PLAFOND IVA: semplificazioni dal 01/01/2020

Semplificazioni PLAFOND IVA dal 01/01/2020 ancora incerte.

Dal 01/01/2020, sono previste le seguenti novità in materia di lettere di intento:

  • eliminazione dell’obbligo dell’esportatore abituale di consegnare o inviare al proprio fornitore la dichiarazione di intento, insieme alla ricevuta di trasmissione rilasciata dall’Agenzia Entrate;
  • indicazione nelle fatture emesse (o nelle bolle doganali) degli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione di intento e non genericamente quelli della stessa;
  • eliminazione numerazione progressiva e annotazione in apposito registro per l’emissione e il ricevimento delle dichiarazioni di intento;
  • aumento della sanzione ex art. 7 co.4-bis DLgs. 471/1997, per il fornitore fattura in regime di non imponibilità IVA, senza aver prima riscontrato telematicamente l’avvenuta presentazione della dichiarazione di intento all’Agenzia Entrate.

Manca il provvedimento attuativo

Manca ad oggi il provvedimento attuativo del direttore dell’Agenzia Entrate (sarebbe dovuto uscire entro 60 gg. dall’entrata in vigore della L. 58/2019, cioè entro il 29/08/2019, ma i termini valgono solo per i contribuenti), è meglio quindi, prima di applicare la nuova disciplina, continuare a inviare la dichiarazione di intento al fornitore, con la ricevuta dell’Agenzia Entrate. Così facendo il fornitore è a conoscenza degli estremi del protocollo di ricezione della lettera d’intento, e può indicare nelle fatture emesse all’esportatore abituale, gli estremi, sia della dichiarazione di intento (data e numero), sia del protocollo di ricezione della stessa. Questo è sicuramente il modus operandi più prudente, sperando che operativamente si abbiano delle soluzioni agevoli.

Importanza del controllo del plafond

Resta sempre importante il controllo del plafond IVA, quindi:

  • per l’esportatore abituale, del suo UTILIZZO; può essere utile il tool excel “UTILIZZO PLAFOND IVA”, per il controllo dell’utilizzo del plafond IVA dell’esportatore abituale
  • per il fornitore dell’esportatore, del CONTROLLO delle CESSIONI: può essere utile il tool excel “CONTROLLO PLAFOND FORNITORE”, per il controllo delle cessioni in regime di non imponibilità IVA ex art.8 co.1 lett. c) DPR 633/1972 ad esportatori abituali.

 

FOTOVOLTAICO: scadenzario 2020

Di seguito lo scadenzario degli adempimenti obbligatori per tutti i proprietari di impianti fotovoltaici, da svolgere nel 2020. Si ricorda che l’omesso o inesatto adempimento, può comportare sanzioni amministrative più o meno gravose da parte dei vari Enti, e che in alcuni casi il GSE, ha la facoltà di sospendere l’erogazione dell’incentivo fino all’avvenuto adeguamento.

Gli Enti coinvolti sono i seguenti:

  • Agenzia delle Dogane;
  • GSE;
  • ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) ex AEEGSI

Lo scadenzario organizzato per data, adempimento, soggetto obbligato, destinatario e sanzioni è il seguente:

27/12/2019

  • Adempimento: Pagamento del contributo per il funzionamento dell’Autorità anno 2018
  • Soggetti Obbligati: Operatori energia elettrica con potenza > 100 kwp
  • Ente destinatario: ARERA
  • Sanzioni: amministrative

28/02/2020

  • Adempimento: Dichiarazione contributo per il funzionamento dell’Autorità 2018
  • Soggetti Obbligati: Operatori energia elettrica con potenza > 100 kwp
  • Ente destinatario: ARERA
  • Sanzioni: amministrative

31/03/2020

  • Adempimento: Dichiarazione Annuale di Consumo.
  • Soggetti Obbligati: Operatori energia elettrica con potenza > 20 kwp
  • Ente destinatario: Agenzia delle Dogane
  • Sanzioni: Sanzione amministrativa da un minimo di 500 ad un massimo di 3.000 euro oltre alla possibilità di perdere le agevolazioni e/o incentivi legate alla misura dell’energia elettrica.

VEDI ANCHE LE UTILITY DELLO STUDIO PER LA DICHIARAZIONE ANNUALE DI CONSUMO

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>>> UTILITY IN EXCEL + E-BOOK PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI A CESSIONE TOTALE

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DOGANA: come rinnovare certificati di firma digitale + credenziali di accesso

Come rinnovare certificati di firma digitale + credenziali di accesso

certificati di firma digitale sono quei file (di solito si chiamano keystore.ks o keystore.p12) con cui l’utente firma digitalmente il file da inviare all’Agenzia Dogane. Vanno rinnovati ogni 3 anni.

Le credenziali dell’agenzia dogane sono un nome utente e una password (non sono un file) e servono invece per entrare nell’area riservata del Servizio Telematico Doganale (STD) dove poi si procederà a trasmettere i file firmati coi certificati di firma di cui sopra.Vanno rinnovate ogni 3 mesi

Questo mini e-book COME RINNOVARE CERTIFICATI DI FIRMA + CREDENZIALI ACCESSO AGENZIA DOGANE vi guiderà per:

  • utilizzare Desktop Dogane e rinnovare i certificati di firma digitale in 15 minuti e anche meno
  • rinnovare le credenziali accesso al sito delle Dogane in meno di 5 minuti
  • vi sarà utile non solo per l’Intrastat, ma anche per le dichiarazioni doganali, accise, fotovoltaico;
  • come promemoria anche quando il sito dell’assistenza delle dogane non funziona.

Questo e-book nasce essenzialmente per un motivo: sono stufo di istruzioni che non funzionano, link che non si aprono, errori di pagina incomprensibili, gente che prende uno stipendio pagato dalla collettività e non si dà la minima pena di far funzionare le cose, di rendere sopportabile, gestibile il rapporto degli operatori economici con lo stato. Non è possibile rovinarsi la salute per inviare una dichiarazione intrastat.

Aggiornato al 14/01/2020

Vai all’UTILITY: COME RINNOVARE CERTIFICATI DI FIRMA + CREDENZIALI ACCESSO AGENZIA DOGANE

Puoi trovare altre utilità per il tuo lavoro nella sezione UTILITY & DOWNLOAD del sito

INTRA UE: prova cessione intra UE dal 01/01/2020

Dal 01/01/2020 la prova della cessione intra UE viene uniformata. 

Dopo le quick fixes, dal 01/01/2020 diventano operative nella UE le nuove disposizioni sulla prova della cessione intra UE. E’ sempre stato problematico infatti determinare con chiarezza quali documenti potessero provare la cessione intra UE, che è sicuramente la prova più complessa e importante, tra le condizioni di esenzione IVA ex art. 138 Direttiva 2006/112/Ce (in Italia non imponibilità ex art. 41, comma 1 lett. a) DL 331/93).

COSA CAMBIA

Le nuove regole (Reg. UE 2018/1912, modificativo del Reg. UE 282/2011, art. 45-bis), stabiliscono mezzi di prova differenti a seconda che il trasporto sia a carico del cedente oppure del cessionario.

  • Trasporto a carico del cedente: si presume che i beni siano stati spediti o trasportati nello Stato membro di destinazione qualora il cedente certifichi tale circostanza e sia in possesso alternativamente di:
    • almeno due elementi di prova non contraddittori, rilasciati da due diverse parti indipendenti e purché diverse da quelle tra cui interviene la compravendita, tra i seguenti: documenti relativi al trasporto o spedizione quali ad es. CMR firmato, polizza di carico, fattura di trasporto aereo, fattura emessa dallo spedizioniere,
    • di uno degli elementi di prova di cui al punto precedente unitamente a uno dei seguenti documenti, sempre rilasciati da due diverse parti indipendenti e purché diverse da quelle tra cui interviene la compravendita: polizza assicurativa, documenti bancari attestanti il pagamento di spedizione o trasporto, documenti rilasciati da una pubblica autorità (notaio) che confermi l’arrivo dei beni nello Stato di destinazione,  ricevuta rilasciata da un depositario nel medesimo Stato che confermi il deposito dei beni.
  • Trasporto a carico del cessionario: il cedente deve essere in possesso, oltre che della documentazione richiesta nel caso precedente, anche di una dichiarazione resa per iscritto dal cessionario che certifica l’avvenuto trasporto a suo carico e che identifica lo Stato membro di destinazione dei beni. La dichiarazione dovrà contenere, tra l’altro, data di rilascio, dati del cessionario, quantità e natura dei beni, data e luogo di arrivo degli stessi, identificazione della persona che accetta i beni per conto del cessionario.Il cessionario dovrà fare pervenire al cedente la dichiarazione entro il decimo giorno del mese successivo a quello in cui ha avuto luogo la cessione.

Se la cessione riguarda un mezzo di trasporto sarà necessario riportare anche il numero di telaio (o identificativo similare).

Note Esplicative (NE) Commissione UE del 20/12/2019

  • Gli Stati membri dovrebbero avere un approccio flessibile tanto sul formato (elettronico o cartaceo) e la forma (email, posta certificata, ecc.) di tale dichiarazione, quanto al fatto che l’eventuale mero mancato rispetto del termine previsto non precluda l’applicabilità del regime di non imponibilità IVA ex art. 138 Direttiva UE (in presenza di dichiarazione e documentazione) (paragrafi 5.3.6 e ss.).
  • Tale conclusione dovrebbe valere anche se manca la documentazione richiesta dall’art. 45 bis (paragrafo 4.3.3.), qualora il cedente possa provare all’Amministrazione finanziaria che i beni ceduti siano effettivamente giunti nello Stato membro di destinazione.
  • Le regole fin qui esposte non dovrebbero essere tassative, gli Stati membri possono stabilire condizioni meno stringenti ma, in ogni caso, le istruzioni non si ritengono applicabili quando il cedente o il cessionario eseguono il trasporto in proprio, venendo meno le “parti indipendenti” e diverse da quelle tra cui è stipulata la compravendita (NE § 5.3.2., 5.3.5.; Assonime circ. n. 29/2019 § 2.3.).

Si rimarca quindi che tali regole non sono applicabili se il cedente o il cessionario trasportano i beni in proprio

UTILITY: INTRASTAT + PROVA DELLA CESSIONE INTRA UE