DOGANA: nuovo codice doganale dal 1° maggio 2016

Il Nuovo Codice Doganale in vigore dal 1° maggio 2016 presenta molte importanti novità.

Di seguito un elenco – tratto dal quadro normativo di sintesi dell’Agenzia Dogane – delle novità più importanti relative al nuovo codice doganale:

A) RAPPRESENTANZA DOGANALE (artt. 18-21 CDU)

B) DECISIONI RIGUARDANTI L’APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DOGANALE (artt. 22-37 CDU, artt. 8-22 RD, artt. 8-23 RE, artt. 2-4 RDT)

C) OPERATORE ECONOMICO AUTORIZZATO (artt.38-41 CDU, artt.23-30 RD, artt.24-35 RE, art. 5 RDT)

D) SANZIONI, RICORSI, CONSERVAZIONE DI DOCUMENTI E DI ALTRE INFORMAZIONI (artt. 42-45 CDU, art 51-52 CDU)

E) ORIGINE DELLE MERCI (artt.59-68 CDU, artt. 31-70 RD, artt. 57-126 RE)

E.1) ORIGINE NON PREFERENZIALE

E.2) ORIGINE PREFERENZIALE

F) VALORE (artt. 69-76 CDU, art. 71 RD, artt.127-146 RE, art. 6 RDT)

G) OBBLIGAZIONE DOGANALE (artt. 77-88 CDU, artt. 72-80 RD), RISCOSSIONE, PAGAMENTO, RIMBORSO E SGRAVIO DELL’IMPORTO DEI DAZI ALL’IMPORTAZIONE O ALL’ESPORTAZIONE (artt. 101-123 CDU, artt. 87-102 RD, artt. 165-181 RE), ESTINZIONE DELL’OBBLIGAZIONE DOGANALE (artt 124-126 CDU, art. 103 RD).

H) GARANZIA (artt.89-100 CDU, artt. 81-86 RD, artt. 147-164 RE, artt. 7-8 RDT)

I) MERCI INTRODOTTE NEL TERRITORIO DOGANALE DELL’UNIONE

I.1) DICHIARAZIONE SOMMARIA DI ENTRATA (artt. 127-130 CDU, artt.104- 113 RD, artt. 182-188 RE, art. 55, punto 3, RDT)

I.2) ARRIVO DELLE MERCI E CUSTODIA TEMPORANEA (artt.139-150 CDU, artt.114-118 RD, artt. 190-193 RE, artt. 9-11 RDT)

I.3) POSIZIONE DOGANALE DELLE MERCI (artt. 153-157 CDU, artt. 119-133 RD, artt. 194-215 RE)

L) NORME GENERALI IN MATERIA DI DICHIARAZIONI DOGANALI E ALTRE SEMPLIFICAZIONI

L.1) DICHIARAZIONI DOGANALI

L.2) ALTRE SEMPLIFICAZIONI

L.3) VERIFICA E SVINCOLO DELLE MERCI (artt. 188-200 CDU, artt. 153-154 RD, artt. 238-250 RE)

M) IMMISSIONE IN LIBERA PRATICA ED ESENZIONE DAI DAZI ALL’IMPORTAZIONE

N) REGIMI SPECIALI (artt. 210-225 CDU, artt. 161-183 RD, artt. 258-271 RE, artt. 22-23 RDT)

N.1) TRANSITO/TIR (artt. 226-236 CDU, artt. 184-200 RD, artt. 272-321 RE, artt. 24–53 RDT)

N.2) DEPOSITO DOGANALE (artt. 237-242 CDU, artt.201-203 RD)

N.3) ZONA FRANCA (artt. 243-249 CDU)

N.4) AMMISSIONE TEMPORANEA (artt.250-253 CDU, art. 204-238 RD, artt.322-323 RDT)

N.5) USO FINALE (art.254 CDU, 239 RD)

N.6) PERFEZIONAMENTO ATTIVO (Artt. 255-258 CDU, artt. 240-241 RD, artt. 324-325 RE)

N. 7) PERFEZIONAMENTO PASSIVO (artt. 259-262 CDU, artt. 242-243 RD)

O) USCITA DELLE MERCI DAL TERRITORIO DOGANALE DELL’UNIONE (artt. 263-277 CDU, artt. 244-249 RD, artt. 326-344 RE)

L’Agenzia Dogane ha inoltre dedicato una intera sezione del proprio sito istituzionale al Nuovo Codice Doganale dell’Unione.

Lo Studio sta procedendo all’aggiornamento ed alla riorganizzazione del materiale presente nella sezione UTILITY & DOWNLOADS del sito.

 

 

 

DOGANA: il nuovo codice doganale Reg. UE 952/2013

Fonte: Fisco Oggi

Data: 14/10/2013

Autore: A. De Angelis

Ue: il nuovo codice doganale cambia e si adegua ai tempi

Un nuovo regolamento di recente adozione aggiorna le disposizioni contenute nel testo in vigore dal 2008
Il Parlamento e il Consiglio dell’Unione europea si sono trovati nelle condizioni e, soprattutto nell’esigenza, di emanare un nuovo regolamento per aggiornare il vecchio codice doganale datato 23 aprile 2008. Si tratta della data di emanazione del precedente regolamento n. 450/2008 che, in considerazione dell’evoluzione delle disposizioni legislative non risultava più sufficientemente aggiornato rispetto alla normativa vigente. Per garantire condizioni uniformi di attuazione del nuovo regolamento n. 952/2013, la Commissione europea è stata preposta quale organo istituzionale con specifiche competenze di carattere esecutivo. A tal fine, tra le altre misure, è prevista una procedura consultiva per l’adozione di decisioni di autorizzazione degli Stati membri in merito all’utilizzo di mezzi, alternativi al canale informatico, per lo scambio e l’archiviazione delle informazioni doganali. L’Unione si fonda sull’unione doganale, si legge nelle considerazioni del regolamento, pertanto, in attuazione del principio di un mercato interno, il codice deve contenere le norme e procedure di carattere generale che garantiscono l’applicazione di misure tariffarie tenendo conto della politica comune. La modernizzazione del codice passa attraverso una efficace semplificazione amministrativa.
Gli scambi di merci unionali
Nel codice è opportuna l’introduzione di un quadro giuridico uniforme per rendere applicabili le disposizioni del codice doganale, agli scambi di merci unionali, anche laddove è prevista la disciplina di cui alla direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto e della direttiva 2008/118/CE relativa al regime generale delle accise. Nella fattispecie di scambio di merci ultraunionali assoggettate a misure di natura fiscale, come si legge, è necessario introdurre appropriate semplificazioni delle formalità doganali. Inoltre, a fronte della semplificazione, occorre puntare su un sistema di procedura doganale rapido ed uniforme per la facilitazione del commercio legale e per una efficace lotta antifrode.
Il regolamento n. 952 del 2013
Nella prima parte del regolamento rubricata “disposizioni generali”, i vari articoli oltre a trattare oggetto e ambito di applicazione, ruolo delle autorità doganali, area doganale interessata, prevedono una apposita sezione dedicata alla fornitura di informazioni. Per lo scambio dati è possibile utilizzare mezzi diversi da quelli informatici purchè alla stregua di quanto previsto dalle apposite disposizioni. Nel testo del regolamento poi altre rubricazioni riguardano i principi per l’applicazione dei dazi all’importazione/esportazione, le obbligazioni doganali, l’introduzione/uscita delle merci nel territorio doganale dell’Unione nonché norme generali sulla posizione doganale o sul vincolo della merce a un regime doganale. Quanto alla immissione delle merci in libera pratica, vi sono poi precise disposizioni relative alla esenzione dai dazi all’importazione. Per beneficiare di tale esenzione, infatti, occorre che le merci vengano reintrodotte nel territorio doganale nello stesso stato in cui furono esportate. Per quanto riguarda le misure di politica commerciale, relative soprattutto allo scambio di prodotti trasformati, occorre far riferimento alle norme sull’immissione in libera pratica delle merci vincolate al regime di perfezionamento attivo. Per finire, si deve sottolineare che se, da una parte, alla Commissione europea è stato riconosciuto un ruolo esecutivo dall’altra questo ruolo è strettamente legato alla attribuzione di una specifica delega di potere ai sensi del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Associata alla delega, infine, vi sono i singoli atti di conferimento di competenze di esecuzione, con cui sono adottati atti prettamente di carattere operativo-esecutivo.