DOGANA: EUR1 previdimati fino al 31 dicembre

Certificati EUR1 previdimati prorogati al 31 dicembre 2021

L’Agenzia Dogane e Monopoli, con la CM 31/D/2021 del 27 luglio 2021, ha confermato fino al 31 dicembre 2021 l’utilizzo della modalità di previdimazione dei certificati EUR1, EURMED e A.TR in relazione alle operazioni doganali di esportazione. Ciò anche in considerazione dell’intervenuta proroga dello stato di emergenza disposta dall’art. 1 del DL 105/2021 per il perdurare della pandemia da COVID-19.

EUR 1 per la SVIZZERA

Per quanto riguarda le esportazioni dall’Italia verso la Svizzera (Confederazione Elvetica), si ricorda invece che dal 1° maggio 2021 non è più possibile stampare il certificato di origine EUR1 sui moduli previdimati dall’Ufficio delle Dogane, poichè la procedura sperimentale EUR1 “full digital” ad esse applicabile ha dato buoni risultati in termini di efficacia ed efficienza.

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DOGANA: certificati origine EUR1 full digital per la Svizzera

Origine doganale delle merci: certificati origine EUR1 full digital per le esportazioni verso la Svizzera, con superamento della procedura di “previdimazione”.
L’Agenzia Dogane e Monopoli (ADM), con la CM 16/D/2021 del 30 aprile 2021, ha fornito importanti aggiornamenti sulle procedure di richiesta e rilascio dei certificati di origine preferenziale.
Ricordiamo che, per le esportazioni verso la Svizzera, dal 15 marzo 2021 è partita la procedura sperimentale di richiesta dei certificati EUR1 in modalità “full digital”: data la significativa adesione degli operatori economici e i positivi risultati raggiunti, l’ADM ha reso noto che per le operazioni di esportazione dall’Italia verso la Svizzera, sussistano i presupposti per il superamento della “previdimazione” dei relativi certificati di origine delle merci.
Dal 1° maggio 2021, per le esportazioni verso la Svizzera non è più consentita la stampa del certificato di origine EUR1 su moduli previdimati dalle Dogane: se l’operatore economico non vuole fare la procedura sperimentale EUR1 “full digital”, dovrà fare richiesta digitale del certificato di origine che sarà poi validato in forma cartacea dal competente Ufficio Dogane.
Inoltre, considerati il perdurare della pandemia in corso e la conseguente proroga dello stato di emergenza da COVID-19, è possibile avvalersi, fino al 31 luglio 2021, della procedura di “previdimazione” dei certificati EUR1, EURMED e A.TR relativi ad operazioni di esportazione diverse da quelle con la Svizzera.

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PLAFOND: autofattura per splafonamento sempre entro l’anno

Autofattura per splafonamento sempre entro l’anno. L’emissione dell’autofattura elettronica TD21 non sembra possibile successivamente.

Ex art. 8 comma 1 lett. c) DPR 633/1972 sono non imponibili ai fini IVA le cessioni di beni e servizi effettuate verso l’esportatore abituale che si avvale della facoltà di acquistare o importare beni utilizzando il plafond disponibile. Se vengono effettuate operazioni oltre il plafond disponibile (splafonamento), l’esportatore abituale è soggetto a sanzione dal 100% al 200% dell’IVA non applicata, oltre a dover pagare IVA non versata e interessi (art. 7 comma 4 DLgs. 471/1997).

REGOLARIZZARE LO SPLAFONAMENTO

L’esportatore abituale può regolarizzare lo splafonamento in tre modi (v. RM 16/E/2017 ed altri), e facendo anche il ravvedimento operoso:
– metodo 1: chiedere al fornitore una variazione in aumento dell’IVA, ex art. 26 co.1 DPR 633/1972, con pagamento sanzioni e interessi da parte del cessionario o committente, fermo restando il diritto alla detrazione IVA in capo a quest’ultimo (risposta a interpello AdE n. 531/2020).
– metodo 2: l’esportatore abituale emette autofattura con gli estremi identificativi del fornitore, il numero progressivo delle fatture ricevute, l’ammontare eccedente il plafond e la relativa imposta, da versare con modello F24 insieme a sanzioni e interessi;
– metodo 3: l’esportatore abituale emette autofattura come sopra, entro il 31 dicembre dell’anno di splafonamento, da annotare sia nel registro delle vendite che degli acquisti, assolvendo l’IVA in  liquidazione periodica, insieme a sanzioni e interessi.

AUTOFATTURA ENTRO L’ANNO

Nella prassi solo il metodo 3 (autofattura in liquidazione periodica) dovrebbe essere effettuato entro l’anno di splafonamento.

Se invece  si legge la Guida alla fatturazione elettronica via SdI dell’Agenzia Entrate, sembra che, in riferimento a tutte e tre le procedure di cui sopra, nel campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file della fattura elettronica “deve essere riportata la data di effettuazione dell’operazione di regolarizzazione, che deve comunque ricadere nell’anno dello splafonamento”. Se così fosse, l’esportatore abituale dovrebbe per forza regolarizzare la propria posizione entro il 31 dicembre dell’anno di splafonamento, per far accettare il file XML della fattura elettronica dal Sistema di Interscambio con il codice tipo documento “TD21”.

In tal modo almeno l’esportatore abituale potrebbe detrarre l’IVA assolta con autofattura entro il termine ultimo possibile per le note di variazione in diminuzione (CM 1/E/2018), cioè il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno dello splafonamento.

LE UTILITY PER LA GESTIONE DEL PLAFOND

Sezione PLAFOND del sito

Abbiamo pubblicato:

  • PLAFOND IVA 2021 un vademecum per la gestione del Plafond IVA in tutti i suoi aspetti
  • UTILIZZO PLAFOND IVA per l’esportatore abituale, per tenere sotto controllo il plafond disponibile nel caso di utilizzo del plafond IVA fisso (o solare)
  • CONTROLLO PLAFOND IVA FORNITORE per il fornitore, per tenere sotto controllo le cessioni ad esportatori abituali ed evitare splafonamenti

PLAFOND IVA: anche ai soggetti esteri identificati

La disciplina del plafond IVA si applica anche ai soggetti esteri identificati ai fini IVA

Con la risposta a interpello n. 148/2021 l’Agenzia Entrate precisa che la disciplina del plafond IVA si applica anche se esportatori abituali sono soggetti esteri identificati direttamente ai fini IVA in Italia ex art.35 DPR 633/1972. Nulla di nuovo in quanto l’Agenzia conferma la propria prassi precedente.

La questione: ditta con sede legale in uno Stato membro UE, identificata ai fini IVA in Italia, che acquista beni nel territorio dello Stato italiano e li vende

  • in parte a soggetti passivi stabiliti in Italia, con reverse charge ex art. 17 comma 2 DPR 633/1972;
  • in parte a soggetti passivi stabiliti in altri Stati UE, con cessioni non imponibili ex art. 41 comma 2 lett. c) DL 331/93.

La ditta in tal modo si trova “strutturalmente” a credito IVA, quindi vorrebbe usufruire dell’agevolazione del plafond IVA previsto per gli esportatori abituali. L’interpello viene fatto perchè sulla norma ex art. 8 comma 2 DPR 633/1972, c’è scritto che possono beneficiare dell’istituto del plafond IVA i soggetti in possesso dei necessari requisiti, “se residenti”, lasciando quindi il dubbio per i non residenti.

Secondo l’Agenzia Entrate se vi sono i presupposti per lo status di esportatore abituale e la maturazione del plafond, allora possono effettuare acquisti senza IVA anche i soggetti esteri che abbiano nominato un rappresentate fiscale in Italia o identificati direttamente ai fini IVA ex art. 35-ter DPR 633/1972, come già previsto nella risposta a interpello n.1/2021 e anche nella RM 102/E/1999.

PRODOTTI CORRELATI

L’e-book sul PLAFOND IVA dello Studio Giardini è stato appena aggiornato (gennaio 2021) 

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