunicazione dei dati relativi agli acquisti intracomunitari di beni ed alle prestazioni di servizio ricevute da soggetti stabiliti in altro Stato membro UE (…) nel testo vigente alla data di entrata in vigore del DL 22 ottobre 2016 n. 193 convertito” tradotto si presenta l’Intrastat acquisti per tutto il 2017.

Il 27/02/2017, termine di presentazione degli Intrastat di gennaio, dovranno quindi essere presentati i modelli INTRA-2 per gli acquisti, affinché l’ISTAT possa raccogliere le informazioni statistiche rilevanti (v. comunicato stampa di Agenzia Entrate, Dogane e ISTAT)

Si prevede dal 2018 di escludere dalla rilevazione nei modelli INTRASTAT le prestazioni di servizi “generiche” ex art. 7-ter DPR 633/1972 sia rese sia ricevute (riscrivendo l’art. 50 co. 6 DL 331/1993): ma non lo sa chi scrive che ex art. 262 lett. c) direttiva 2006/112/CE, i soggetti passivi sono obbligati a presentare i modelli INTRA per le prestazioni di servizi rese a soggetti passivi soggette al meccanismo del reverse charge (cioè proprio i servizi generici ex art. 7-ter DPR 633/72)? Insomma, come con le rilevazioni statistiche, siamo di fronte a un’altra direttiva europea sulla quale l’Agenzia Entrate (il vero legislatore) non può influire. Infatti, in tutti i Paesi della UE si presenta l’Intrastat per i servizi resi, ed in alcuni anche l’Intrastat per i servizi ricevuti, ma non esistono Paesi dove non si presenta nè l’uno nè l’altro. E per inciso, in tutti i Paesi della UE si presenta l’Intrastat acquisti di beni.

E quali sono le “significative misure di semplificazione” degli obblighi di comunicazione INTRA, nonché del contenuto dei modelli stessi, tramite provvedimento del direttore Agenzia Entrate (d’intesa con Agenzia Dogane e ISTAT), con effetti dal 1° gennaio 2018?

Saranno, comunque, esonerati dalla presentazione dell’INTRA acquisti per il 2017 i soggetti che optano, entro il 31/03/2017, per il regime facoltativo di comunicazione dei dati delle fatture ex art. 1 co. 3 DLgs. 127/2015, a causa della specifica esclusione ex art. 3 lett. b) DLgs 127/2015.