EXPORT: prova export anche oltre i 90 giorni per la non imponibilità

Il regime di non imponibilità IVA per le esportazioni con trasporto a cura del cessionario non residente ex art.8 co.1 lett. b) DPR 633/1972 (di fatto principalmente l’export con termine “franco fabbrica” o “EXW”) non è vincolato al rispetto del termine di 90 giorni per l’uscita dei beni dal territorio UE, laddove il cedente ne dimostri l’avvenuta esportazione.

Tale principio è stato sancito dalla Corte di Giustizia UE (sentenza C-563/12 del 19/12/2013) ed è stato finalmente recepito anche dall’Agenzia Entrate, con RM 98/E/2014.

Nella sentenza C-563/12, la Corte UE ha dato la propria interpretazione dell’art. 146, par. 1, lett. b) direttiva 2006/112/CE, secondo cui sono non imponibili ai fini IVA le cessioni di beni spediti o trasportati al di fuori del territorio UE da un acquirente non stabilito nel territorio dello Stato; il termine “spediti” deve essere interpretato nel senso che la cessione export e la conseguente non imponibilità IVA si perfezionano quando:

  • il potere di disporre del bene come proprietario è stato trasmesso all’acquirente;
  • il fornitore prova che tale bene è stato spedito o trasportato al di fuori della UE e che, in seguito a tale spedizione o trasporto, esso ha lasciato fisicamente il territorio UE.

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PLAFOND IVA: cambia la trasmissione delle dichiarazioni d’intento dal 2015

Dal 2015 il fornitore dell’esportatore abituale viene esonerato dalla comunicazione all’Agenzia Entrate delle dichiarazioni d’intento, mentre gli obblighi vengono trasferiti in capo all’esportatore abituale, effettivo fruitore del plafond IVA.

Ex art.20 DLgs. semplificazioni fiscali, per le operazioni in regime di non imponibilità IVA, effettuate nel 2015 verso gli esportatori abituali, i fornitori non dovranno più trasmettere all’Agenzia Entrate la comunicazione delle lettere di intento ricevute. La norma si applica alle lettere di intento relative alle forniture “da effettuare a decorrere dal 1° gennaio 2015”, dunque, riguarda anche le dichiarazioni emesse a fine 2014 con riferimento a operazioni da compiere l’anno successivo. Si profila così un ribaltamento del vecchio schema relativo alle lettere di intento. Il nuovo schema sarà come segue:

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EXPORT: non imponibili le cessioni verso San Marino anche senza rispetto di prescrizioni formali

La Cassazione, con la sentenza n. 16450 del 18 luglio 2014, ha stabilito che non può essere negato ad un operatore economico stabilito in Italia il regime di non imponibilità per le cessioni di beni effettuate verso San Marino, nel momento in cui non sono state osservate tutte le prescrizioni formali previste dalla legge, ma i beni sono effettivamente usciti dal territorio italiano e sono stati presi in carico dal cessionario sanmarinese.

La non imponibilità viene quindi riconosciuta in subordine a due fattori:

  • dal punto di vista sostanziale, all’effettiva uscita dei beni dallo Stato italiano e, quindi, dall’UE per essere destinati al cessionario sanmarinese;
  • dal punto di vista formale al fatto, non contestato dall’Agenzia Entrate, che l’impresa italiana era effettivamente in possesso delle copie delle fatture emesse per l’operazione debitamente vidimate dal timbro a secco dell’Ufficio Tributi di San Marino,

Quanto sopra è stato ritenuto sufficiente ai fini della non imponibilità anche senza l’ulteriore nota a margine del ricevimento delle copie delle fatture nei registri IVA.

IVA: vigilanza armata su navi mercantili senza IVA – RM 79/E/2014

L’Agenzia Entrate con RM 79/E/2014, ha chiarito che il servizio di vigilanza e protezione a tutela delle navi mercantili, battenti bandiera italiana in transito negli spazi marittimi a rischio pirateria, non è imponibile ai fini IVA: si tratta infatti di prestazione riconducibile a quelle direttamente destinate ai bisogni delle navi e degli aeromobili, a cui si applica l’art. 8-bis, co. 1, lett. e-bis) DPR 633/1972.

Questo perchè la Legge Comunitaria 2010 (L. 217/2011):

  • ha modificato l’art. 8-bis DPR 633/72 (regime di non imponibilità IVA delle operazioni nel settore aeronavale), così che il regime di non imponibilità si applica a condizione che le navi non solo siano destinate all’esercizio di attività commerciali, ma anche a condizione che siano adibite alla navigazione in alto mare: per questo ultimo requisito non basta che le unità navali siano “omologate” a tale impiego sulla base delle loro caratteristiche strutturali, secondo il Codice della Navigazione (RD 327/42) e certificata dagli Enti di classificazione navale, ma è necessario che esse siano effettivamente utilizzate per la navigazione in alto mare. La definizione di “alto mare” viene dalla Convenzione ONU sul diritto del mare (art. 86): sono “tutte le aree marine non incluse nella zona economica esclusiva, nel mare territoriale o nelle acque interne di uno Stato, o nelle acque arcipelagiche di uno Stato-arcipelago”.
  • ha introdotto la lett. e-bis) all’art. 8-bis, estendendo il regime di non imponibilità delle prestazioni di servizi relative alle navi a tutti i servizi destinati a sopperire ai bisogni delle navi stesse. Sono quindi non imponibili tutti i servizi relativi alle navi, purché presentino un collegamento funzionale diretto col tipo di navigazione e con i bisogni delle navi e del loro carico, e purché (Corte di Giustizia CE cause riunite C-181/04 e C-183/04) rese direttamente all’armatore della nave.

Sul caso specifico, i servizi di vigilanza armata delle navi battenti bandiera italiana, resi dalla società istante – territorialmente rilevanti in Italia ex art. 7-ter, co. 1, lett. a) DPR 633/1972 – hanno tutti i requisiti ex art. 8-bis, co.1, lett. e-bis):

  • c’è l’utilizzo della nave per scopi commerciali, in quanto, ex art. 5, co.4 DL 107/2011 (misure urgenti antipirateria), i servizi in questione sono consentiti esclusivamente a tutela delle navi mercantili battenti bandiera italiana. Tale caratteristica dovrebbe, quindi, costituire, di per sé, una conferma della destinazione all’esercizio dell’attività commerciale delle navi in questione;
  • c’è il requisito della navigazione in alto mare, poiché, ex art. 5, co. 4 DL 107/2011, le navi che possono fruire del servizio di vigilanza armata sono solo quelle che percorrono tratte comprese nelle acque internazionali a rischio di pirateria, individuate con decreto Ministero della Difesa 1° settembre 2011.
  • Infine, sul requisito delle caratteristiche del servizio e, in particolare, sul nesso funzionale dello stesso rispetto ai bisogni delle navi e del loro carico, tra le prestazioni di servizi direttamente destinati a sopperire ai bisogni delle navi sono comprese non solo quelle connesse alla struttura della nave e/o alle sue componenti, ma anche tutti i servizi che, di fatto, rendono possibile l’esercizio dell’attività cui la nave stessa è destinata. Dato che la pirateria rappresenta una concreta minaccia alla libertà di navigazione, il servizio di vigilanza armata, fornito dalla società istante alle navi mercantili italiane, ha un nesso funzionale diretto con i bisogni della nave, poiché garantisce la sua sicurezza e il suo carico oltre che l’incolumità dell’equipaggio durante la navigazione nelle rotte internazionali.

Per tali motivi i servizi di vigilanza armata su navi mercantili in transito negli spazi marittimi internazionali a rischio pirateria possono fruire del regime di non imponibilità IVA ex art. 8-bis, co.1, lett. e-bis) DPR 633/1972.