PLAFOND IVA: anche ai soggetti esteri identificati

La disciplina del plafond IVA si applica anche ai soggetti esteri identificati ai fini IVA

Con la risposta a interpello n. 148/2021 l’Agenzia Entrate precisa che la disciplina del plafond IVA si applica anche se esportatori abituali sono soggetti esteri identificati direttamente ai fini IVA in Italia ex art.35 DPR 633/1972. Nulla di nuovo in quanto l’Agenzia conferma la propria prassi precedente.

La questione: ditta con sede legale in uno Stato membro UE, identificata ai fini IVA in Italia, che acquista beni nel territorio dello Stato italiano e li vende

  • in parte a soggetti passivi stabiliti in Italia, con reverse charge ex art. 17 comma 2 DPR 633/1972;
  • in parte a soggetti passivi stabiliti in altri Stati UE, con cessioni non imponibili ex art. 41 comma 2 lett. c) DL 331/93.

La ditta in tal modo si trova “strutturalmente” a credito IVA, quindi vorrebbe usufruire dell’agevolazione del plafond IVA previsto per gli esportatori abituali. L’interpello viene fatto perchè sulla norma ex art. 8 comma 2 DPR 633/1972, c’è scritto che possono beneficiare dell’istituto del plafond IVA i soggetti in possesso dei necessari requisiti, “se residenti”, lasciando quindi il dubbio per i non residenti.

Secondo l’Agenzia Entrate se vi sono i presupposti per lo status di esportatore abituale e la maturazione del plafond, allora possono effettuare acquisti senza IVA anche i soggetti esteri che abbiano nominato un rappresentate fiscale in Italia o identificati direttamente ai fini IVA ex art. 35-ter DPR 633/1972, come già previsto nella risposta a interpello n.1/2021 e anche nella RM 102/E/1999.

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IVA: identificazione diretta per soggetti stabiliti in Norvegia

E’ ammessa l’identificazione diretta ai fini IVA per soggetti stabiliti in Norvegia.

I soggetti economici stabiliti in Norvegia possono avvalersi dell’istituto dell’identificazione diretta per i diritti e doveri in materia di IVA in Italia.

Lo chiarisce l’Agenzia Entrate con la RM 44/E/2020 del 28/07/2020.

Per i soggetti non residenti che effettuano operazioni rilevanti ai fini IVA in Italia le alternative sono le seguenti:

  • nomina di un rappresentante fiscale (art. 17 comma 3 DPR 633/1972),
  • identificazione diretta con le modalità ex art. 35-ter DPR 633/1972.

Ex art. 35-ter comma 5 DPR 633/1972 la possibilità di avvalersi dell’identificazione diretta:

  • è attribuita automaticamente, per i soggetti residenti in altri Stati membri dell’Ue;
  • è subordinata alla verifica della sussistenza di accordi di cooperazione amministrativa analoghi a quelli vigenti in ambito UE, per i soggetti extra UE.

In data 01/08/2018, la Norvegia ha sottoscritto con l’UE un accordo per la corretta determinazione e riscossione dell’IVA, il corretto recupero dei crediti IVA e la lotta alle frodi.

L’accordo è sostanzialmente uguale a quanto previsto dalle norme vigenti in materia di assistenza tra Autorità fiscali dell’UE, con riguardo all’IVA. Per tale motivo questo accordo consente ai soggetti stabiliti in Norvegia di avvalersi dell’identificazione diretta ai fini IVA in Italia, in alternativa alla nomina di un rappresentante fiscale.

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IVA: rappresentante fiscale responsabile obblighi connessi a operazioni imponibili IVA

Cassazione n. 18759/2014: il rappresentante fiscale di una società che opera in Italia, pur non avendo una stabile organizzazione sul territorio, è tenuto ad adempiere a tutti gli obblighi legati alle operazioni imponibili IVA di tale società, anche quelle relative alle imposte dirette. In caso di violazione esso ne risponde in solido, assieme alla società rappresentata. Il caso vede contrapposta l’Agenzia Entrate con la notifica di un avviso di accertamento al rappresentante fiscale di una società avente sede legale nella Repubblica di San Marino, nel quale erano recuperate maggiori imposte dirette e IVA in merito a costi indeducibili e illegittime detrazioni.

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INTRA UE: Partita IVA + Rappresentante = Stabile Organizzazione

Fonte: Fisco Oggi

Data: 2/8/2012

Autore: V. Giuliani

Il requisito impositivo si ricava con un ragionamento logico-giuridico. Al contribuente resta la possibilità di provare l’insussistenza degli elementi che lo individuano.

L’impresa straniera, a cui è stato attribuito dall’Amministrazione finanziaria il numero di partita IVA e un rappresentante fiscale, assolve l’imposta nel territorio italiano. E’ da questi elementi che si ricava il presupposto impositivo della stabile organizzazione, fatto salvo l’onere di provare la presenza di elementi a sostegno del diritto al rimborso dell’IVA versata per acquisti intra UE da parte del contribuente.

Il caso
Una società estera si vide rifiutare dall’Amministrazione finanziaria italiana l’istanza di rimborso, ai fini delle imposte indirette, per degli acquisti effettuati sul territorio dello Stato, in quanto titolare di partita Iva, fatto che avrebbe caratterizzato la qualità di stabile organizzazione in Italia e che non avrebbe concesso all’azienda il diritto alla ripetizione dell’imposta.
Avverso il diniego, i legali della società proposero ricorso al giudice di merito che, sia in primo grado sia in appello, accolse in toto quanto contestato dall’azienda straniera.

In particolare, la ricorrente richiamava il disposto dell’articolo 44, co.3, DL 331/1993, il quale prevede, per l’attribuzione della partita Iva, la nomina di un rappresentante minore o cosiddetto leggero, il che avrebbe pacificamente concesso il diritto alla detrazione dell’imposta alla società perché non si trattava della costituzione di una vera e propria stabile organizzazione.

Il giudice di merito aveva motivato la sentenza di accoglimento del ricorso chiarendo che l’Amministrazione finanziaria non aveva provato, nel giudizio, gli elementi su cui aveva basato la pretesa impositiva. In buona sostanza, secondo la Ctr, non era condizione sufficiente la titolarità della partita IVA da parte della società affinché si potesse evincere il requisito della stabile organizzazione nel territorio italiano, ancor meno con la costituzione di un rappresentante fiscale leggero.

Avverso la decisione della Ctr, l’Agenzia proponeva ricorso per cassazione.

La decisione della Corte
Il Collegio, nell’ordinanza 12633 del 20 luglio, ha preliminarmente evidenziato l’errore in diritto della sentenza dei giudici d’appello, nel punto in cui veniva dichiarato che l’ufficio non aveva “provato che la società” avesse “in Italia una stabile organizzazione, non essendo la partita Iva e la presenza di un rappresentante fiscale leggero sufficienti a determinare la stabile organizzazione di un’impresa”.

In particolare, la giurisprudenza della Corte ha più volte affermato che si ravvisa il requisito impositivo della stabile organizzazione, secondo un ragionamento logico-giuridico, nel momento in cui l’Amministrazione finanziaria attribuisce il numero di partita Iva al soggetto che lo richiede; pertanto, da questo momento, gli vengono preclusi i benefici fiscali della detrazione dell’imposta per gli acquisti effettuati nel territorio comunitario.
Infatti, è proprio l’articolo 38-ter DPR 633/1972 che prevede, per i soggetti domiciliati e residenti negli Stati membri della Comunità europea, il diritto al rimborso dell’imposta, nel caso in cui essi siano privi di stabile organizzazione in Italia e di rappresentante nominato ai sensi del comma 2 dell’articolo 17. L’onere della prova, per la fruizione del menzionato beneficio fiscale, ricade sul contribuente e non anche sull’Amministrazione finanziaria.

La Cassazione, con l’ordinanza 12633/2012, ben chiarisce che la società estera, avendo effettuato operazioni nel territorio italiano, palesate dal fatto che ne aveva richiesto il rimborso dell’Iva e, avendo nominato un rappresentante fiscale (seppur leggero), aveva superato di fatto la presunzione di prova contraria derivante dalla titolarità della partita Iva, rivelando la presenza della stabile organizzazione nello Stato.
Fatta salva la possibilità che l’ordinamento tributario offre al contribuente di fornire prova contraria a dimostrazione della mancanza degli elementi in ordine materiale e personale che individuano la nozione di stabile organizzazione (cfr Cassazione 3570/2003 e 6799/2004).

Inoltre, non avendo la società straniera allegato nel controricorso ulteriori elementi atti a sorreggere l’insussistenza dei presupposti impositivi accertati dal Fisco e avendo nominato un rappresentante fiscale nel territorio italiano, il Collegio ha confermato il diniego al diritto del rimborso Iva.

Nel controricorso, la società straniera aveva evidenziato come il regolamento 282/2011 del consiglio UE esclude che l’attribuzione al contribuente del numero di partita Iva non sia di per sé sufficiente a considerare il soggetto passivo dell’imposta in possesso del requisito impositivo della stabile organizzazione all’interno del territorio dello Stato.
In tal caso, la Corte di cassazione, con l’ordinanza 12633/2012, ha chiarito che il richiamato regolamento del consiglio Ue è teso a fissare il concetto di stabile organizzazione ai fini del principio di territorialità e non anche dal punto di vista della ripartizione dell’onere della prova tra contribuente e Amministrazione finanziaria.
In buona sostanza, spetta sempre al contribuente fornire elementi a sostegno del diritto al rimborso dell’Iva versata per acquisti intracomunitari.