IMPORT: esecutivi dopo 10 giorni gli atti di accertamento in dogana dal 28/03/2013

Dal 28 marzo 2013 è applicabile la nuova procedura che rende esecutivi gli atti di accertamento in dogana dopo solo 10 giorni, a seguito della nota Prot.3204 R.U. del 21/01/2013 Agenzia Dogane e Monopoli che recepisce quanto introdotto ex art.9, co. 3-bis DL 16/2012. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Dogane e dei monopoli con nota Prot.12035 R.U del 01/02/2013.

L’unica soluzione cautelare preventiva, e cioè la sospensione amministrativa ex art.244 Codice Doganale Comunitario, è solo una facoltà dell’Autorità doganale ed è subordinata alla costituzione di una garanzia.

La disposizione, finalizzata ad accelerare la riscossione delle somme dovute dall’attività di accertamento dell’Agenzia Dogane e Monopoli in materia di risorse proprie tradizionali e IVA all’importazione, nasce come risposta alla Commissione UE sulla intempestività dei termini nazionali di attivazione delle procedure di riscossione coattiva dei dazi doganali.

Secondo la Commissione UE, il tempo intercorrente tra notifica dell’atto di accertamento e notifica della cartella esattoriale, pur rientrando nei limiti stabiliti dalla normativa nazionale, non risultava coerente con il quadro giuridico UE in quanto, trattandosi di crediti immediatamente applicabili – ex art. 7 Reg. (CEE) 2913/1992 -, l’attività di recupero coattivo delle risorse proprie tradizionali deve il più celere ed efficiente possibile, al fine di non pregiudicare gli interessi finanziari UE.

E’ stato quindi emanato il provvedimento prot. n. 3204 R.U. del 21/01/2013 entrato in vigore il 28/01/2013.

Dato che le relative disposizioni comportano alcune modifiche degli adempimenti a carico dei contribuenti, l’Agenzia precisa che l’effettiva applicazione, ex art. 3, co.2, L. 212/2000 (Statuto del contribuente), è rinviata al 28 marzo 2013, 6o° giorno successivo alla data di entrata in vigore del provvedimento.

COME FUNZIONA LA NUOVA PROCEDURA ESECUTIVA

  • Accertamento dell’Ufficio doganale: all’atto dello sdoganamento oppure entro il termine di prescrizione di 3 anni
  • Termini di pagamento: l’atto di rettifica dell’accertamento, dovrà essere motivato e recare l’intimazione a corrispondere i diritti pretesi entro e non oltre 10 giorni dalla notifica dell’atto;
  • Sospensione amministrativa: il termine di 10 giorni si applica se non viene disposta la sospensione amministrativa (ex art.244 CDC) subordinata alla costituzione di una garanzia, che, tuttavia, rimane una facoltà dell’Autorità doganale e non un diritto;
  • Nuova procedura esecutiva: l’atto di accertamento emesso dall’Agenzia Dogane e Monopoli, per il recupero dei diritti doganali, che diventa esecutivo decorsi 10 giorni dalla notifica al contribuente, dovrà recare l’avvertimento che, decorso il termine ultimo per il pagamento, in deroga alle disposizioni in materia di iscrizione a ruolo, la riscossione è affidata agli agenti della riscossione (Equitalia servizi Spa), anche ai fini dell’esecuzione forzata (per ottimizzare gli oneri amministrativi ed economici);
  • Flusso telematico di carico: l’Ufficio che ha emesso gli atti ex art.9, co. 3-bis, DL  16/2012 trasmette ogni giorno i flussi di carico ad Equitalia servizi Spa, decorsi 10 giorni dalla definizione dell’accertamento;
  • Esecuzione: Equitalia servizi Spa, mediante raccomandata semplice, informa il debitore di aver preso in carico le somme  per la riscossione. Sulla base del titolo esecutivo (l’atto di accertamento), e senza preventiva notifica della cartella di pagamento, si procede all’espropriazione forzata;
  • Maggiorazioni: a partire dal 1° giorno successivo o al termine ultimo per il pagamento, le somme richieste con gli atti di accertamento sono maggiorate degli interessi di mora nella misura ex art.30 DPR  602/1973. All’agente della riscossione spettano l’aggio, interamente a carico del debitore, ed il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive, ex art. 17 D.Lgs. 112/1999