SAN MARINO: no INTRASTAT dal 1° ottobre 2021

SAN MARINO: no INTRASTAT dal 1° ottobre 2021.

L’Agenzia Dogane e monopoli, con avviso del 17/12/2021, ha precisato che, a partire dalle operazioni effettuate dal 1° ottobre 2021, non ci sono più obblighi INTRASTAT: le cessioni di beni verso San Marino quindi non vanno più nell’Intrastat, anche se il soggetto passivo emette fattura cartacea.

Le operazioni tra Italia e Repubblica di San Marino sono regolate, sotto il profilo IVA, dal DM 21 giugno 2021 (in vigore dal 1° ottobre 2021) che ha anche abrogato il precedente DM 24 dicembre 1993; in precedenza ex art. 4 DM 24 dicembre 1993 l’INTRASTAT era obbligatorio per le cessioni di beni non imponibili IVA, per la sola parte fiscale, e solo se il cedente italiano aveva rapporti con altri Stati UE.

Fatturazione Elettronica San Marino

La fattura elettronica con San Marino è:

  • facoltativa dal 1° ottobre 2021 al 30 giugno 2022,
  • obbligatoria dal 1° luglio 2022.

Vale il provv. Agenzia Entrate n. 211273/2021 – le normali regole tecniche. Il procedimento elettronico è il seguente:

  • la fattura elettronica per cessioni di beni spediti o trasportati nella Repubblica di San Marino, riporta il numero identificativo del cessionario operatore economico di San Marino (SM+5 cifre), e sono trasmesse dal SdI all’Ufficio tributario di San Marino;
  • L’Ufficio tributario di San Marino verifica il regolare assolvimento dell’IVA sanmarinese all’importazione, poi convalida la fattura e comunica l’esito del controllo al competente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate attraverso un apposito canale telematico;
  • il soggetto passivo italiano visualizza telematicamente l’esito del controllo effettuato dall’Ufficio tributario di San Marino;
  • se entro i quattro mesi successivi all’emissione della fattura, l’Ufficio tributario non ne ha convalidato la regolarità, il soggetto passivo italiano emette nota di variazione in aumento, entro i 30 giorni successivi;
  • Solo se l’Ufficio convalida la fattura, la cessione beneficia del regime di non imponibilità IVA.
  • Gli operatori economici residenti, stabiliti o identificati in Italia possono ancora emettere fattura in formato cartaceo, per le operazioni sino al 30 giugno 2022 (e, anche successivamente a tale data, in presenza di specifiche ipotesi di esonero).
  • ex art. 1 commi 3 e 3-bis D.Lgs. 127/2015, in presenza di fattura elettronica, non c’è più l’esterometro, anche nei rapporti tra Italia e San Marino.

Fattura cartacea San Marino

Il procedimento cartaceo è il seguente:

  • la fattura cartacea è emessa in tre esemplari, due dei quali sono consegnati al cessionario sammarinese.
  • Il soggetto passivo italiano che, entro quattro mesi dall’emissione della fattura, non abbia ricevuto dal cessionario l’esemplare della fattura cartacea vidimata dall’Ufficio tributario di San Marino, deve darne comunicazione al medesimo Ufficio e, per conoscenza, al competente Ufficio dell’Agenzia Entrate.
  • Se entro 30 giorni non ha ricevuto l’esemplare della fattura vidimata, il fornitore italiano emette nota di variazione in aumento, senza sanzioni e interessi.
  • La cessione beneficia del regime di non imponibilità IVA solo se il cedente ha l’esemplare della fattura restituita dal cessionario sammarinese vidimata con data e timbro a secco circolare con la dicitura “Rep. di San Marino – Uff. tributario”.

Sezione del sito dedicata a SAN MARINO

SAN MARINO: codice destinatario per fatture elettroniche

San Marino: codice destinatario per fatture elettroniche 2R4GTO8.

In data 31/08/2021, l’Ufficio Tributario di San Marino ha reso noto il codice destinatario per la ricezione o lo smistamento delle fatture elettroniche relative ai rapporti di scambio con la Repubblica italiana: il codice di 7 caratteri è “2R4GTO8”.

Tale codice fa seguito all’accordo tra Italia e San Marino (scambio di lettere del 26 maggio 2021) e al DM 21 giugno 2021 che ha stabilito le regole fiscali applicabili ai rapporti di scambio tra i due Stati.

In seguito, il provvedimento Agenzia Entrate 5 agosto 2021 n. 211273 ha definito le regole tecniche per la fatturazione elettronica delle operazioni con controparti residenti nella Repubblica di San Marino, rinviando al provvedimento Agenzia Entrate 30 aprile 2018 n. 89757 che già disciplina la fattura elettronica nei rapporti tra soggetti passivi IVA stabiliti in Italia (stesse specifiche tecniche):

  • La fatturazione elettronica tra i due Stati avviene tramite SDI Sistema di Interscambio
  • i controlli avvengono da un lato, da parte dell’Ufficio tributario sammarinese, che è accreditato come “nodo attestato” al SDI stesso e, dall’altro, dalla Direzione Provinciale di Pesaro Urbino;
  • l’Ufficio di San Marino nei 4 mesi successivi all’emissione comunica l’esito dei controlli sul documento, verificato il regolare assolvimento dell’imposta sull’importazione (art. 7 comma 1 DM 21 giugno 2021);
  • trascorsi i 4 mesi senza convalida della fattura, l’operazione è assoggettata a IVA e il soggetto passivo italiano, entro i successivi trenta giorni, è tenuto a emettere la nota di variazione in aumento ex art. 26 comma 1 del DPR 633/72.

Il codice destinatario è attivo dal 1° ottobre 2021 e deve essere preventivamente comunicato alle controparti ai fini della corretta trasmissione dei documenti in formato elettronico.

DOGANA: EUR1 previdimati fino al 31 dicembre

Certificati EUR1 previdimati prorogati al 31 dicembre 2021

L’Agenzia Dogane e Monopoli, con la CM 31/D/2021 del 27 luglio 2021, ha confermato fino al 31 dicembre 2021 l’utilizzo della modalità di previdimazione dei certificati EUR1, EURMED e A.TR in relazione alle operazioni doganali di esportazione. Ciò anche in considerazione dell’intervenuta proroga dello stato di emergenza disposta dall’art. 1 del DL 105/2021 per il perdurare della pandemia da COVID-19.

EUR 1 per la SVIZZERA

Per quanto riguarda le esportazioni dall’Italia verso la Svizzera (Confederazione Elvetica), si ricorda invece che dal 1° maggio 2021 non è più possibile stampare il certificato di origine EUR1 sui moduli previdimati dall’Ufficio delle Dogane, poichè la procedura sperimentale EUR1 “full digital” ad esse applicabile ha dato buoni risultati in termini di efficacia ed efficienza.

>>> Sezione del SITO dedicata all’ORIGINE DELLE MERCI

DOGANA: certificati origine EUR1 full digital per la Svizzera

Origine doganale delle merci: certificati origine EUR1 full digital per le esportazioni verso la Svizzera, con superamento della procedura di “previdimazione”.
L’Agenzia Dogane e Monopoli (ADM), con la CM 16/D/2021 del 30 aprile 2021, ha fornito importanti aggiornamenti sulle procedure di richiesta e rilascio dei certificati di origine preferenziale.
Ricordiamo che, per le esportazioni verso la Svizzera, dal 15 marzo 2021 è partita la procedura sperimentale di richiesta dei certificati EUR1 in modalità “full digital”: data la significativa adesione degli operatori economici e i positivi risultati raggiunti, l’ADM ha reso noto che per le operazioni di esportazione dall’Italia verso la Svizzera, sussistano i presupposti per il superamento della “previdimazione” dei relativi certificati di origine delle merci.
Dal 1° maggio 2021, per le esportazioni verso la Svizzera non è più consentita la stampa del certificato di origine EUR1 su moduli previdimati dalle Dogane: se l’operatore economico non vuole fare la procedura sperimentale EUR1 “full digital”, dovrà fare richiesta digitale del certificato di origine che sarà poi validato in forma cartacea dal competente Ufficio Dogane.
Inoltre, considerati il perdurare della pandemia in corso e la conseguente proroga dello stato di emergenza da COVID-19, è possibile avvalersi, fino al 31 luglio 2021, della procedura di “previdimazione” dei certificati EUR1, EURMED e A.TR relativi ad operazioni di esportazione diverse da quelle con la Svizzera.

Vai alla sezione del sito delle Dogane per la procedura FULL DIGITAL

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