IVA: modifiche regime IVA editoria CM 23/E/2014

Dall’1 gennaio 2014 sono cambiate le regole del regime IVA monofase, riservato al commercio dei prodotti editoriali, ex art. 74, co.1, lett. c) DPR 633/1972 (modificato da art.19, co.1, lett. a) DL 63/2013. In tale regime l’IVA viene pagata dall’editore (ovvero dal soggetto che si assume il rischio di realizzazione dell’opera e la sfrutta economicamente)  in relazione:

  • al numero delle copie vendute
  • o in alternativa col metodo di “forfetizzazione della resa”.

L’Agenzia Entrate, con CM 23/E/2014, fornisce indicazioni sulle modalità di applicazione dell’IVA nel settore dell’editoria. In particolare dal 1° gennaio 2014 cambiano:

  • la definizione di supporti integrativi (cd o altri dispositivi sonori o visivi, digitali oppure no, ceduti con prezzo indistinto, ma anche gratuitamente, abbinati al prodotto editoriale e non commerciabili separatamente): essi  sono solo quelli abbinati ai manuali (dizionari compresi) delle scuole di ogni ordine e grado e delle università e ai libri per i disabili visivi. Fuori, quindi, cd e cassette allegati a quotidiani e periodici.
  • l’applicazione dell’aliquota IVA propria di ciascuno dei beni, diversi dai supporti integrativi, ceduti unitamente ai prodotti editoriali, con prezzo indistinto e in unica confezione
  • l’applicazione dell’IVA nei modi ordinari se il costo del bene, diverso dal supporto integrativo, ceduto insieme al prodotto editoriale supera il 50% del prezzo di vendita dell’intera confezione
  • l’abrogazione delle disposizioni per la commercializzazione di libri, quotidiani e periodici, esclusi quelli pornografici, congiuntamente a beni, diversi dai supporti integrativi, funzionalmente connessi

Sotto il profilo soggettivo, il regime è applicabile dagli editori (ovvero dal soggetto che si assume il rischio di realizzazione dell’opera e la sfrutta economicamente).  Se il prodotto proviene (o è trasmesso anche per via telematica) da un altro Paese UE o extra UE, il soggetto passivo tenuto ad applicare il regime speciale è il cessionario o l’importatore che opera in Italia.

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IVA: nuove modalità dichiarazione intento dal 2015

A partire dal 1° gennaio 2015 i fornitori degli esportatori abituali potranno operare in regime di non imponibilità senza comunicare all’Agenzia Entrate la dichiarazione intento.

Con lo schema di D.Lgs (disposizioni in materia di semplificazioni fiscali) esaminato in via preliminare dal CdM 20/06/2014, viene modificata l’attuale disciplina che coinvolge esportatore abituale, fornitore e Amministrazione finanziaria.

La novità più rilevante è che, per le operazioni senza applicazione dell’IVA da effettuare a partire dal 1° gennaio 2015, il fornitore dell’esportatore abituale non viene più obbligato a comunicare all’Agenzia Entrate i dati delle dichiarazioni d’intento ricevute: l’obbligo di comunicazione viene trasferito in capo all’esportatore abituale, che è poi il soggetto che si avvantaggia della non imponibilità IVA dell’operazione. Questa modifica cambierà quindi l’art.1, co.1, lett.c)  DL 746/1983.

Operativamente il nuovo schema funzionerà come segue:

  • l’esportatore abituale trasmetterà le lettere d’intento direttamente all’Agenzia, ottenendo una ricevuta telematica;
  • l’esportatore abituale, quindi, consegnerà al fornitore la dichiarazione d’intento, già trasmessa all’Agenzia Entrate, insieme alla copia della ricevuta telematica, per gli acquisti da operatori nazionali;
  • il fornitore potrà fatturare l’operazione all’esportatore abituale in regime di non imponibilità IVA ex art. 8, co. 1, lett. c) DPR 633/1972 solo una volta in possesso di dichiarazione d’intento e relativa ricevuta;
  • il fornitore dell’esportatore abituale, diversamente da quanto avviene ad oggi, indicherà in dichiarazione IVA annuale i dati relativi alle operazioni compiute verso esportatori abituali in regime di non imponibilità.

Anche le sanzioni vengono modificate: ex nuovo art. 7, co.4-bis D.Lgs. 471/1997 non si sanziona più l’omessa comunicazione dei dati delle lettere d’intento (v. CM 10/E/2005 risposta 9.6 secondo cui il fornitore sconta la sanzione anche per operazioni che sono dotate dei requisiti per acquistare beni/servizi senza applicazione dell’imposta, ma che non vengono comunicate telematicamente all’Agenzia), ma si punisce il compimento di operazioni non imponibili senza aver prima ricevuto la dichiarazione d’intento e la ricevuta dell’Agenzia, sempre con la sanzione amministrativa dal 100% al 200% dell’imposta dovuta.

Inoltre è prevista la messa a disposizione della banca dati delle dichiarazioni d’intento, in possesso dell’Agenzia Entrate, in favore dell’Agenzia Dogane, in modo che, gli esportatori abituali che effettuano importazioni in sospensione d’imposta potranno omettere la presentazione in Dogana della copia della lettera d’intento e della ricevuta telematica dell’Agenzia Entrate.

Abbiamo predisposto un e-book sull’argomento che tiene già conto di queste modifiche, in quanto le stesse erano già state previste con il precedente DDL 958/2013 non entrato poi in vigore:

>>>> E-book “Gestione Plafond IVA 1.09” (sito del Commercialista Telematico)

E-BOOK “OPERAZIONI INTERNAZIONALI”: online la versione 1.09

E’ online sul sito del Commercialista Telematico il nuovo e-book dello Studio Giardini “OPERAZIONI INTERNAZIONALI” versione 1.09, aggiornato al 13/05/2014.

L’e-book è diviso in 12 capitoli per circa 400 pagine.

>>>> Scarica gratuitamente indice e presentazione dell’e-book

Tante le novità e gli aggiornamenti effettuati alle ultime modifiche legislative e di prassi, in particolare:

  • la cronologia delle modifiche alla normativa IVA dal 2010;
  • l’ingresso della Croazia nella UE a partire dal 01/07/2013 e i riflessi IVA(beni, servizi, triangolazioni) e doganali (origine, ecc.)
  • le operazioni effettuate prima della nomina del rappresentante fiscale;
  • il nuovo Codice Doganale Comunitario Reg. UE 952/2013;
  • la RM 10/E/2014 sull’Expo Milano 2015
  • la RM 94/E/2013 sulle cessioni all’esportazione con effetto traslativo differito
  • la sentenza della corte UE sul termine di 90 giorni per l’export
  • l’immissione in libera pratica senza prestazione di garanzia dal 08/04/2014
  • determinazione del valore in dogana tramite first sale rule per vendite a catena;
  • il Reg. 1042/UE/2013 in tema di servizi immobiliari e servizi Tbes
  • il nuovo regime MOSS (Mini One Stop Shop) per i servizi Tbes (Telecommunication Broadcasting Electronic Services);
  • le novità in materia di VIES
  • lo scadenzario Intrastat 2014
  • il caso particolare della triangolazione con leasing
  • la nuova comunicazione polivalente per acquisti da san Marino e comunicazioni black list e le modalità di compilazione
  • l’uscita di San Marino dall’elenco dei Paesi Black List DM 12/02/2014
  • lo scadenzario Black List 2014
  • le nuove proposte di armonizzazione delle sanzioni doganali in ambito UE
  • la CM 35/E/2013 in merito all’IVA pagata a seguito di accertamento import

>>>> Acquista l’e-book (prezzo 30,25 € IVA inclusa)

IVA: diritto imbarco passeggeri sempre imponibile

La Cassazione, con sentenza n. 5362 del 07/03/2014, ha stabilito che il diritto d’imbarco per passeggeri (artt. 1 e 5 L.324/1976) riscosso dalla compagnia aerea è assoggettabile a IVA al momento della rivalsa del vettore nei confronti del passeggero.

La Corte, chiarendo la distinzione tra pagamento di tasse e diritti aeroportuali in questione e pagamento di corrispettivi per l’uso di infrastrutture e beni dell’aerostazione, ha stabilito l’inapplicabilità ai diritti d’imbarco dell’art. 9, co.1, n. 6 DPR 633/1972 (non imponibilità dei “servizi prestati nei porti, autoporti, aeroporti e negli scali ferroviari di confine che riflettono direttamente il funzionamento e la manutenzione degli impianti ovvero il movimento di beni o mezzi di trasporto…”) ed anche l’inapplicabilità dell’art.15, co.1, n.3 DPR 633/1972 (esclusione dalla base imponibile IVA per le ‘somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte, purché regolarmente documentate’). Di contro, trova diretta applicazione l’art.13 DPR 633/1972, nella parte in cui ragguaglia la base imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi “…all’ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore secondo le condizioni contrattuali, compresi gli oneri e le spese inerenti all’esecuzione e i debiti o altri oneri verso terzi accollati al cessionario o al committente, aumentato delle integrazioni direttamente connesse con i corrispettivi dovuti da altri soggetti”.

Quindi, il fatto che l’obbligo di pagamento dei diritti è a carico del vettore – in ogni ipotesi di movimento degli aeromobili privati e delle persone negli aeroporti nazionali aperti al traffico aereo civile – ne evidenzia incontrovertibilmente il nesso diretto con la prestazione del servizio di trasporto, poichè “…il pagamento dei diritti integra un elemento di costo direttamente connesso alla prestazione del servizio, indipendentemente dalle modalità…prescelte per la sua traslazione sul passeggero, di guisa che esso comunque contribuisce a formare la base imponibile dell’imposta, anche qualora s’intendano configurare i diritti che ne sono oggetto come tributo”.

In conclusione, i diritti d’imbarco sono quindi in ogni caso elementi della base imponibile IVA, essendo errata la tesi secondo cui lo svolgimento del servizio di trasporto da parte della società contribuente può prescindere dall’attività di riscossione dei diritti d’imbarco, dato che il vettore è tenuto al pagamento dei diritti d’imbarco proprio al verificarsi del presupposto di legge del movimento degli aeromobili privati e delle persone negli aeroporti nazionali aperti al traffico aereo civile.