INTRASTAT: origine non preferenziale merce

INTRASTAT: origine non preferenziale merce.

L’Agenzia Dogane e Monopoli, con Determinazione n. 493869/2021, ha previsto che negli INTRASTAT cessioni (INTRA-1 bis) effettuate dal 2022 è obbligatorio indicare il codice ISO relativo al Paese di origine delle merci spedite (colonna 15), a fini statistici.  Questo dato è aggiuntivo rispetto alla provincia di provenienza o di produzione dei beni (colonna 14).

Nella stessa Determinazione, l’Allegato 11 riporta le istruzioni di compilazione.

Quale origine indicare?

Il dato da indicare è quello relativo all’origine non preferenziale merce.

L’origine non preferenziale serve per l’applicazione di misure di politica commerciale dei Paesi, per le statistiche di commercio estero e per la corretta applicazione dell’etichettatura delle merci (“MADE IN”), riguarda la provenienza geografica del prodotto (il luogo dal quale le merci vengono spedite), non la “nazionalità economica” non va confusa con la provenienza dei beni .

L’origine preferenziale invece serve all’applicazione di esenzioni o riduzioni dei dazi ove sussistano accordi di libero scambio tra Paesi UE ed extra UE.

Come individuare l’origine da indicare in INTRASTAT?

Come segue:

  • I beni interamente ottenuti o prodotti in un unico Paese sono considerati originari di tale Paese (ad es. prodotti minerali estratti in un Paese, prodotti del regno vegetale ivi raccolti, animali vivi, ivi nati e allevati, prodotti provenienti da animali vivi ivi allevati, prodotti caccia e pesca ivi praticate, ecc.)
  • Se alla produzione di un bene contribuiscono due o più Stati o Paesi o Territori, tali beni sono considerati originari del Paese in cui hanno subito l’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata ed effettuata presso imprese attrezzate, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione. L’origine delle merci non UE è determinato sulla base delle disposizioni del Codice Doganale dell’Unione (artt. da 59 a 63 Reg. UE 952/2013 – CDU) e dei relativi Regolamenti – art. 31 ss. Reg. UE 2446/2015 (Regolamento delegato – CDU-RD)

Indicazioni per individuare l’origine

Le “imprese attrezzate” per la trasformazione o lavorazione sostanziale sono quelle in cui sussistono “…requisiti tecnico-organizzativi che consentano di effettuare quelle lavorazioni / trasformazioni considerate significative ai fini dell’attribuzione dell’origine non preferenziale” (nota ADM n. 70339/2018).

Ex art. 34 CDU-RD ci sono delle operazioni “minime”, che non sono mai considerate sostanziali, e non conferiscono l’origine.

Ex Allegato 22-01 CDU-RD, limitatamente ai beni ivi compresi, sono individuate le lavorazioni sostanziali idonee ad attribuire l’origine non preferenziale.

Per i beni che, invece, non sono compresi nell’Allegato 22-01, valgono le regole di lista indicate dalla Commissione europea – direzione generale TAXUD, non vincolanti per gli operatori (nota ADM 70339/2018).

Ex Reg. UE 1934/2021, in caso di lavorazione o trasformazione realizzata in più Paesi, l’ultima trasformazione sostanziale viene attribuita allo Stato di cui è originaria la maggior parte dei materiali. Dunque, qualora il prodotto finale debba essere classificato:

  • nei capitoli da 1 a 29 o da 31 a 40 del sistema armonizzato, la maggior parte dei materiali andrà determinata in base al peso;
  • nel capitolo 30 o nei capitoli da 41 a 97 del sistema armonizzato, la maggior parte dei materiali andrà quantificata in base al valore.

Come provare l’origine delle merci

Le imprese di produzione dovranno individuare il codice ISO del Paese applicando le regole previste dal CDU e Regolamenti collegati.
Le imprese che commercializzano prodotti di altri dovranno invece chiedere al fornitore di dichiarare (in fattura o altro documento commerciale) il Paese di origine non preferenziale dei prodotti.

Certificati di origine in Camera di Commercio

Il certificato di origine, che attesta l’origine non preferenziale di un bene, va richiesto alla Camera di Commercio dove ha sede il richiedente. La domanda si presenta telematicamente, tramite la piattaforma CERT’O e deve essere firmata digitalmente dal richiedente (nota Ministero Sviluppo economico n. 62321/2019).

Il certificato di origine non può essere rilasciato con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ex art. 49 comma 1 del DPR 445/2000.

Visita la sezione INTRASTAT del sito

EXPORT: Origine delle merci

Quando il rapporto commerciale implica una cessione di beni tra Stati diversi è necessario – al passaggio della frontiera doganale – stabilire l’origine delle merci oggetto della transazione.

L’origine non preferenziale delle merci è la regola generale, quindi una merce è originaria del Paese in cui è stata interamente ottenuta o in cui ha subito l’ultima trasformazione economicamente rilevante. In tal caso la prova dell’origine è data da un certificato di origine rilasciato dalla competente CCIAA.

>>> Scarica il Modello di Certificato d’Origine

L’origine preferenziale deriva da accordi tra la UE e altri Paesi (ne esistono con Svizzera, Messico, Sudafrica, solo per citarne alcuni) con i quali sono stati sottoscritti accordi tariffari di libero scambio, o ai quali la UE accorda autonomamente benefici tariffari. Le regole dell’origine preferenziale variano quindi in base ai singoli accordi e la prova per poter beneficiare delle riduzioni dei dazi è costituita dai relativi certificati di origine preferenziale (EUR1, EUR2, A.TR, ecc.).