Identificativo IVA non validato, scambio intra UE imponibile

Fonte: Fisco Oggi

Data: 09/03/2012

Il requisito della comunicazione al Fisco è di natura sostanziale e l’omissione determina l’assoggettamento a Iva secondo le ordinarie regole di applicazione

SINTESI: In materia di scambi intracomunitari, il regime relativo alle operazioni c.d. non imponibili ai fini IVA prevede, ai fini della sua applicazione, l’effettuazione degli adempimenti previsti dall’articolo 50 del DL n. 331 del 1993. In particolare, il comma 2 del citato articolo 50 prevede che il cessionario del bene o del servizio comunichi all’Amministrazione finanziaria il numero identificativo attribuito dallo Stato membro di appartenenza. Al fine predetto, pertanto, non è sufficiente la mera indicazione del predetto numero identificativo inserito nella documentazione concernente l’operazione intracomunitaria. Il requisito della comunicazione all’Amministrazione finanziaria è di natura sostanziale e la relativa omissione determina l’assoggettamento al tributo secondo le regole ordinarie di applicazione dell’IVA per le operazioni imponibili.

Ordinanza n. 3167 del 29 febbraio 2012 (udienza 11 gennaio 2012)
Cassazione Civile, sezione VI – Pres. Merone Antonio – Est. Caracciolo Giuseppe
Iva – Scambi intracomunitari – Operazioni non imponibili – Comunicazione all’Amministrazione finanziaria – Obbligatorietà

DOGANA: dal 1° luglio accordo di libero scambio UE – Corea del Sud

Fonte: www.bg.camcom.it

Data: 16/06/2011

Autore: CCIAA Bergamo

Il 1° luglio 2011 entrerà in vigore l’Accordo provvisorio sul libero commercio tra Unione Europea e Corea del Sud.
In pratica, in virtù di tale Accordo le merci di origine preferenziale comunitaria – come già avviene per gli scambi con gli altri Paesi a regime preferenziale – beneficeranno di una riduzione daziaria all’atto dell’importazione in Corea. Inoltre, entro il 2016 i dazi (che attualmente sono mediamente dell’11,2% in Corea e del 5,6% in UE) verranno aboliti su circa il 97% dei prodotti.
Però, diversamente da quanto prevedono gli accordi preferenziali attualmente in vigore con altri Paesi extraUE, non sarà possibile attestare l’origine preferenziale delle merci per mezzo del certificato Eur1, bensì:
– per spedizioni inferiori a 6.000 € bisognerà riportare in fattura la dichiarazione di origine preferenziale secondo il testo indicato dall’accordo;
– per spedizioni di importo superiore sarà richiesta un’autorizzazione doganale che conferisce lo status di “esportatore autorizzato a fare dichiarazioni di origine preferenziale su fattura”.
Per ottenere tale autorizzazione, l’azienda esportatrice dovrà presentare istanza all’Agenzia delle Dogane della provincia in cui ha la sede legale.
L’istanza dovrà indicare il numero delle esportazioni verso la Corea realizzate nei 3 anni precedenti, oltre all’incidenza in percentuale di tali esportazioni in confronto alle altre destinazioni (occorre dimostrare la frequenza degli scambi).
La Dogana effettuerà un controllo in azienda per verificare la conoscenza e il rispetto delle regole di origine preferenziale e rilascerà poi apposito numero di autorizzazione che dovrà essere inserito nelle fatture di esportazione verso la Corea all’interno della dichiarazione di origine preferenziale.
Ovviamente senza l’autorizzazione sarà sempre possibile esportare in Corea, ma il cliente/importatore non potrà beneficiare dei trattamenti favorevoli di dazio.

>>>> Vai al testo dell’Accordo EU-KOREA Free Trade Agreement