BLACK LIST: Via libera alla convenzione Italia – San Marino

Approvata la legge che abolisce il segreto bancario e le doppie imposizioni con la Repubblica di San Marino.

Con la ratifica dell’accordo tra Italia e San Marino cade quindi definitivamente il segreto bancario: la convenzione contro le doppie imposizioni prevede, infatti, lo scambio di informazioni necessario per prevenire l’elusione e l’evasione fiscale.

La convenzione ricalca sostanzialmente il modello OCSE (in particolare sulle modalità di tassazione di dividendi e interessi), ricomprendendo le modifiche all’accordo approvate nel giugno 2012, relative allo scambio delle informazioni fiscali e volte al superamento del segreto bancario.

Nel futuro delle relazioni tra Italia e Repubblica di San Marino ci sono nuove disposizioni per il trattamento fiscale di dividendi, interessi e canoni che saranno imponibili nello stato in cui il percipiente è residente. Se il beneficiario del reddito è una società diversa da una società di persone che detiene una partecipazione nel soggetto che distribuisce i dividendi, vi sarà esenzione da ritenuta alla fonte. In tutti gli altri casi, la ritenuta non potrà eccedere il 15% dell’ammontare lordo dei dividendi. Nei casi in cui non vale l’esenzione, la ritenuta non potrà eccedere il 13%, per gli interessi, e il 10%, per le royalties. Infine, l’accordo raggiunto con la Repubblica di San Marino si occupa anche di risolvere i casi di doppia residenza fiscale privilegiando la sede di direzione effettiva.

In seguito alla ratifica da parte dei due Paesi della Convenzione, la Repubblica di San Marino sarà rimossa dall’elenco dei Paesi black list.

FRODI CAROSELLO: Schemi di comportamenti a rischio frode IVA

La Banca d’Italia, tramite l’Unità di Informazione Finanziaria (UIF), ha pubblicato a febbraio 2010 un’analisi degli schemi di comportamenti che, sotto il profilo soggettivo ed oggettivo, potrebbero essere riconducibili ad attività di frode dell’IVA, attraverso il classico meccanismo della frode carosello.

Tali comportamenti, riscontrabili soprattutto nelle aziende di nuova costituzione,  richiedono una particolare attenzione da parte dei soggetti interessati dalla normativa antiriciclaggio (intermediari finanziari e professionisti).

Si riportano di seguito gli elementi sospetti che, sotto il profilo soggettivo (tipo di impresa) e sotto il profilo oggettivo (tipo di attività), possono essere riconducibili a fenomeni di evasione IVA.

PROFILO SOGGETTIVO

  • imprese in precedenza non operative o di recente costituzione, operanti in settori economici interessati dalla movimentazione di elevati flussi finanziari (es. computer, cellulari, autoveicoli, carni);
  • imprese con capitale minimo prive di unità operative (es. impianti, depositi, magazzini, esercizi aperti al pubblico) ovvero stabiliti in Paesi a regime fiscalmente privilegiato o non equivalente al contrasto al riciclaggio;
  • imprese che di norma non chiedono affidamenti nè sono titolari di altre attività finanziarie presso l’intermediario;
  • imprese i cui soci o amministratori sono di dubbia reputazione per precedenti penali o sono gravati da procedure pregiudizievoli (es. protesti fallimentari ecc.) o risultano nullatenenti o irreperibili;
  • imprese che presentano documentazione all’atto dell’apertura del rapporto o dell’operazione che appare falsa o contraffatta o comunque non riconducibile all’attività commerciale svolta;
  • imprese che risultano cedute ovvero cessate poco tempo dopo la loro costituzione.

PROFILO OGGETTIVO

  • vorticosa movimentazione del conto caratterizzata da flussi di importo molto rilevante in un ristretto periodo di tempo;
  • movimentazione del conto caratterizzata prevalentemente da ricezioni o trasferimenti di fondi da/verso l’estero per importi elevati;
  • accrediti di assegni o bonifici di importo ingente disposti da operatori nazionali, ai quali fanno contestualmente seguito trasferimenti tramite assegni o bonifici verso l’estero;
  • flussi in entrata contestualmente seguiti da trasferimenti di fondi privi di apparente giustificazione commerciale, in favore di altre società che non sembrano collegabili all’attività svolta;
  • giri di fondi per importi ingenti effettuati tra imprese riconducibili ai medesimi soggetti;
  • giri di fondi intercorsi per importi significativi con soci, specie se residenti o avente sede in paesi a regime fiscalmente privilegiato o non equivalente al contrasto al riciclaggio;
  • cessione a terzi a prezzi sensibilmente inferiori a quelli di mercato, di beni a contenuto tecnologico di autoveicoli e in generale di beni agevolmente trasportabili e di largo consumo.

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