INTRA UE: pronte le esclusioni dal VIES

Pronte le esclusioni dal VIES per “presunzione di inattività” in ambito UE.

Con il comunicato stampa del 03/10/2016, l’Agenzia Entrate ha annunciato l’invio di circa 60.000 comunicazioni per l’esclusione dal VIES, per i soggetti che, a partire dal 1° trimestre 2015, non hanno presentato elenchi INTRASTAT per quattro trimestri consecutivi: infatti ex art. 35 co.7-bis DPR 633/1972, se non si sono presentati gli INTRASTAT allora secondo loro il soggetto passivo “non intende più effettuare operazioni intracomunitarie”.

Tutto questo come se fare un acquisto o una vendita intra UE fosse un dovere, un capriccio o un gioco e non una decisione di acquisto o vendita che si fa in base al mercato, o alla convenienza economica. In tal modo per tutti coloro che effettuano transazioni intra UE legittimamente ma sporadicamente (meno di una volta l’anno) si avrà un nuovo inutile adempimento da osservare (comunicare all’Agenzia che si ha ancora l’intenzione di effettuare operazioni intra UE per non farsi escludere dal VIES). 

Con il VIES (Vat information exchange system), disciplinato ex art. 50 co.2 DL 331/93 e ex art. 35 DPR 633/1972, in attuazione dell’art. 17 par. 1 lett. a) Reg. UE n. 904/2010, che è la banca dati europea delle partite IVA (ogni agenzia fiscale la predispone per il proprio Paese), si ottengono i seguenti scopi:

  • l’Agenzia controlla l’affidabilità degli operatori che operano in ambito intra UE;
  • gli operatori economici sono soggetti ad obblighi e diritti previsti dalla disciplina degli scambi intra UE.

Per tali obiettivi, dunque, la banca dati deve essere sempre aggiornata e per questo l’Agenzia Entrate controlla i soggetti passivi inclusi nel VIES (punto 3.1 del provv. Agenzia Entrate 159941/159941, sono effettuati controlli formali sulla regolare presentazione degli INTRASTAT).

Al momento, a seguito delle modifiche ex art. 22 DLgs. 175/2014, i soggetti passivi IVA sono da subito inclusi nel VIES, essendo eliminato il tempo tecnico di attesa di 30 giorni previsto dalla disciplina precedente. I controlli dell’Agenzia sono quindi non più preventivi, ma successivi all’avvenuta inclusione nel VIES stesso: dopo tali controlli formali (regolare invio degli INTRASTAT), l’Agenzia invia la comunicazione al soggetto passivo, procedendo alla formale esclusione dal VIES, ex art. 35 co.7-bis DPR 633/1972; l’esclusione dal VIES ha effetti solo dal sessantesimo giorno successivo alla data di spedizione della comunicazione da parte dell’Ufficio competente (punto 3.2 del provv. Agenzia Entrate n. 159941/2014).

I soggetti passivi che operano in ambito intra-UE, o che comunque dimostrino di avere i requisiti economici e commerciali per restare nel VIES, potranno produrre idonea documentazione agli Uffici per restare nel VIES, entro il termine di 60 giorni, durante il quale termine (v. CM 31/E/2014) l’operatore potrà rivolgersi all’Ufficio competente alternativamente:

  • fornendo la documentazione di tutte le operazioni intra UE effettuate nei quattro trimestri di riferimento (e andando giustamente in sanzione);
  • fornendo adeguati elementi circa le operazioni intra UE in corso o da effettuare;
  • manifestando l’intenzione di effettuare operazioni intra UE.

L’eventuale esclusione, in ogni caso, non pregiudica la possibilità di chiedere un nuovo inserimento nel VIES, per via telematica tramite Fisconline o Entratel o attraverso soggetti incaricati.

Si tratta quindi di fatto di un nuovo adempimento, per tutti i “regolari” ma “sporadici” (ad es. quelli che hanno comprato un antivirus online da un soggetto tedesco nel 2014 e poi nel 2015 non hanno comprato o venduto nulla intra UE perchè non gli è capitato), come se non ce ne fossero già abbastanza.

BLACK LIST: tutti gli strumenti per la scadenza del 20 settembre

Di seguito tutti gli strumenti utili per la scadenza della comunicazione delle operazioni con operatori economici residenti in Paesi/Territori Black List del 20 settembre:

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BLACK LIST: E-book

Lo Studio ha prodotto l’E-book OPERAZIONI CON PAESI BLACK LIST (37 pagg.)

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Indice:

1. COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PAESI BLACK LIST
2. SOGGETTI OBBLIGATI E NON OBBLIGATI ALLA COMUNICAZIONE

3. QUALI SONO GLI OPERATORI ECONOMICI CONSIDERATI APPARTENENTI ALLA BLACK LIST

4. QUALI SONO LE OPERAZIONI DA COMUNICARE

  • 4.1. EVOLUZIONE NORMATIVA DELLE OPERAZIONI DA COMUNICARE (DALLA PIU’ RECENTE ALLA MENO RECENTE)
  • 4.2. LE OPERAZIONI DA COMUNICARE SONO:

5. MODELLO POLIVALENTE E COMPILAZIONE RIGO PER RIGO 8

  • 5.1. QUADRO BL
  • 5.2. COSA INDICARE SE SI SUPERA LA SOGLIA CUMULATIVA DI 10.000 EURO
  • DATI ANAGRAFICI
  • OPERAZIONI ATTIVE
  • OPERAZIONI PASSIVE

6. PERIODICITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE

  • 6.1. COME ERA IN PRECEDENZA (PROMEMORIA PER EVENTUALI CONTENZIOSI)

7. SANZIONI APPLICABILI

8. RISPOSTE ALLE DOMANDE PIU’ FREQUENTI (FAQ)

APPENDICE 1. DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

APPENDICE 2. ELENCO PAESI INCLUSI NELLE BLACK LIST

APPENDICE 3. STATUS OPERATORE ECONOMICO – FACSIMILE RICHIESTA DATI IVA

  • VERSIONE IN ITALIANO
  • VERSIONE IN INGLESE

BLACK LIST: comunicazione con riferimento ai soli DM 4/5/1999 e DM 21/11/2001

Ai fini delle comunicazioni black list IVA, di imminente scadenza entro il 20 settembre 2016 (art. 1 co.1 DL 40/2010) si deve fare riferimento alle operazioni intercorse con i Paesi individuati dai DM 04/05/1999 e DM 21/11/2001. Punto. L’Agenzia Entrate ha risposto così con una faq il 14 settembre 2016, alla domanda in cui si chiedeva se le modifiche apportate dalla legge di stabilità 2016 (L. 208/2015) per l’individuazione degli Stati o territori Black List avessero influenza sull’adempimento.

La risposta è quindi NO: le modifiche apportate dalla L.208/2015 sono alla deducibilità dei costi black list (il DM di riferimento è il DM 23/01/2002, dove il Paese entra nella black list se ha la tassazione nominale inferiore al 50% di quella italiana ), che hanno efficacia dal periodo di imposta 2016, e non influenzano le comunicazioni black list IVA per l’anno 2015.

Si precisa che la comunicazione black list IVA riguarda le operazioni con controparti aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o territori Black List ex DM 4/05/1999 e DM 21/11/2001; il riferimento è agli Stati o territori, e non ai loro regimi fiscali: l’obbligo quindi sussiste se lo Stato estero è ricompreso in una sola delle liste.

Come scritto in un precedente articolo, i diversi DM emanati nel 2015 hanno cambiato le liste, bisogna quindi fare attenzione a quali operazioni segnalare nel quadro BL del modello polivalente.

La situazione più dubbia riguarda le operazioni con gli Stati ex art. 3 DM 21 novembre 2001 (“paradisi fiscali limitatamente a determinate tipologie societarie”, attualmente abrogato). Questa sottolista è stata eliminata, e doveva essere sostituita da una nuova lista dell’Agenzia Entrate, che non è mai stata emanata, poichè intanto ex L. 208/2015 il criterio di individuazione degli Stati a fiscalità privilegiata valevoli nell’ambito della normativa CFC (di cui il DM 21/11/2001 è norma di attuazione), è la presenza di una tassazione nominale inferiore al 50% di quella italiana, e non più la presenza dello Stato in una determinata black list.

Per effettuare agevolmente l’adempimento:

UTILITY BLACK LIST: ELENCO DEI PAESI E TERRITORI + VERIFICA SOGLIA 10.000 € + MODULO RICHIESTA DATI A OPERATORE ECONOMICO