PLAFOND IVA: cambio modello DI

L’Agenzia Entrate ha modificato il modello DI per le dichiarazioni d’intento, con provv. direttore Agenzia Entrate del 02/12/2016 : tale modello sostituisce quello approvato con provv. del 12/02/2014 e modificato con provv. dell’11/02/2015. Questa nuova versione sarà utilizzata per le lettere d’intento relative agli acquisti in esenzione da effettuare a partire dal 01/03/2017.

Quali modifiche sono state fatte al modello DI

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EXPORT: limiti alle esportazioni per i forfetari

Vengono posti limiti alle esportazioni per i forfetari.

Ci risiamo: le chiamano come sempre semplificazioni, ma ex art. 7-sexies legge di conversione del DL 193/2016 sono previste limitazioni per i contribuenti forfetari: le cessioni all’esportazione non imponibili, finora ammesse senza limite, vengono ammesse ma nei limiti e secondo le modalità stabiliti con apposito decreto del MEF da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione.

La normativa sui forfetari per le operazioni con l’estero

I forfetari finora potevano effettuare operazioni:

  • verso soggetti UE:
    • soggetti passivi UE – in tal caso ex comma 58 art.1 L.190/2014 non si tratta mai di operazioni intracomunitarie ma di operazioni domestiche, facendo espresso rinvio all’articolo 41, comma 2-bis, DL 331/1993. In questo caso essendo operazioni interne, i soggetti passivi italiani che aderiscono al regime forfettario emetteranno fattura senza addebito d’imposta, in applicazione del regime forfettario;
    • a privati UE: tali cessioni rappresentano operazioni interne senza addebito d’imposta, sia in caso di vendite presso punti vendita siti in Italia sia per le vendite a distanza. In questo secondo caso, nella remota ipotesi di cessioni sopra soglia che comportano la nomina di un rappresentante fiscale o l’identificazione in un altro Paese, la cessione verso la propria posizione Iva UE, attuata dalle imprese in questi casi, sarà pur sempre da considerarsi interna senza applicazione dell’Iva.

Quindi le cessioni di beni effettuate da un forfetario in ambito UE, non sono considerate cessioni intra UE in considerazione del richiamo ex art. 41, co.2-bis, DL 331/93 in base al quale “non costituiscono cessioni intracomunitarie … le cessioni di beni effettuate dai soggetti che applicano agli effetti dell’IVA, il regime della franchigia”. Nella fattura va riportata l’annotazione “Non costituisce cessione intra UE ex art. 41, co.2-bis, DL 331/93”;  il contribuente forfetario non deve risultare per forza iscritto al VIES e non deve neanche presentare l’Intra.

  • esportazioni verso soggetti passivi extra UE: alle importazioni, alle esportazioni e alle operazioni assimilate si applicano gli artt. 8, 8-bis, 9, 67 e seguenti DPR 633/1972, ferma restando l’impossibilità di avvalersi della facoltà di acquistare utilizzando il plafond (in sospensione d’imposta con lettera d’intento ex art. 8, c. 1, lett. c) e c. 2 D.P.R. 633/1972). In sostanza, regime ordinario IVA per le cessioni di beni verso soggetti extra UE.

Le modifiche

Chiamando semplificazione una cosa che come sempre è un peggioramento della situazione,  con l’approvazione delle legge di conversione del DL 193/2016 si pongono dei paletti all’effettuazione di cessioni verso soggetti extra UE da parte dei forfettari (Art. 7-sexies. DL 193/2016): l’articolo aggiunge, infatti un periodo al comma 58 della L. stabilità 2015 che disciplina l’applicazione dell’IVA alle operazioni attive e passive poste in essere dai contribuenti che hanno effettuato l’opzione per il regime forfettario. In particolare, si prevede che le cessioni all’esportazione non imponibili siano ammesse nel regime, ma nei limiti e secondo le modalità stabiliti con apposito decreto del Ministero dell’economia e delle finanze.

VEDI ANCHE:

UTILITY: MODELLI DI FATTURAZIONE PER CONTRIBUENTI MINIMI/FORFETARI PER OPERAZIONI CON L’ESTERO

PLAFOND IVA: regolarizzazione splafonamento

Ex art. 7 co.4 DLgs. 471/1997, è punito con la sanzione dal 100% al 200% dell’IVA chi, in mancanza dei presupposti di legge, dichiara all’altro contraente o in dogana di volersi avvalere della facoltà di acquistare beni senza applicazione dell’IVA, ovvero ne beneficia oltre il limite consentito (“Splafonamento”).

Le procedure alternative per la regolarizzazione splafonamento (che si ritiene avvenuto quando il fornitore, a causa dell’errata dichiarazione dell’esportatore abituale, emette la fattura in regime di non imponibilità ex art.8 co.1 lett. c) DPR 633/1972) relativa all’acquisto di beni senza IVA in assenza delle condizioni di legge sono le seguenti:

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PLAFOND IVA: sanzioni fisse e proporzionali

Sono previste sanzioni fisse e proporzionali (a parere di chi scrive alternative tra loro) per le violazioni commesse dai fornitori di esportatori abituali, che hanno applicato la non imponibilità IVA ex art. 8 co.1 lett. c) DPR 633/1972:

  • operazioni effettuate in mancanza di dichiarazione d’intento, punite con sanzione proporzionale dal 100% al 200% dell’IVA non applicata (art. 7 co.3 DLgs. 471/1997); si punisce la violazione sostanziale, cioè l’assenza dei requisiti per applicare il regime di non imponibilità;
  • operazioni effettuate prima di aver ricevuto da parte del cessionario / committente la dichiarazione d’intento e riscontrato telematicamente l’avvenuta presentazione all’Agenzia Entrate, punite con sanzione fissa da 250 a 2.000 € (art. 7 co.4-bis DLgs. 471/1997, come modificato ex art. 15 DLgs. 158/2015): si punisce la violazione formale, cioè la mancata verifica della ricevuta telematica)

La sanzione fissa riguarda il caso del fornitore che abbia effettuato l’operazione in non imponibilità IVA prima di aver verificato:

  • sul sito dell’Agenzia Entrate l’avvenuta presentazione della dichiarazione intento da parte del cessionario o committente;
  • aver richiesto e ottenuto la dichiarazione intento emessa dal cessionario o committente.

In pratica in entrambe le situazioni si presume che la dichiarazione intento sia esistente, ma che sia stata presentata all’Agenzia Entrate (o trasmesso al fornitore) dopo l’effettuazione dell’operazione (effettuazione ex art. 6 DPR 633/72), quando:

  • il cedente abbia consegnato la merce al cessionario prima che questi trasmetta la dichiarazione intento all’Agenzia (o al fornitore);
  • il cessionario abbia pagato il corrispettivo, per i servizi, prima di trasmettere la dichiarazione intento;
  • sia già stata emessa fattura, prima della trasmissione della dichiarazione all’Agenzia (o al fornitore).

Quindi, se la fornitura si considera effettuata, ex art. 6 DPR 633/72, prima di una dichiarazione intento effettivamente esistente ed emessa nel rispetto dei presupposti di legge, il fornitore commette una violazione di natura formale, con  sanzione fissa.

Invece la sanzione proporzionale è relativa a tutti i casi in cui la dichiarazione intento non esiste e non può essere nemmeno verificata la ricevuta telematica.

Nel mezzo si colloca l’ipotesi in cui la dichiarazione intento sia esistente e sia stata inviata al fornitore, senza però l’invio telematico all’Agenzia Entrate (ad es. file scartato): in tale caso non è del tutto chiaro se si debba applicare la sanzione fissa (art. 7 co. 4-bis DLgs. 471/97) oppure la sanzione proporzionale (art. 7 co.3 DLgs. 471/97), anche se si spera che venga applicata al massimo la fissa dato che l’unica violazione del fornitore sarebbe di non aver effettuato la verifica telematica prima di fatturare in non imponibilità IVA, anche perchè non dovrebbe esserci perdita erariale, considerato che l’operazione è effettuata in presenza dei requisiti di legge.

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