INTRASTAT: ravvedimento operoso e regolarizzazione

La disciplina sulle sanzioni concernenti i modelli INTRASTAT è come sempre abbastanza incomprensibile (in linea questo con la maggior parte delle norme fiscali italiane).

Si tenterà quindi di fare un po’ di chiarezza.

I casi in cui si incorre in sanzione con riguardo all’INTRASTAT sono:

  • l’omessa presentazione,
  • la presentazione inesatta o irregolare,

che vengono punite con una sanzione piena da € 516 a € 1.032.

Queste due casistiche possono essere sanate come segue.

OMESSA PRESENTAZIONE

Si possono avere questi casi:

  • sanzione ridotta del 50% (da € 516 a € 258) se il contribuente invia l’INTRASTAT entro i 30 giorni successivi alla richiesta inviata dagli uffici, oppure se il contribuente si ravvede di propria iniziativa (CM 23/E/1999);
  • ravvedimento operoso  con sanzione ridotta a 64,5 (1/8 di € 516), a meno che non siano iniziati accessi o verifiche. Il ravvedimento deve essere fatto entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione, versando le sanzioni ridotte e presentando l’INTRASTAT;
  • semplice invio tardivo del modello, e allora in tal caso le sanzioni dovrebbero d’ufficio essere applicate in maniera ridotta (cosa che non avverrebbe se il contribuente non inviasse nulla e gli uffici non lo invitassero a regolarizzare);
  • sanzione piena se il contribuente non invia nulla e gli uffici non invitano a regolarizzare.

In ogni caso è possibile la definizione agevolata ex art. 16 co.4 D.Lgs 472/1997 a 1/3 delle sanzioni, che va operata sull’importo irrogato.

Il codice tributo da utilizzare è 8911 (altre violazioni tributarie).

PRESENTAZIONE IRREGOLARE O INESATTA

Si possono avere questi casi:

  • la sanzione non si applica se il contribuente, su invito degli uffici o di sua iniziativa, invia il modello in maniera corretta;
  • non ha senso fare il ravvedimento operoso (sono € 64 contro € 0); se il contribuente, anche anni dopo la scadenza del termine per l’invio del modello INTRASTAT, sana la violazione, non può mai esserci nessuna sanzione;

In ogni caso è possibile la definizione agevolata a 1/3 delle sanzioni irrogate quando arriverà l’atto di contestazione delle stesse, nel caso in cui il contribuente non sana la violazione e gli uffici non invitano alla regolarizzazione (non sembra che si possa rinvenire un obbligo in tal senso per gli uffici).

CUMULO GIURIDICO DELLE SANZIONI

Se il contribuente abbia omesso o inviato tardivamente più elenchi INTRASTAT, o abbia inviato più elenchi errati o irregolari, può applicare il cumulo giuridico delle sanzioni ex art. 12 co.1 DLgs. 472/1997, con applicazione della sanzione prevista per la violazione più grave maggiorata dal 25% al 200%.

VEDI ANCHE:

>>> INTRASTAT: Sanzioni per tardiva presentazione: RM 20/E/2005 del 07/03/2011;

>>> INTRASTAT: Sanzioni del 28/07/2010

INTRA UE: legittimità sanzioni per acquisti senza VIES

Per l’Agenzia delle Entrate (RM 42/E/2012) le operazioni intra UE eseguite senza iscrizione VIES devono essere trattate come operazioni interne.

Se ciò non accade e il contribuente le tratta invece come operazioni intra UE è soggetto a sanzioni (ferma restando la possibilità del ravvedimento operoso ex art. 13 lett. b) DLgs. 472/1997) allora accade che:

  • il cedente nazionale che emette fattura senza IVA è soggetto a sanzione per fatturazione irregolare ex art. 6 co. 1 DLgs. 471/1997 (sanzione dal 100% al 200% del tributo);
  • il cessionario nazionale che riceve fattura senza IVA dal cedente UE, è soggetto alla sanzione ex art. 6 co. 6 DLgs. 471/1997 se, indebitamente, procede all’integrazione della fattura con annotazione nel registro delle vendite e degli acquisti (sanzione pari al 100% dell’IVA indebitamente detratta). Si precisa comunque che il cedente UE dovrebbe fatturare con l’IVA del suo paese, non trovando la p.IVA del cessionario italiano nel VIES.

In questo caso si crede che non spetti il diritto alla detrazione, implicitamente negato dall’Agenzia delle Entrate. Essa, infatti, potrebbe contestare la detrazione, richiamando la giurisprudenza in tema di operazioni esenti, ove non è comunque ammessa la detrazione dell’IVA addebitata in rivalsa (Cass. 26 marzo 2003 n. 4419).
Assonime, con circolare n. 21/2012, afferma che la sanzione per indebita detrazione è eccessiva e snatura la neutralità del tributo: per l’Agenzia delle Entrate infatti l’IVA dovrebbe essere corrisposta nello Stato del cedente UE, quindi disconoscendo nel contempo la detrazione in capo al cessionario nazionale, l’imposta verrebbe di fatto assolta due volte.

Per Assonime sarebbe perciò meglio consentire al cessionario nazionale di regolarizzare l’operazione effettuando una variazione in diminuzione dell’IVA a debito ex art. 26 DPR 633/1972, che annullando la detrazione, renderebbe inapplicabile la sanzione, e l’operazione sarebbe tassata solo nel Paese UE del cedente.

Al di là dell’indebita inversione contabile ad opera del cessionario nazionale, questi, quando  riceve una fattura emessa per errore senza IVA dal cedente UE, non dovrebbe fare nulla a livello di IVA nazionale, ma solo chiedere al cedente l’emanazione di una nota di variazione.

Successivamente, il cessionario provvederà al pagamento dell’IVA addebitatagli, deducendone l’importo ai fini delle imposte sui redditi, siccome essa, a questo punto, è divenuta un costo.

Vedi anche: 

>>> Intra UE: quali sanzioni per acquisti senza VIES nei primi 30 giorni (06/09/2012)

RM 42/E/2012: conseguenze mancata iscrizione al VIES

Senza iscrizione al VIES, l’acquisto effettuato da un soggetto passivo italiano presso un soggetto passivo di altro Stato UE, non può essere considerato acquisto intracomunitario esente dall’IVA, quindi l’operazione è rilevante, ai fini IVA, nel Paese del fornitore e non è applicabile in Italia il regime del reverse charge.

L’Agenzia delle Entrate, con RM 42/E/2012, ha fornito chiarimenti sulla qualificazione giuridica delle operazioni effettuate da soggetto passivo stabilito in Italia non regolarmente iscritto all’archivio informatico VIES, esaminando il caso particolare di una società italiana che ha acquistato pannelli fotovoltaici da un’impresa tedesca, perfezionando l’operazione nel mese di aprile 2011, senza essere iscritta al VIES.

Ex art. 35 DPR 633/1972, come modificato ex art. 27, co. 1 DL 78/2010, il soggetto passivo d’imposta che intende effettuare operazioni intra UE deve chiedere autorizzazione all’Agenzia delle entrate, manifestandone la volontà attraverso una procedura specifica finalizzata all’iscrizione nell’archivio informatico (VIES) dei soggetti autorizzati a porre in essere le predette operazioni.

In particolare, nel provvedimento Direttore Agenzia Entrate del 29/12/2010 n. 188376 viene specificato che, per coloro che già possiedono un numero di partita IVA, la predetta volontà viene espressa mediante apposita istanza da presentare direttamente ad un ufficio dell’Agenzia delle entrate; viceversa, per i soggetti non titolari di posizione IVA, tale volontà va manifestata in sede di dichiarazione d’inizio di attività, compilando il campo “Operazioni intracomunitarie” del Quadro I dei modelli AA7 (soggetti diversi dalle persone fisiche) e AA9 (imprese individuali e lavoratori autonomi).

In mancanza di un diniego espresso da parte dell’Agenzia delle entrate, o anche in caso di silenzio, decorsi trenta giorni dalla presentazione dell’istanza, la posizione del soggetto richiedente viene inserita nell’archivio VIES.

Secondo l’Agenzia delle Entrate, il soggetto passivo nel periodo temporale tra la dichiarazione di volontà di porre in essere operazioni intra UE e l’autorizzazione o il diniego, non può compiere operazioni intra UE.

Per le operazioni intra UE effettuate senza la regolare iscrizione al VIES, l’Agenzia ha osservato che:

  • le cessioni o prestazioni intra UE effettuate da soggetto passivo italiano non ancora nel VIES (o escluso a seguito di diniego/revoca) vanno assoggettate ad IVA in Italia, con le conseguenti sanzioni (art. 6 D.Lgs. 471/1997).
  • gli acquisti da soggetto passivo UE non sono operazioni intra UE, pertanto l’IVA non è dovuta in Italia ma nel paese del fornitore.

Quindi sotto il profilo procedurale, l’acquirente italiano non regolarmente iscritto al VIES, ricevuta la fattura senza IVA dal fornitore europeo, non deve procedere alla doppia annotazione della stessa nel registro delle fatture emesse e nel registro degli acquisti, non essendo applicabile il meccanismo dell’inversione contabile (art. 47 DL 331/1993), che comporta una illegittima detrazione dell’IVA con applicazione della sanzione ex art. 6, co.6, Dlgs. 471/1997.

Peraltro, in sede di cooperazione amministrativa e a seguito di precisa richiesta in tal senso da parte dello Stato membro del fornitore, l’Agenzia delle Entrate provvederà a segnalare tale operazione come irregolare e l’Amministrazione dell’altro Stato membro potrà, eventualmente, decidere di recuperare l’IVA non assolta per effetto della errata qualificazione dell’operazione come intra UE.

Regime sanzionatorio; profili temporali

La CM 39/E/2011 stabilisce che le sanzionati per l’effettuazione di operazioni intra UE da parte di soggetti non regolarmente iscritti al VIES, non sono applicabili, nel rispetto dei principi di affidamento e buona fede del contribuente, per eventuali violazioni commesse prima della emanazione della circolare: dato che la circolare è stata pubblicata in data 01/08/2011 e che le eventuali violazioni commesse dall’istante sono riferibili ad un periodo precedente, l’Agenzia ritiene che non vada applicata nel caso di specie alcuna sanzione.

Cessioni prodotti energetici: nuova territorialità IVA dal 17 marzo

Fonte: Eutekne.info

Autore: L. Cacciapaglia e F. D’alfonso

Data: 29/02/2012

La disciplina IVA relativa alle transazioni transfrontaliere di gas, energia elettrica, calore e freddo presenta delle particolarità intrinseche legate alla specifica natura dei beni interessati. Tali beni, infatti, sono assimilati, a norma dell’art. 15, paragrafo 1, della Direttiva n. 2006/112/CE, a beni materiali. L’individuazione del luogo d’imposizione relativo a tali operazioni non può essere tuttavia determinato attraverso il criterio generale previsto per le cessioni di beni, basato sul luogo in cui questi ultimi si trovano fisicamente. Ciò in quanto per l’energia elettrica, il gas, il calore, il freddo e simili risulta impossibile stabilire un nesso fra la transazione e il flusso materiale dei beni, poiché questi sono fisicamente difficili da rintracciare. Pertanto, in relazione alla fornitura di tali beni sono stati individuati criteri appositi, in grado di evitare casi di doppia imposizione o di non imposizione nonché di garantire la neutralità fiscale. Tali criteri impositivi si applicavano sino ad oggi soltanto alle cessioni di energia elettrica e a talune cessioni di gas.

A seguito della Direttiva n. 2009/162/UE del 22 dicembre 2009, in vigore a partire dal 15 gennaio 2010, tali criteri impositivi sono stati estesi alle cessioni di gas effettuate mediante ogni sistema del gas naturale situato nel territorio della Comunità od ogni rete connessa ad un siffatto sistema, nonché alle cessioni di calore e di freddo. Le modifiche introdotte sono state recentemente recepite nell’ordinamento nazionale con la legge Comunitaria 2010 (L. 217/2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2012) e si applicheranno alle operazioni effettuate a partire dal 17 marzo 2012.

Relativamente alle operazioni in questione i criteri di territorialità sono i seguenti:
– forniture destinate alla rivendita (dal produttore al distributore): Paese in cui l’acquirente ha la sede della propria attività economica o possiede uno stabilimento fisso al quale i prodotti energetici vengono erogati ovvero, in mancanza di tale sede o stabile organizzazione, luogo del suo domicilio o della sua residenza abituale;
– forniture destinate al consumatore finale: luogo in cui l’acquirente usa e consuma effettivamente i beni, coincidente con il luogo in cui gli stessi sono misurati mediante contatori o, allorché la totalità o parte dei beni non sia di fatto consumata dall’acquirente, criterio di cui al numero precedente.

Conseguentemente, sono rilevanti ai fini IVA in Italia le seguenti operazioni:
– acquisti da parte di soggetti passivi-rivenditori stabiliti nel territorio dello Stato, intesi come soggetti passivi la cui principale attività è rappresentata dalla rivendita di gas, di energia elettrica, di calore o di freddo e che realizzano un consumo trascurabile di tali beni (art. 7-bis, co. 3, lettera a), DPR 633/1972);
– acquisti da parte di soggetti non rivenditori che usano e consumano tali beni in Italia (art. 7-bis, comma 3, lettera b), primo periodo, del Decreto IVA), per i quali, in sostanza, il luogo di tassazione viene a coincidere con quello in cui è situato il contatore;
– acquisti da parte di soggetti non rivenditori, compresi anche coloro che non agiscono nell’esercizio di impresa, arte o professioni, stabiliti nel territorio dello Stato, che non usano né consumano in Italia, in tutto o in parte, i prodotti energetici acquistati (art. 7-bis, comma 3, lettera b), secondo periodo, del DPR 633/1972).

Al fine di individuare la qualità di “soggetto passivo-rivenditore” del cessionario, è sufficiente esaminare il comportamento tenuto dallo stesso in occasione dei singoli acquisti dei beni, senza dover prendere in considerazione il complesso delle attività svolte dal soggetto interessato. Conseguentemente, possono essere soggetti-rivenditori non solo i clienti-grossisti, ma anche coloro che acquistano una singola partita al fine di rivenderla. Secondo l’Agenzia delle Entrate, inoltre, la qualità di soggetto-rivenditore non viene meno allorché una parte dei beni acquistati venga utilizzata dallo stesso soggetto nell’ambito della propria attività economica al fine di sopperire a propri bisogni immediati, sempre che, tuttavia, tale uso e consumo sia di trascurabile entità (CM n. 54/2004).

Per le cessioni effettuate da soggetti non residenti nei confronti di soggetti passivi nazionali è prevista l’applicazione, a norma dell’art. 17, comma 2, del DPR 633/1972, del sistema del “reverse charge“ mediante il meccanismo dell’autofatturazione. Per le operazioni che hanno come destinatari privati consumatori ubicati in Italia, il fornitore estero è, invece, tenuto ad identificarsi in Italia a norma dell’art. 35-ter del DPR 633/1972 o a nominare un rappresentante fiscale in Italia al fine di assolvere l’IVA relativa alla cessione, emettendo la relativa fattura con IVA italiana.
Inoltre, i soggetti passivi nazionali che acquistano (o cedono) da (a) soggetti UE sono tenuti a presentare, obbligatoriamente con cadenza mensile, i modelli Intrastat compilandone la sola parte statistica. Ciò sebbene, in base a quanto detto in premessa, tali operazioni non configurano né un acquisto di bene intracomunitario né una cessione di bene intraUE.

Per gli stessi motivi, l’importazione di tali beni non è soggetta ad imposta in dogana (art. 68, comma 1, lettera g-bis), del Decreto IVA), anche se l’operazione di acquisto è comunque soggetta al rispetto degli obblighi procedurali doganali. Analogo discorso per le cessioni effettuate da soggetti nazionali nei confronti di acquirenti extracomunitari, le quali richiedono l’espletamento delle relative operazioni doganali. Tali ultime operazioni sono considerate a tutti gli effetti cessioni all’esportazione ai sensi dell’art. 8 del DPR 633/1972, per cui consentono di portare in detrazione l’IVA sugli acquisti relativa assolta a monte in via di rivalsa (CM n. 54/2004).