IVA CHARTERING NAUTICO: non conformità alla normativa UE

Fonte: eutekne.info

Autore: M. Peirolo

Data: 25/05/2011

L’attuale art. 8-bis DPR 633/1972, lett. a), considera non imponibili ai fini IVA, in quanto assimilate alle cessioni all’esportazione, “le cessioni di navi destinate all’esercizio di attività commerciali o della pesca (…), escluse le unità da diporto ex L. 11 febbraio 1971, n. 50”. La successiva lett. e) estende l’agevolazione, tra l’altro, alla locazione e al noleggio delle suddette navi, purché ad uso non diportistico.

La norma non è conforme all’art. 148, par. 1, lett. a) e c), Direttiva n. 2006/112/CE: sul piano comunitario, l’esenzione si applica alle “navi adibite alla navigazione in alto mare e al trasporto a pagamento di passeggeri o utilizzate nell’esercizio di attività commerciali, industriali e della pesca”. Il criterio della “navigazione in alto mare” si riferisce non solo alle navi adibite al trasporto a pagamento di passeggeri, ma anche alle navi impiegate nell’esercizio di attività commerciali, industriali e della pesca (Corte di Giustizia UE, cause riunite da C-181/04 a C-183/04).

Per tale ragione la Commissione UE, nei confronti sia della Francia (caso n. 2008/2287), sia dell’Italia (caso n. 2008/4219) ha avviato la procedura di infrazione ex art. 258 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Con il comunicato stampa del 19 maggio 2011, la Commissione UE ha ufficialmente chiesto all’Italia di modificare l’art. 8-bis DPR n. 633/1972, posto che l’illegittima applicazione estensiva delle esenzioni determina una distorsione tra gli Stati membri, sotto forma di mancata riscossione della quota-parte di IVA di competenza del bilancio della UE. La Francia, invece, dal 1° gennaio 2011 ha modificato la propria legislazione (cfr. art. 262 Code Général des Impôts, riformulato dall’art. 70 L. n. 1658/2010).

L’Italia adesso ha due mesi di tempo per uniformarsi alla Direttiva UE, in caso contrario, la Commissione potrà adire la Corte di Giustizia, ex art. 226 del Trattato CE, affinché sia dichiarata inadempiente. Le necessarie modifiche sono contenute nell’art. 1 del DDL approvato dal Consiglio dei ministri il 4 febbraio 2011, successivamente incorporate nell’art. 11 del DDL Comunitaria per il 2010.

In base all’art. 86 della Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare del 10 dicembre 1982 (c.d. Convenzione di Montego Bay), ratificata con L. n. 689/1994, per “alto mare” s’intendono “tutte le aree marine non incluse nella zona economica esclusiva, nel mare territoriale o nelle acque interne di uno Stato, o nelle acque arcipelagiche di uno Stato-arcipelago”.

Il criterio della navigazione in alto mare, come anticipato, si applica anche al noleggio e alla locazione di navi adibite al trasporto a pagamento di passeggeri o utilizzate nell’esercizio di attività commerciali, industriali e della pesca. Come si desume dal caso Bacino Charter Company, anche le unità da diporto beneficiano dell’esenzione se, oltre alla navigazione d’alto mare, sono impiegate nell’attività economica svolta dall’utilizzatore. L’agevolazione resta preclusa quando la nave sia locata o noleggiata per fini di diporto, cioè per scopi sportivi o ricreativi e senza fini di lucro (causa C-116/10).

Per le navi e le imbarcazioni da diporto, la normativa UE non richiede ulteriori condizioni per il riconoscimento dell’esenzione. Per contro, l’Agenzia delle Entrate ha, in più occasioni, precisato che la non imponibilità dell’art. 8-bis presuppone – in linea con l’art. 2, co.2, DLgs. 171/2005 – che l’utilizzazione commerciale risulti, allo stesso tempo, dai registri di iscrizione e dalla licenza di navigazione (RM 94/E/2002 e RM 95/E/2008). A maggior ragione, quindi, il regime agevolato si applica alle unità da diporto iscritte nel Registro Internazionale (di cui all’art. 1 del DL n. 457/1997, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 30/1998), in quanto le stesse – per definizione – non possono che svolgere un’attività commerciale (RM 95/E/2008): si tratta, nello specifico, delle navi con scafo di lunghezza superiore a 24 metri e comunque di stazza lorda non superiore alle 1.000 tonnellate, adibite alla navigazione internazionale esclusivamente al noleggio per finalità turistiche.

La portata delle citate iscrizioni e annotazioni andrebbe opportunamente verificata sul piano comunitario, posto che – dall’insegnamento della Corte UE – si evince la prevalenza della sostanza sulla forma. Per questa ragione, inoltre, l’utilizzazione commerciale delle unità da diporto dovrebbe essere detassata a prescindere dal contratto da cui discende l’uso (noleggio o locazione).

La diversa indicazione dell’Agenzia delle Entrate, che agevola il noleggio, ma non la locazione (RM 94/E/2002RM 95/E/2008), andrebbe quindi rivisitata in quanto:

  • la Direttiva comunitaria non riconosce l’esenzione in funzione del destinatario;
  • l’art. 2, co. 1, D.Lgs. 171/2005 qualifica come commerciale la c.d. attività di “charteraggio”, avente cioè per oggetto il noleggio e la locazione di unità da diporto, peraltro anche se battenti bandiera comunitaria.

INTRA UE: controlli incrociati ad operatori intra UE con il VIES

L’Agenzia delle Entrate, con [download id=”6655″], ha affermato che l’attività di controllo nel campo dell’IVA intracomunitaria presenta nel 2011 particolare significatività, alla luce delle novità introdotte ex D.Lgs. 18/2010 di recepimento delle direttive comunitarie che hanno modificato la direttiva 2006/112/CE (luogo delle prestazioni di servizi e sistema comune dell’IVA per combattere le frodi connesse alle operazioni intracomunitarie), nonché con riferimento alla procedura di autorizzazione ad effettuare le operazioni intracomunitarie ex art. 27 DL 78/2010 e dei provvedimenti di attuazione 188376 e 188381 del 29/12/2010.

In particolare, l’introduzione, a decorrere dal 2010, dell’obbligo di presentazione degli elenchi Intra dei servizi resi e ricevuti in ambito intracomunitario da soggetti passivi IVA, integra con nuovi elementi informativi la base dati VIES delle operazioni intracomunitarie e le applicazioni ad essa collegate.

Gli strumenti già disponibili rendono possibile il controllo dell’avvenuto adempimento dichiarativo, in termini formali e sostanziali, mediante la consultazione dei dati dichiarati nei modelli Intra presentati dagli operatori nazionali e il loro incrocio con le informazioni fornite dagli altri Stati membri UE attraverso il sistema VIES.

In particolare, verrà controllata la corrispondenza/congruenza tra i dati dichiarati tramite il modello “Intra2 Acquisti” presentato dall’operatore italiano e gli Intra relativi alle vendite effettuate e dichiarate in altri Stati membri dai rispettivi operatori, comunicate su base mensile/trimestrale.

Inoltre, a breve verranno rese disponibili due nuove applicazioni di supporto alle attività di controllo in esame:

  • Servizio di consultazione Elenchi riepilogativi Intra nazionali presentati attraverso una specifica area informativa nell’applicazione SERPICO;
  • Index Controlli IVA, all’interno del portale INDEX , in grado di fornire liste di operatori commerciali, selezionati in base all’incrocio delle dichiarazioni Vendite/Acquisti con altre fonti informative dell’Anagrafe tributaria sulla base di criteri di rischio evasivo.

Per consentire i controlli finalizzati all’inserimento nel VIES dei soggetti autorizzati all’effettuazione delle operazioni intracomunitarie dei contribuenti che ne hanno fatto richiesta, è stata rilasciata una apposita sezione della procedura informatica ARCA (Analisi del Rischio dei Contribuenti Anomali), denominata ARCA VIES, riguardo alla quale sono già state impartite prime indicazioni operative in merito ai controlli da effettuarsi con l’ausilio di tale strumento e degli altri comunque utili a valutare la posizione del contribuente e l’eventuale necessità di denegare o revocare l’autorizzazione. Si evidenzia la particolare rilevanza di tali attività di controllo nell’ambito dell’azione preventiva di contrasto alle frodi IVA.

IVA UE: no ad IVA ridotta per importazione animali vivi

Fonte: Fisco Oggi – sentenza Corte UE del 12 maggio 2011, proc. C-543/09

Autore: A. De Angelis

Data: 17/05/2011

È la conclusione a cui sono pervenuti i giudici comunitari su una questione che coinvolge la normativa tedesca

Il quadro giuridico comunitario è costituito dalla direttiva 2006/112 in materia di IVA e precisamente gli articoli 96, 97 e 98 in combinato disposto con l’allegato III. Gli articoli 96 e 97 contengono disposizioni che determinano l’aliquota ordinaria da applicare ai singoli scambi di beni e servizi. Il successivo articolo 98, invece, tratta la possibilità, per gli Stati membri, di applicare aliquote ridotte per quei beni e servizi enumerati nell’allegato III, “Elenco delle forniture di beni e servizi assoggettabili ad aliquote ridotte”: al punto 1) prevede proprio l’applicabilità di aliquote ridotte alla cessione di animali vivi a fini alimentari. La normativa nazionale (tedesca) è costituita sostanzialmente dalla legge sull’imposta sul fatturato il cui articolo 12 stabilisce l’aliquota IVA ordinaria da applicare alle operazioni imponibili. Il secondo comma del medesimo articolo 12 tratta il caso di una riduzione al 7% dell’aliquota ordinaria. L’allegato II contiene l’elenco delle merci soggette ad aliquota IVA ridotta tra cui troviamo nella categoria animali vivi proprio i cavalli. Anche nella circolare del 5 agosto 2004 del ministero delle Finanze tedesco trova un riscontro l’applicazione di un aliquota ridotta sulle transazioni di animali vivi tra cui i cavalli.

Causa principale e questione pregiudiziale
Il procedimento adito dalla Commissione europea (articolo 226 CE) riguarda l’interpretazione della normativa comunitaria in materia di IVA, precisamente la Direttiva 112/2006, ad opera della repubblica federale tedesca, in virtù della quale applicare una aliquota ridotta alla cessione all’importazione di animali vivi. Ciò anche laddove l’importazione riguardi animali il cui scopo di commercializzazione è disgiunto dalla trasformazione alimentare. Questione che si pone per taluni animali quali appunto i cavalli. Pertanto, con lettera del 17 ottobre 2007 la Commissione europea chiedeva alla repubblica federale tedesca di presentare le sue osservazioni sulla questione interpretativa. A tal proposito la Germania faceva notare come l’applicazione di un aliquota Iva ridotta deve considerarsi giustificata sulla base del principio di neutralità fiscale, in quanto l’agevolazione contestata consente un pari trattamento tributario alla cessione di animali vivi a prescindere dallo scopo del loro utilizzo. Con parere motivato del 27 novembre 2008 la Commissione non riteneva tale tesi giustificativa appropriata visto e considerato che è opportuno mantenere talune distinzioni, come nel caso di specie, in quanto il principio di neutralità fiscale non ne risulta compromesso. Ecco che allora, con detto parere motivato, la Commissione chiedeva alla Germania di adeguarsi e di applicare una aliquota Iva ordinaria. Nella convinzione della fondatezza della propria linea interpretativa, la repubblica federale tedesca non si uniformava alle richieste della Commissione europea costringendo quest’ultima a rivolgersi ai giudici della Corte di giustizia europea. In altri termini, la questione pregiudiziale, sollevata dalla Commissione, è volta ad appurare se, ai fini dell’applicazione di una aliquota ordinaria o ridotta in materia di imposta sul valore aggiunto, rilevi la destinazione per fini alimentari o non degli animali vivi importati.

Le osservazioni delle parti
Secondo l’orientamento della Commissione europea la normativa tedesca, nell’applicare l’aliquota Iva ridotta, nella questione di cui alla causa principale viola gli articoli 96 e 98 della Direttiva 2006/112. Questo in quanto l’aliquota ridotta costituisce un regime in deroga al regime ordinario e, in quanto tale, laddove la casistica non sia sufficientemente comprensiva in maniera tale da richiedere una interpretazione, detta interpretazione non può che essere restrittiva. Tale considerazione, aggiunge la Commissione, è suffragata anche da una analisi della normativa svolta nelle diverse versioni linguistiche che sembrano dare rilevanza alla destinazione alimentare della cessione all’importazione dell’animale vivo. Inoltre si sottolinea come assume rilevanza quella che è la destinazione normale degli animali vivi importati e che, perciò, non ha alcun valore il fatto che quella alimentare sia pur sempre una destinazione potenziale. Per contro, la Germania ritiene che un siffatto ricorso debba considerarsi irricevibile e che, nella versione linguistica tedesca, non vi è alcun riferimento alla destinazione alimentare c.d. normale nella cessione di animali vivi. Inoltre, occorre aggiungere che nella versione tedesca i cavalli sono animali la cui cessione ha quale finalità naturale quella alimentare ovvero agricola. Quanto alla destinazione alimentare, dunque, questa è sempre possibile e anche se l’animale nel suo ciclo di vita, prima di essere macellato, viene utilizzato in altro modo. Non di meno conto è il fatto che l’interpretazione fornita dalla Commissione costruirebbe una violazione del principio della certezza del diritto in quanto occorrerebbe di volta in volta andare a valutare caso per caso la destinazione degli animali vivi, applicando o meno l’aliquota ridotta, non potendo determinare la destinazione a priori. Infine, possiamo dire che nella sostanza sia la repubblica francese che i Paesi Bassi sostengono le argomentazioni e la posizione della repubblica federale tedesca.

Argomentazioni della Corte
Secondo i giudici europei per risolvere il dubbio interpretativo occorre partire dalla corretta interpretazione della norma comunitaria. Ecco che, laddove il legislatore comunitario utilizza l’avverbio “normalmente”, intende asserire a tutti quegli animali che generalmente sono destinati alla macellazione e, quindi, a entrare nella catena alimentare. Ma nella causa principale si tratta della particolare razza equina che dalla lettura interpretativa che precede non sembra proprio rientrare nella normale destinazione alimentare. Inoltre i togati europei ribadiscono come la riduzione di aliquota Iva costituisca una deroga a un principio generale e in quanto tale andrebbe interpretato restrittivamente. Di conseguenza se si lasciasse passare l’applicazione della riduzione di aliquota anche a una specie animale non normalmente destinata alla catena alimentare, significherebbe rendere valida una interpretazione estensiva della deroga. Quanto alla lesione del principio di neutralità fiscale dalla mancata estensione della riduzione, i giudici europei sottolineano come il trattamento differente di beni o servizi in concorrenza tra loro costituisce un carattere insito dell’imposta sul valore aggiunto.

La pronuncia degli eurogiudici
A conclusione dell’iter processuale, i giudici della settima sezione della Corte di giustizia europea si sono pronunciati accogliendo il ricorso presentato dalla Commissione europea. Pertanto, hanno ritenuto prevalente la linea interpretativa secondo cui non su tutte le importazioni di animali vivi, in particolare di cavalli, può essere applicata una ridotta aliquota IVA. Presupposto dell’agevolazione fiscale, infatti, è la destinazione ad uso alimentare degli animali vivi. Cosa che non può essere a priori in considerazione del fatto che i cavalli vengono importati anche per usi diversi da quello alimentare. Pertanto, l’interpretazione giuridica fatta da Germania, Francia e Paesi Bassi non trova conferma nella pronuncia dei togati europei.

EXPORT: chiarimenti su notifica esportazione CM 16/D/2011

L’Agenzia delle Dogane, con CM 16/D del 12 maggio 2011, ha fornito chiarimenti in merito alla notifica di esportazione e conseguente prova dell’uscita della merce dal territorio doganale della Comunità per talune operazioni di esportazione, ed in particolare:

  1. notifica di esportazione per operazioni effettuate tramite corriere espresso;
  2. esportazioni abbinate a transito.

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