PLAFOND: Detrazione IVA post accertamento

L’esportatore abituale che ha acquistato beni in sospensione d’imposta oltre il limite del plafond disponibile e, in seguito ad accertamento, ha sottoscritto con la controparte un accordo conciliativo e ha pagato l’IVA accertata, può detrarre l’IVA indipendentemente dall’emissione dell’autofattura (Agenzia Entrate risposta n. 28 del 05/10/2018).

Tale risposta conferma l’interpretazione già fornita ex CM n. 35/E/2013  sulle modalità di detrazione dell’IVA versata dall’esportatore abituale,  a seguito di accertamento dello splafonamento, secondo l’art. 60 co.7 DPR 633/1972 che prevede quanto segue:

  • i soggetti passivi IVA hanno il diritto di rivalersi dell’IVA relativa ad avvisi di accertamento o rettifica (nei confronti dei cessionari o committenti), purché ciò avvenga dopo aver pagato l’imposta stessa, le sanzioni e gli interessi.
  • in tali casi, il cessionario o committente può detrarre l’IVA addebitatagli in via di rivalsa al più tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui l’IVA è stata corrisposta, e alle condizioni esistenti al momento di effettuazione dell’operazione originaria;
  • la detrazione dell’IVA da parte del cessionario o committente è subordinata alla circostanza che il cedente o prestatore abbia addebitato l’imposta in rivalsa nei confronti di quest’ultimo.

Tuttavia (CM 35/E/2013) se l’IVA accertata riguarda gli acquisti effettuati ex art. 8 co.1 lett. c) DPR 633/1972, occorre considerare la disciplina specifica per il plafond degli esportatori abituali:

  • ex art. 7 DLgs. 471/1997, in caso di dichiarazione d’intento rilasciata senza i presupposti di legge, la responsabilità dell’omesso pagamento del tributo è esclusivamente dei cessionari o committenti che hanno rilasciato la dichiarazione stessa (in deroga al principio ex art. 17 DPR 633/1972, secondo cui debitore d’imposta è il cedente o prestatore) a seguito dell’addebito dell’IVA in rivalsa;
  • quindi anche se l’art. 60 co.7 DPR 633/1972 prevede la detrazione da parte del cessionario o committente soltanto a seguito della rivalsa operata in fattura dalla controparte, a tutela del principio di neutralità dell’IVA, la facoltà di detrarre l’imposta pagata in sede di accertamento deve essere riconosciuta anche nelle ipotesi in cui, in deroga alle comuni regole di funzionamento del tributo, il debitore d’imposta sia il cessionario o committente in luogo del cedente o prestatore;
  • quindi l’esportatore abituale che ha splafonato (acquisti oltre il limite del plafond disponibile) e che, a seguito di accertamento ha versato l’imposta, le sanzioni e gli interessi, può esercitare “direttamente” il diritto alla detrazione, a prescindere dall’emissione dell’autofattura prevista in caso di splafonamento.

VEDI ANCHE: UTILITY: modelli autofattura per operazioni con l’estero

TERMINE DETRAZIONE

Si precisa che il termine ultimo ex art. 60 comma 7 per la detrazione dell’IVA versata a seguito di accertamento (2 anni) non ha subito variazioni a seguito delle modifiche intervenute (DL 50/2017), nel termine ordinario per l’esercizio della detrazione ex art. 19 DPR 633/1972 (1 anno). La CM 1/E/2018 ha precisato che il mancato coordinamento dei due termini deriva dal carattere di “specialità” dell’art. 60 comma 7 all’interno della legge IVA, quindi la detrazione dell’IVA versata a seguito di accertamento può essere ancora esercitata, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il soggetto ha corrisposto l’imposta.

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INTRASTAT: sanzioni INTRASTAT 2018

Aggiornamento su SANZIONI INTRASTAT – febbraio 2018

In vista delle modifiche intervenute sulla presentazione dei modelli INTRASTAT, aggiorniamo gli aspetti sanzionatori.

Le le violazioni in materia possono riguardare sia la presentazione dei modelli Intrastat e i dati riepilogati ai fini fiscali, sia i soli dati statistici.

Ex art.11 co.4 D.Lgs. 471/1997 sono sanzionabili:

  • omessa presentazione degli elenchi riepilogativi,
  • incompleta, inesatta o irregolare compilazione,

Non sono, invece, sanzionati:

  • correzione spontanea dei dati inesatti e l’integrazione dei dati mancanti,
  • correzione dei dati inesatti e l’integrazione dei dati mancanti entro il termine di 30 giorni dalla richiesta dei competenti uffici doganali.

Vale il seguente schema:

VIOLAZIONI E SANZIONI

  • Omessa presentazione INTRASTAT: Sanzione da 500 a 1.000 euro
  • Presentazione tardiva entro 30 giorni dalla richiesta dell’ufficio: Sanzione da 250 a 500 euro
  • Presentazione elenco incompleto, inesatto o irregolare: Sanzione  da 500 a 1.000 euro
  • Regolarizzazione entro 30 giorni dalla richiesta dell’ufficio o regolarizzazione spontanea dell’interessato: nessuna sanzione
  • Regolarizzazione degli errori od omissioni dopo la constatazione da parte dell’Amministrazione 100 euro (1/5 del minimo)

Quando può essere usato il ravvedimento operoso. 

Il ravvedimento operoso ex art.13 D.Lgs. 472/1997 (si fa

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EXPORT: triangolari e contratto di trasporto

Cassazione 606/2018: nelle operazioni triangolari non è richiesto che il contratto di trasporto sia concluso dal cedente

La Cassazione, in questa sentenza, si è pronunciata su alcune operazioni triangolari tra due società italiane (primo cedente e promotore-secondo cedente) e una società greca (destinatario finale), qualificate come operazioni non imponibili IVA.

L’Agenzia Entrate ha sostenuto che nella giurisprudenza di legittimità fossero rinvenibili due orientamenti:

  • Cass. n. 4098/2000 e  n. 2590/2010: per considerare un’operazione triangolare come cessione intra UE non è richiesto che il trasporto dei beni nell’altro Stato membro UE avvenga “a cura o a nome del cedente” (orientamento meno rigoroso) ;
  • tra le altre, Cass. nn. 21946/2007 e 13507/2008, chiaramente appoggiato dall’Agenzia, che si esprime in senso contrario (orientamento più rigoroso).

Secondo la Cassazione, le sentenze con l’orientamento più rigoroso sono da considerare frutto delle particolarità del caso esaminato e non segnano un dissenso rispetto al principio della sentenza n. 4098/2000, pertanto, per considerare un’operazione triangolare come cessione intra UE non imponibile IVA, l’espressione “a cura” del cedente ex art. 8 comma 1 lett. a) DPR 633/72:

  • va interpretata in base allo scopo della norma di evitare operazioni fraudolente che sarebbero possibili se il cessionario nazionale potesse decidere autonomamente, ossia senza un preventivo accordo contrattuale con il cedente, di trasferire i beni in un altro Stato membro;
  • non richiede che la spedizione o il trasporto avvengano in esecuzione di un contratto concluso direttamente dal cedente o in rappresentanza dello stesso, risultando essenziale invece la prova che l’operazione, fin dall’origine e nella sua rappresentazione documentale, sia stata voluta come cessione nazionale in vista del trasporto al cessionario residente all’estero (Cass. n. 13951/2011 e Cass. n. 11254/2015).

IMPORT: evasione IVA import è reato permanente. Conseguenze

L’evasione IVA all’importazione è reato permanente. 

Segnaliamo questa sentenza della Cassazione, la n. 56264/2017: l’evasione dell’IVA all’importazione (art. 70 DPR 633/72) è reato permanente, la cui consumazione si esaurisce solo quando cessa l’attività diretta a consentire l’illecita circolazione della merce nel territorio dello Stato senza il pagamento dell’IVA; a questo si può aggiungere anche il delitto di truffa aggravata. Quando sussistono artifici e raggiri può essere responsabile anche la società ex DLgs. 231/2001

L’IVA all’importazione va considerata diritto di confine, e l’evasione dell’IVA configura l’illecito ex art. 292 DPR 43/1973 (altri casi di contrabbando); secondo questa sentenza, l’IVA all’importazione, anche se ritenuta tributo interno sostitutivo di un diritto di confine, ha la stessa finalità del dazio doganale, cioè impedire che, acquistando all’estero e importando nella UE, possano essere pregiudicati gli interessi economici e fiscali dello Stato e della UE. Quindi, il reato ex artt. 1 e 70 DPR 633/1972, al pari del reato di contrabbando, è configurabile nei confronti di tutti coloro che, venuti successivamente in possesso della merce che non ha assolto il tributo, ne protraggano l’illegittima circolazione anche con la semplice detenzione, senza che sia possibile distinguere tra gli importatori abusivi iniziali od originari e i detentori nei passaggi successivi.

Nel caso di specie, si parla della sottrazione dei diritti di confine su un’imbarcazione da 2.100.000 € (420.000 € di IVA all’importazione) effettuata tramite l’intermediazione di una società fittizia.

Altri aspetti interessanti:

  • calcolo della prescrizione : trattandosi di reato permanente, la sua consumazione perdura nel tempo perché il tributo grava sulla merce che continua, perciò, a mantenere la sua condizione di illegittimità anche dopo l’introduzione nello Stato. La permanenza cessa in caso di sequestro della merce stessa, facendo questo venire meno la lesione all’interesse protetto. Dalla cessazione della permanenza inizia, quindi, a decorrere il periodo per la prescrizione. La sentenza ha escluso l’illegittimità costituzionale della disciplina della prescrizione prevista specificamente per le persone giuridiche, attesa la “diversa natura che determina la responsabilità dell’ente” (Cass. n. 28229/2016).
  • Contestazione del reato ex art. 640 comma 2 n. 1 c.p (truffa aggravata): in particolare, l’effettivo proprietario e armatore dell’imbarcazione aveva indotto in errore gli ufficiali della capitaneria di porto, il Ministero dei Trasporti, l’INPS e l’IPSEMA, rappresentando falsamente al momento dell’iscrizione sul Registro internazionale la destinazione commerciale del natante, così da ottenere un ingiusto vantaggio patrimoniale connesso alla facoltà di non versare le somme dovute. Essendo tale reato richiamato dall’art. 24 DLgs. 231/2001, ne è derivata anche l’imputazione diretta della società coinvolta nel meccanismo fraudolento. La sentenza ha escluso l’applicabilità del “ne bis in idem”(in tal caso la duplicazione delle sanzioni – in capo al soggetto fisico e alla società) per le evasioni contributive INPS e INAIL da sommarsi a quelle relative alla truffa di cui al DLgs. 231/2001).