TERRITORIALITA’: nuova Guida Nautica e Fisco – IV edizione

Fonte: Fisco Oggi

Autore: redazione

Data: 09/10/2013

On line “nautica & fisco”: la guida per navigare nella legalità

Una bussola per non perdere mai la rotta nel mare delle regole e degli adempimenti amministrativi e fiscali che diportisti e operatori del settore devono rispettare.
Sul sito dell’Agenzia è pubblicata la IV edizione di “nautica & fisco”, la guida nata dalla collaborazione di Entrate e Confindustria nautica (Ucina) con l’intento di fornire, attraverso un linguaggio chiaro e semplice, regole certe per tutti gli operatori del mare. L’edizione, immutata nella forma, è profondamente innovata nei contenuti.Tra gli aggiornamenti, il nuovo redditometro con il quale è stata finalmente superata la vecchia impostazione che, nel considerare solo pochi beni come indicatori di ricchezza e, tra questi appunto, i natanti, in un certo senso penalizzava sia gli amanti del mare sia le imprese la cui attività gravita nel settore nautico. Con il redditometro attuale, tutte le spese sono uguali e, pertanto, vengono considerate allo stesso modo.Da segnalare c’è, poi, la tassa di possesso sulle imbarcazioni, recentemente rivista al ribasso dal “decreto Fare”, per il rilancio dell’industria e del turismo nautico. E anche le novità, arrivate con lo stesso intervento normativo, sulla tassazione di favore concessa al proprietario del natante in caso di “noleggio occasionale”.

E che dire delle rilevanti modifiche apportate dal legislatore alla territorialità Iva?
In “nautica & fisco”, IV edizione, c’è tutto quello che può servire sia agli esperti sia a chi, per la prima volta, si affaccia al settore.

Il sommario della Guida

I – LE REGOLE RELATIVE ALLA NAVIGAZIONE DA DIPORTO

II – ASPETTI FISCALI DELL’ACQUISTO E DEL POSSESSO DI UNITA’ DA DIPORTO

III – APPROVVIGIONAMENTO, DOTAZIONI E SERVIZI PER LA NAUTICA DA DIPORTO

IV – LA LOCAZIONE, IL LEASING ED IL NOLEGGIO DI UNITÀ DA DIPORTO

V – PORTI TURISTICI E POSTI BARCA

INTRA UE: regime IVA speciale per pacchetti turistici

La Corte di giustizia UE ha stabilito con sentenza 26 settembre 2013C-236/11 la legittimità della normativa italiana, che applica il regime IVA speciale delle agenzie di viaggio anche quando l’acquirente è un soggetto diverso dal viaggiatore.

Viene quindi respinto il ricorso della Commissione UE contro l’Italia (e altri sette paesi), in cui la normativa IVA sulle agenzie di viaggio, adotta l’approccio del cliente, non limita l’applicazione del regime speciale del margine alle operazioni rese al viaggiatore, termine adottato dalla versione italiana (e da altre versioni) della direttiva 2006/112/Ce.

Il ricorso della Commissione UE si basava principalmente sull’interpretazione letterale della direttiva che utilizza sistematicamente il termine “viaggiatore”, sostenendo che l’uso, in una occasione, del termine “cliente” nella versione inglese fosse un errore.

La Corte ha respinto questo argomento, affermando che, se  si fosse trattato di errore, non sono mancate le occasioni per correggerlo, inoltre, il termine “cliente” figura in numerose altre versioni linguistiche, anche se a volte non in maniera sistematica, pertanto non può essere accolta l’interpretazione puramente letterale, ma occorre vagliare le finalità della normativa di riferimento. In merito alle finalità la Corte ricorda di avere più volte chiarito che i servizi forniti dalle agenzie di viaggio e dagli organizzatori di giri turistici sono caratterizzati dal fatto di essere composti da più prestazioni, in particolare di trasporto e di alloggio, che vengono eseguite sia all’interno sia all’esterno del territorio dello stato membro in cui è stabilita l’impresa. In tal caso, l’applicazione delle norme di diritto comune sarebbe ostacolata da difficoltà pratiche per le imprese interessate. Il regime speciale, pertanto, mira a semplificare le regole relative all’IVA per le agenzie di viaggio e a ripartire il gettito in maniera equilibrata tra gli stati membri, garantendo, da un lato, l’attribuzione del gettito relativo a ciascun servizio individuale allo stato membro in cui si verifica il consumo finale del servizio e, dall’altro, l’attribuzione del gettito sul margine dell’agenzia di viaggio allo stato membro in cui quest’ultima è stabilita. L’impostazione del regime speciale basata sul cliente anziché sul viaggiatore, quindi, è più idonea a conseguire entrambi gli obiettivi, poiché consente alle agenzie di viaggio di fruire di regole semplificate a prescindere dal tipo di clienti cui forniscono le loro prestazioni e favorisce un’equilibrata ripartizione del gettito.

Non serve obiettare che il regime speciale, costituendo un’eccezione, va interpretato restrittivamente, perché occorre comunque assicurare l’effetto utile delle disposizioni. In conclusione, la Corte ha dichiarato infondato il ricorso della Commissione UE.

IVA: aumento al 22% – effetti su acquisti intra UE ed importazioni

Dopo il comunicato stampa delle Entrate, anche Assonime (circ. 30/2013) affronta il tema dell’aumento dell’IVA  al 22%a dal 1° ottobre 2013 ex art. 11, co. 1, DL 76/2013, che ha differito a tale data la decorrenza dell’aumento (dapprima stabilita al 1/7/2013 ex art. 1, co.480, L. 228/2012).

L’IVA al 22% si applica quindi alle operazioni effettuate a partire dal 1° ottobre 2013.

Questi gli effetti per ciò che riguarda le operazioni internazionali:

  • importazioni: per individuare correttamente il momento di effettuazione  occorre fare riferimento alle operazioni con bolletta doganale accettata successivamente al 1° ottobre 2013 (ex art.201 CDC, l’obbligazione doganale import sorge al momento dell’accettazione della dichiarazione in dogana)
  • acquisti intra UE: per individuare correttamente il momento di effettuazione  occorre fare riferimento al momento di inizio del trasporto o spedizione dallo Stato UE di partenza (ex art.39 DL 331/1993, il momento impositivo sorge al momento della partenza dei beni dallo Stato UE di origine), con queste eccezioni:
    • fatture emessa prima dell’inizio del trasporto, operazione si considera effettuata alla data di emissione della fattura, limitatamente all’importo fatturato;
    • acconto versato ma senza emissione della fattura, l’operazione si considera effettuata alla data di partenza dei beni dallo Stato UE
  • prestazioni di servizi generici ex art.7-ter DPR 633/1972 prestati da soggetti passivi esteri, per individuare correttamente il momento di effettuazione  occorre fare riferimento al momento di ultimazione della prestazione:
    • tale momento coincide con la data di ricevimento della fattura da parte del prestatore non residente, ex  CM 16/E/2013.
    • tuttavia, in caso di pagamenti anticipati, le prestazioni si intendono effettuate alla data del pagamento del corrispettivo;
    • in caso di servizi generici continuativi per più di un anno, e in assenza di acconti o pagamenti parziali, le prestazioni si intendono effettuate al 31/12 di ciascun anno solare