PLAFOND: autofattura per splafonamento sempre entro l’anno

Autofattura per splafonamento sempre entro l’anno. L’emissione dell’autofattura elettronica TD21 non sembra possibile successivamente.

Ex art. 8 comma 1 lett. c) DPR 633/1972 sono non imponibili ai fini IVA le cessioni di beni e servizi effettuate verso l’esportatore abituale che si avvale della facoltà di acquistare o importare beni utilizzando il plafond disponibile. Se vengono effettuate operazioni oltre il plafond disponibile (splafonamento), l’esportatore abituale è soggetto a sanzione dal 100% al 200% dell’IVA non applicata, oltre a dover pagare IVA non versata e interessi (art. 7 comma 4 DLgs. 471/1997).

REGOLARIZZARE LO SPLAFONAMENTO

L’esportatore abituale può regolarizzare lo splafonamento in tre modi (v. RM 16/E/2017 ed altri), e facendo anche il ravvedimento operoso:
– metodo 1: chiedere al fornitore una variazione in aumento dell’IVA, ex art. 26 co.1 DPR 633/1972, con pagamento sanzioni e interessi da parte del cessionario o committente, fermo restando il diritto alla detrazione IVA in capo a quest’ultimo (risposta a interpello AdE n. 531/2020).
– metodo 2: l’esportatore abituale emette autofattura con gli estremi identificativi del fornitore, il numero progressivo delle fatture ricevute, l’ammontare eccedente il plafond e la relativa imposta, da versare con modello F24 insieme a sanzioni e interessi;
– metodo 3: l’esportatore abituale emette autofattura come sopra, entro il 31 dicembre dell’anno di splafonamento, da annotare sia nel registro delle vendite che degli acquisti, assolvendo l’IVA in  liquidazione periodica, insieme a sanzioni e interessi.

AUTOFATTURA ENTRO L’ANNO

Nella prassi solo il metodo 3 (autofattura in liquidazione periodica) dovrebbe essere effettuato entro l’anno di splafonamento.

Se invece  si legge la Guida alla fatturazione elettronica via SdI dell’Agenzia Entrate, sembra che, in riferimento a tutte e tre le procedure di cui sopra, nel campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file della fattura elettronica “deve essere riportata la data di effettuazione dell’operazione di regolarizzazione, che deve comunque ricadere nell’anno dello splafonamento”. Se così fosse, l’esportatore abituale dovrebbe per forza regolarizzare la propria posizione entro il 31 dicembre dell’anno di splafonamento, per far accettare il file XML della fattura elettronica dal Sistema di Interscambio con il codice tipo documento “TD21”.

In tal modo almeno l’esportatore abituale potrebbe detrarre l’IVA assolta con autofattura entro il termine ultimo possibile per le note di variazione in diminuzione (CM 1/E/2018), cioè il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno dello splafonamento.

LE UTILITY PER LA GESTIONE DEL PLAFOND

Sezione PLAFOND del sito

Abbiamo pubblicato:

  • PLAFOND IVA 2021 un vademecum per la gestione del Plafond IVA in tutti i suoi aspetti
  • UTILIZZO PLAFOND IVA per l’esportatore abituale, per tenere sotto controllo il plafond disponibile nel caso di utilizzo del plafond IVA fisso (o solare)
  • CONTROLLO PLAFOND IVA FORNITORE per il fornitore, per tenere sotto controllo le cessioni ad esportatori abituali ed evitare splafonamenti

PLAFOND IVA: anche ai soggetti esteri identificati

La disciplina del plafond IVA si applica anche ai soggetti esteri identificati ai fini IVA

Con la risposta a interpello n. 148/2021 l’Agenzia Entrate precisa che la disciplina del plafond IVA si applica anche se esportatori abituali sono soggetti esteri identificati direttamente ai fini IVA in Italia ex art.35 DPR 633/1972. Nulla di nuovo in quanto l’Agenzia conferma la propria prassi precedente.

La questione: ditta con sede legale in uno Stato membro UE, identificata ai fini IVA in Italia, che acquista beni nel territorio dello Stato italiano e li vende

  • in parte a soggetti passivi stabiliti in Italia, con reverse charge ex art. 17 comma 2 DPR 633/1972;
  • in parte a soggetti passivi stabiliti in altri Stati UE, con cessioni non imponibili ex art. 41 comma 2 lett. c) DL 331/93.

La ditta in tal modo si trova “strutturalmente” a credito IVA, quindi vorrebbe usufruire dell’agevolazione del plafond IVA previsto per gli esportatori abituali. L’interpello viene fatto perchè sulla norma ex art. 8 comma 2 DPR 633/1972, c’è scritto che possono beneficiare dell’istituto del plafond IVA i soggetti in possesso dei necessari requisiti, “se residenti”, lasciando quindi il dubbio per i non residenti.

Secondo l’Agenzia Entrate se vi sono i presupposti per lo status di esportatore abituale e la maturazione del plafond, allora possono effettuare acquisti senza IVA anche i soggetti esteri che abbiano nominato un rappresentate fiscale in Italia o identificati direttamente ai fini IVA ex art. 35-ter DPR 633/1972, come già previsto nella risposta a interpello n.1/2021 e anche nella RM 102/E/1999.

PRODOTTI CORRELATI

L’e-book sul PLAFOND IVA dello Studio Giardini è stato appena aggiornato (gennaio 2021) 

Utilissimi per la gestione del plafond IVA anche:

INTRASTAT: FAQ sulla Brexit

L’Agenzia Dogane ha pubblicato due FAQ sulla Brexit nella sezione “Intrastat” del sito.

ACQUISTI NEL 2020 REGISTRAZIONI NEL 2021

In esse l’Agenzia ha fornito alcune indicazioni utili in merito alla compilazione degli elenchi INTRA acquisti beni e servizi da operatori economici del Regno Unito, eseguite prima del 31 dicembre 2020 e registrate a gennaio 2021:

  • Gli acquisti di beni dal Regno Unito, spediti entro il 31 dicembre 2020, ma pervenuti in Italia (e registrati in contabilità) a inizio gennaio 2021, vanno negli INTRASTAT del mese di dicembre 2020 (o 4° trimestre 2020, per i trimestrali). In generale, tutti gli acquisti di beni arrivati in Italia nell’anno 2020 devono essere indicati negli elenchi riferiti a tale anno. Sono esonerati i soggetti passivi con acquisti di beni per un ammontare totale trimestrale inferiore a 200.000 euro, per ciascuno dei quattro trimestri precedenti, e comunque l’ADM chiarisce che non sono previste sanzioni nel caso in cui i modelli siano presentati tardivamente.
  • I servizi ricevuti da operatori del Regno Unito prima del 31 dicembre 2020 e registrati in contabilità il 10 gennaio 2021, vanno negli INTRASTAT acquisti del mese di dicembre 2020 (o 4° trimestre 2020, per i trimestrali). Non è richiesta l’indicazione della data della fattura, e che comunque, considerata l’incertezza della compilazione, un’eventuale tardiva presentazione degli elenchi non comporta l’applicazione di sanzioni. Sono, in ogni caso, esonerati dalla presentazione degli elenchi riferiti ai servizi ricevuti i soggetti passivi che, per ciascuno dei quattro trimestri precedenti, abbiano realizzato un ammontare totale trimestrale di acquisti inferiore a 100.000 euro.

IRLANDA DEL NORD

La presentazione degli INTRASTAT resta, anche per le operazioni successive al 1° gennaio 2021, in riferimento agli scambi commerciali di BENI (NON DI SERVIZI) con l’Irlanda del Nord.

A tale riguardo, la determinazione Agenzia Dogane e Monopoli ha recepito la direttiva 1756/2020/UE, modificando le istruzioni per l’uso e la compilazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intra UE di beni, affinché i numeri di identificazione IVA dei soggetti stabiliti nell’Irlanda del Nord abbiano il prefisso “XI”.

ESTEROMETRO E BREXIT

Le operazioni (cessioni di beni e prestazioni di servizi) con controparti stabilite nel Regno Unito saranno riportate nell’esterometro (operazioni transfrontaliere, ex art. 1 comma 3-bis DLgs. 127/201), anche dopo il 1° gennaio 2021: tale comunicazione prescinde, infatti, dallo status comunitario o meno della controparte.

 

INTRASTAT: software Intr@web anno 2021 Dogane

INTRASTAT: software Intr@web 22.0.0.0 anno 2021 Dogane

L’Agenzia Dogane ha reso disponibile l’installazione completa Intr@Web Stand Alone e client/server versione 22.0.0.0.

COME INSTALLARE

Il software Intr@Web 22.0.0.0 anno 2021 per Windows e per MAC è disponibile al seguente link: Installazione completa 2021.
Appena disponibile (significa che oggi NON c’è) la tabella delle trasposizioni della Nomenclatura Combinata 2020-2021 in formato Excel sarà nella pagina:
https://www.adm.gov.it/wps/wcm/connect/internet/ed/dogane/operatore/software/software+intrastat/software+intrastat+anno+2021
Attraverso questa tabella puoi verificare:

  • i nuovi codici di nomenclatura combinata validi dal 2021;
  • i codici di nomenclatura combinata validi nell’anno 2020 che hanno subito modifiche per l’anno 2021.

Passo 1. FARE UN BACKUP COMPLETO DELLA VECCHIA VERSIONE 2020 (versione 21.0.0.0):

Apri la vecchia versione, vai su Utilità >>> Archivi – Manutenzione >>> Backup >>> Totale

Passo 2. Verificare se si usa PC a 32 bit o a 64 bit

Passo 3. Scaricare applicazione appropriata (a 32 o a 64)

Passo 4. Una volta scaricata cliccaci sopra, partirà l’Install Anywhere del software e procederà ad installare il programma

Passo 5. Importare i dati dalla precedente installazione (N.B. solo per la nuova installazione):

Sul nuovo programma appena installato vai su utilità >>> archivi – manutenzione >>> importa da installazione precedente. Tale funzionalità permette di recuperare anche i tracciati di importazione, le formule per il valore statistico, i codici magazzino e i tassi di cambio e la funzionalità di backup e restore.

Selezionare il file intradb.data dell’installazione precedente che dovrebbe stare su C:\Agenzia delle Dogane\Intr@Web-Stand-Alone-21.0.0.0\intradb\intradb.data, e premere OK

Apparirà una finestra in cui si chiede se si vuole procedere col ripristino, rispondere SI

Apparirà una finestra in cui si avvisa che il ripristino è completato, premere OK per il riavvio dell’applicazione

Verificate che l’operazione sia andata a buon fine e che vi abbia preso tutti i dati, altrimenti è da ripetere

CONFIGURARE INTRAWEB PER LA FIRMA
Per configurare il software per la firma solo la prima volta è necessario eseguire le seguenti operazioni:

  • accedere al menu Web — Invio per Dogane -> Firma Digitale
  • cliccare su Configura -> Repository
  • selezionare il file di firma .ks o .p12 come indicato nella pagina.

BREXIT E INTRASTAT

Dal 1° gennaio 2021 il Regno Unito (GB) non è più parte del territorio doganale e fiscale dell’Unione Europea, continua a farne parte solo il territorio dell’Irlanda del Nord (XI) e solo per cessioni e acquisti di beni, quindi:

  • vanno indicate negli elenchi INTRA solo gli acquisti e le cessioni di beni effettuati con soggetti VIES residenti nel territorio dell’Irlanda del Nord (XI),
  • sono escluse dalla rilevazione intrastat le prestazioni di servizio effettuate e/o ricevute a/da soggetti residenti nel territorio dell’Irlanda del Nord (XI).

>>> Vai alla Sezione INTRASTAT del sito