INTRA UE: requisiti cessioni intra UE di beni

Requisiti cessioni intra UE di beni.

Entra in vigore dal 1/12/2021 il D.Lgs 192/2021, che con soli due anni di ritardo recepisce nell’ordinamento interno le “quick fixes 2020”, modificando alcune disposizioni del DL 331/1993.

Condizioni per la non imponibilità IVA.

Ex art. 41 comma 2-ter intervengono le seguenti due condizioni per l’applicazione del regime di non imponibilità ai fini IVA a una cessione di beni:

  • che il cessionario UE abbia comunicato al cedente IT il numero identificativo IVA attribuitogli da uno Stato membro diverso dall’Italia;
  • che il cedente IT abbia compilato l’INTRASTAT (art. 50, comma 6 DL 331/1993) o ne abbia debitamente giustificato l’incompleta o mancata compilazione.

Call-off stock

Il D.Lgs 192/2021 inserisce la disciplina per le operazioni in regime di “call-off stock” (art. 17-bis direttiva 2006/112/CE) o “consignment stock” (v. RM 235/E/1996 e RM 44/E/2000) nei seguenti articoli:

  • art. 38-ter DL 331/1993 per gli acquisti intra UE;
  • art. 41-bis DL 331/1993 per le cessioni intra UE.

La disciplina prevede il trasferimento in sospensione in altro Stato membro di beni propri per la costituzione di uno stock, finchè il destinatario presso cui si trova lo stock prelevi le merci diventandone proprietario: quindi al verificarsi di determinati presupposti, il soggetto che trasferisce i beni non deve identificarsi ai fini IVA nello Stato di destinazione delle merci, come invece dovrebbe in via ordinaria ex art. 41, comma 2, lett. c) DL 331/1993).

Requisiti cessioni intra UE di beni (art. 41-bis DL 331/1993).

Il soggetto passivo IVA IT pone in essere una cessione intra UE di beni alle seguenti condizioni:

  • i beni sono spediti o trasportati dal soggetto passivo IT (o da un terzo per suo conto) dall’Italia a destinazione di un altro Stato membro, in previsione del fatto che, dopo il loro arrivo, detti beni saranno ceduti a un altro soggetto passivo che ha diritto di acquistarli in conformità di un accordo preesistente tra le stesse parti;
  • il soggetto passivo IT non ha la sede della propria attività o una stabile organizzazione nello Stato membro in cui i beni sono spediti;
  • il soggetto UE destinatario è identificato ai fini IVA nello Stato membro in cui i beni sono spediti o trasportati e la sua identità e il numero di identificazione sono noti al soggetto passivo IT nel momento in cui ha inizio la spedizione o il trasporto dei beni;
  • il soggetto IT che spedisce o trasporta i beni annota detto trasferimento nel registro ex art. 50, comma 5-bis DL 331/1993 e inserisce l’identità e il numero identificativo IVA del soggetto destinatario negli elenchi INTRASTAT delle cessioni intra UE.

La cessione, tuttavia:

  • ha luogo se e quando la proprietà dei beni è trasferita all’acquirente UE, ovvero entro massimo di 12 mesi dall’arrivo nell’altro Stato membro;
  • non ha luogo se entro 12 mesi i beni sono rispediti in Italia e il soggetto nazionale ne annota il ritorno nel registro ex art. 50, comma 5-bis DL 331/1993.

Cessioni a catena (art. 41-ter DL 331/1993)

Le cessioni a catena sono quelle cessioni successive di beni che sono oggetto di un’unica spedizione o trasporto – da uno Stato UE ad un altro – direttamente dal primo cedente all’ultimo acquirente. Per le cessioni successive in cui il trasporto inizia in Italia ed è effettuato da un operatore intermedio (un cedente diverso dal primo cedente), l’operazione non imponibile IVA è quella effettuata nei confronti di tale operatore intermedio, salvo che questi non comunichi al suo fornitore un numero di partita IVA italiano; in tal caso, ha natura di cessione intra UE non imponibile quella posta in essere dall’operatore intermedio.

Le regole armonizzate in tema di prova del trasporto intra UE sono già in vigore dal 01/01/2020, ex art. 45-bis Regolamento UE 282/2011 (il regolamento è  direttamente applicabile nell’ordinamento interno).

Vai alla sezione INTRA UE del sito

INTRA UE: prova cessione intra UE dal 01/01/2020

Dal 01/01/2020 la prova della cessione intra UE viene uniformata. 

Dopo le quick fixes, dal 01/01/2020 diventano operative nella UE le nuove disposizioni sulla prova della cessione intra UE. E’ sempre stato problematico infatti determinare con chiarezza quali documenti potessero provare la cessione intra UE, che è sicuramente la prova più complessa e importante, tra le condizioni di esenzione IVA ex art. 138 Direttiva 2006/112/Ce (in Italia non imponibilità ex art. 41, comma 1 lett. a) DL 331/93).

COSA CAMBIA

Le nuove regole (Reg. UE 2018/1912, modificativo del Reg. UE 282/2011, art. 45-bis), stabiliscono mezzi di prova differenti a seconda che il trasporto sia a carico del cedente oppure del cessionario.

  • Trasporto a carico del cedente: si presume che i beni siano stati spediti o trasportati nello Stato membro di destinazione qualora il cedente certifichi tale circostanza e sia in possesso alternativamente di:
    • almeno due elementi di prova non contraddittori, rilasciati da due diverse parti indipendenti e purché diverse da quelle tra cui interviene la compravendita, tra i seguenti: documenti relativi al trasporto o spedizione quali ad es. CMR firmato, polizza di carico, fattura di trasporto aereo, fattura emessa dallo spedizioniere,
    • di uno degli elementi di prova di cui al punto precedente unitamente a uno dei seguenti documenti, sempre rilasciati da due diverse parti indipendenti e purché diverse da quelle tra cui interviene la compravendita: polizza assicurativa, documenti bancari attestanti il pagamento di spedizione o trasporto, documenti rilasciati da una pubblica autorità (notaio) che confermi l’arrivo dei beni nello Stato di destinazione,  ricevuta rilasciata da un depositario nel medesimo Stato che confermi il deposito dei beni.
  • Trasporto a carico del cessionario: il cedente deve essere in possesso, oltre che della documentazione richiesta nel caso precedente, anche di una dichiarazione resa per iscritto dal cessionario che certifica l’avvenuto trasporto a suo carico e che identifica lo Stato membro di destinazione dei beni. La dichiarazione dovrà contenere, tra l’altro, data di rilascio, dati del cessionario, quantità e natura dei beni, data e luogo di arrivo degli stessi, identificazione della persona che accetta i beni per conto del cessionario.Il cessionario dovrà fare pervenire al cedente la dichiarazione entro il decimo giorno del mese successivo a quello in cui ha avuto luogo la cessione.

Se la cessione riguarda un mezzo di trasporto sarà necessario riportare anche il numero di telaio (o identificativo similare).

Note Esplicative (NE) Commissione UE del 20/12/2019

  • Gli Stati membri dovrebbero avere un approccio flessibile tanto sul formato (elettronico o cartaceo) e la forma (email, posta certificata, ecc.) di tale dichiarazione, quanto al fatto che l’eventuale mero mancato rispetto del termine previsto non precluda l’applicabilità del regime di non imponibilità IVA ex art. 138 Direttiva UE (in presenza di dichiarazione e documentazione) (paragrafi 5.3.6 e ss.).
  • Tale conclusione dovrebbe valere anche se manca la documentazione richiesta dall’art. 45 bis (paragrafo 4.3.3.), qualora il cedente possa provare all’Amministrazione finanziaria che i beni ceduti siano effettivamente giunti nello Stato membro di destinazione.
  • Le regole fin qui esposte non dovrebbero essere tassative, gli Stati membri possono stabilire condizioni meno stringenti ma, in ogni caso, le istruzioni non si ritengono applicabili quando il cedente o il cessionario eseguono il trasporto in proprio, venendo meno le “parti indipendenti” e diverse da quelle tra cui è stipulata la compravendita (NE § 5.3.2., 5.3.5.; Assonime circ. n. 29/2019 § 2.3.).

Si rimarca quindi che tali regole non sono applicabili se il cedente o il cessionario trasportano i beni in proprio

UTILITY: INTRASTAT + PROVA DELLA CESSIONE INTRA UE