DOGANA: dal 1° luglio accordo di libero scambio UE – Corea del Sud

Fonte: www.bg.camcom.it

Data: 16/06/2011

Autore: CCIAA Bergamo

Il 1° luglio 2011 entrerà in vigore l’Accordo provvisorio sul libero commercio tra Unione Europea e Corea del Sud.
In pratica, in virtù di tale Accordo le merci di origine preferenziale comunitaria – come già avviene per gli scambi con gli altri Paesi a regime preferenziale – beneficeranno di una riduzione daziaria all’atto dell’importazione in Corea. Inoltre, entro il 2016 i dazi (che attualmente sono mediamente dell’11,2% in Corea e del 5,6% in UE) verranno aboliti su circa il 97% dei prodotti.
Però, diversamente da quanto prevedono gli accordi preferenziali attualmente in vigore con altri Paesi extraUE, non sarà possibile attestare l’origine preferenziale delle merci per mezzo del certificato Eur1, bensì:
– per spedizioni inferiori a 6.000 € bisognerà riportare in fattura la dichiarazione di origine preferenziale secondo il testo indicato dall’accordo;
– per spedizioni di importo superiore sarà richiesta un’autorizzazione doganale che conferisce lo status di “esportatore autorizzato a fare dichiarazioni di origine preferenziale su fattura”.
Per ottenere tale autorizzazione, l’azienda esportatrice dovrà presentare istanza all’Agenzia delle Dogane della provincia in cui ha la sede legale.
L’istanza dovrà indicare il numero delle esportazioni verso la Corea realizzate nei 3 anni precedenti, oltre all’incidenza in percentuale di tali esportazioni in confronto alle altre destinazioni (occorre dimostrare la frequenza degli scambi).
La Dogana effettuerà un controllo in azienda per verificare la conoscenza e il rispetto delle regole di origine preferenziale e rilascerà poi apposito numero di autorizzazione che dovrà essere inserito nelle fatture di esportazione verso la Corea all’interno della dichiarazione di origine preferenziale.
Ovviamente senza l’autorizzazione sarà sempre possibile esportare in Corea, ma il cliente/importatore non potrà beneficiare dei trattamenti favorevoli di dazio.

>>>> Vai al testo dell’Accordo EU-KOREA Free Trade Agreement

INTRASTAT: Scadenzario 2011 e Decreto Sviluppo

Gli elenchi INTRASTAT vanno presentati in via telematica con le seguenti scadenze: entro il giorno 25 del mese successivo al periodo (mese/trimestre) di riferimento, attraverso in alternativa:

  • Servizio telematico doganale;
  • Servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline).

Con CM 60/D/1999, l’Agenzia delle Dogane ha specificato che per gli Uffici doganali la giornata di sabato è lavorativa, quindi se la scadenza di presentazione INTRASTAT cade di sabato i contribuenti non possono beneficiare del differimento generalizzato dei termini al lunedì successivo.

Parte della dottrina ha sostenuto che tale limitazione interessi anche gli elenchi INTRASTAT trasmessi attraverso i Servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate in quanto gli stessi fungono semplicemente da canali di trasmissione, mentre il destinatario finale delle dichiarazioni rimane comunque l’Agenzia delle Dogane.

L’art. 7, c. 2, lett. l), DL 110/2011 (c.d. “Decreto Sviluppo”), risolve finalmente tale problematica stabilendo che i versamenti e gli adempimenti, anche se effettuabili con modalità esclusivamente telematica, previsti da norme riguardanti l’Amministrazione economico – finanziaria che scadono il sabato o in un giorno festivo sono sempre prorogati al primo giorno lavorativo successivo.

Pertanto, dal 14 maggio 2011 (data di entrata in vigore del DL), se il termine di presentazione degli elenchi INTRASTAT cade di sabato, lo stesso è automaticamente prorogato al primo giorno lavorativo successivo a prescindere dal canale telematico utilizzato (Agenzia delle Entrate o Agenzia delle Dogane).

Si forniscono degli esempi in calce allo scadenzario per comprendere le variazioni di periodicità

Scadenzario Intrastat 2015

>>>> Scarica lo scadenzario INTRASTAT 2011


TERRITORIALITA’: nuova guida IVA SHIPPING & FISCO 2011

E’ stata presentata a Genova la seconda edizione del MANUALE SHIPPING & FISCO, redatta dall’Agenzia delle Entrate della Liguria insieme con Spediporto e con la Camera di Commercio di Genova,: tale guida vuole essere un aiuto concreto agli operatori economici (in particolare, agli spedizionieri) per l’applicazione delle norme tributarie nella loro attività quotidiana.

La revisione è stata necessaria a seguito alla riforma dell’IVA, avvenuta per mezzo delle Direttive 2008/8/CE, 2008/9/CE e 2008/117/CE, recepite dal D.Lgs. 18/2010, con cui sono state modificate numerose disposizioni del DPR 633/1972 e del DL 331/1993, in particolare il nuovo presupposto di territorialità dell’IVA.

Gli argomenti trattati nella Guida sono i seguenti:

  • contratto di trasporto e contratto di spedizione;
  • lo spedizioniere e le operazioni internazionali;
  • i soggetti non residenti: stabilimento o identificazione. Il rappresentante fiscale;
  • il deposito (doganale e IVA);
  • i nuovi servizi di logistica;
  • casi pratici e tabelle fiscali.

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EXPORT: chiarimenti su notifica esportazione CM 16/D/2011

L’Agenzia delle Dogane, con CM 16/D del 12 maggio 2011, ha fornito chiarimenti in merito alla notifica di esportazione e conseguente prova dell’uscita della merce dal territorio doganale della Comunità per talune operazioni di esportazione, ed in particolare:

  1. notifica di esportazione per operazioni effettuate tramite corriere espresso;
  2. esportazioni abbinate a transito.

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