PLAFOND IVA: regolarizzazione splafonamento

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Ex art. 7 co.4 DLgs. 471/1997, è punito con la sanzione dal 100% al 200% dell’IVA chi, in mancanza dei presupposti di legge, dichiara all’altro contraente o in dogana di volersi avvalere della facoltà di acquistare beni senza applicazione dell’IVA, ovvero ne beneficia oltre il limite consentito (“Splafonamento”).

Le procedure alternative per la regolarizzazione splafonamento (che si ritiene avvenuto quando il fornitore, a causa dell’errata dichiarazione dell’esportatore abituale, emette la fattura in regime di non imponibilità ex art.8 co.1 lett. c) DPR 633/1972) relativa all’acquisto di beni senza IVA in assenza delle condizioni di legge sono le seguenti:

  • tramite autofattura, in duplice esemplare, contenente gli estremi identificativi di ciascun fornitore, il n. progressivo di protocollo delle fatture ricevute, l’ammontare eccedente il plafond e l’imposta che avrebbe dovuto essere applicata; successivamente si versa l’IVA, con interessi e sanzioni ridotte tramite F24 (codice tributo, quello relativo al periodo in cui è stato effettuato l’acquisto senza IVA). L’autofattura va trasmessa all’Agenzia Entrate e, quando viene riconsegnata con visto di regolarizzazione, è possibile recuperare l’IVA in detrazione. In dichiarazione IVA, l’imposta va indicata nel rigo VE24 (“Variazioni e arrotondamenti d’imposta”) al fine di evitare duplicazioni, anteponendo il segno positivo, e il versamento nel rigo VL29. Ai fini della detrazione, imponibile e IVA risultanti dall’autofattura vanno dichiarati nel quadro VF, nel rigo corrispondente all’aliquota applicata (da VF1 a VF11), quindi l’importo della fattura emessa erroneamente in regime di non imponibilità non va indicato nel rigo VF12 “Acquisti e importazioni senza pagamento d’imposta, con utilizzo del plafond”, altrimenti si avrebbe dichiarazione infedele (art. 5 co.4 DLgs. 471/1997), e sarebbe necessario un ulteriore ravvedimento. Nel contempo, l’IVA rileverà tra quella dovuta per il mese in cui l’autofattura è stata emessa (quadro VH) e nel quadro VL (determinazione dell’imposta).
  • contabilizzando l’IVA a debito nelle liquidazioni periodiche IVA; si contabilizza la maggiore IVA derivante dall’autofattura emessa e degli interessi dell’IVA a debito. Deve esserci ovviamente autofattura anche nel caso in cui la regolarizzazione avvenga in tal maniera (ex CM 98/E/2000, § 8.2.3): va presentata all’Agenzia Entrate e annotata nel registro degli acquisti. In dichiarazione IVA annuale va al rigo VE24 con segno positivo, nel quadro VF (acquisti) e contemporaneamente rileverà tra l’imposta dovuta per il mese in cui l’autofattura è stata emessa (quadro VH) e nel quadro VL (determinazione dell’imposta). Devono essere versate le sanzioni ridotte da ravvedimento. Tale procedura ha il vantaggio di consentire la compensazione imposta su imposta con eventuali crediti IVA;
  • tramite nota di addebito del fornitore: è necessario in tal caso richiedere al fornitore l’emissione di una nota di addebito di sola IVA con riferimento alla fattura emessa senza applicazione dell’imposta; è necessario versare l’IVA alla controparte, la sanzione e gli interessi moratori con F24 e annotare la nota di addebito nel registro degli acquisti. In dichiarazione IVA annuale l’esportatore abituale deve indicare al rigo VF12 “Acquisti e importazioni senza pagamento d’imposta, con utilizzo del plafond”, l’ammontare complessivo degli acquisti effettuati con utilizzo del plafond, anche quelli che hanno dato luogo allo splafonamento; al rigo VF22 “Variazioni e arrotondamenti d’imposta (indicare con il segno +/-)”, l’ammontare dell’IVA relativa alla/e nota/e di addebito emessa/e dal/i fornitore/i a seguito di richiesta dell’esportatore. Questo metodo ha lo svantaggio di richiede il coinvolgimento dei fornitori e soprattutto richiede il versamento dell’IVA alla controparte.

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