SAN MARINO: codice destinatario per fatture elettroniche

San Marino: codice destinatario per fatture elettroniche 2R4GTO8.

In data 31/08/2021, l’Ufficio Tributario di San Marino ha reso noto il codice destinatario per la ricezione o lo smistamento delle fatture elettroniche relative ai rapporti di scambio con la Repubblica italiana: il codice di 7 caratteri è “2R4GTO8”.

Tale codice fa seguito all’accordo tra Italia e San Marino (scambio di lettere del 26 maggio 2021) e al DM 21 giugno 2021 che ha stabilito le regole fiscali applicabili ai rapporti di scambio tra i due Stati.

In seguito, il provvedimento Agenzia Entrate 5 agosto 2021 n. 211273 ha definito le regole tecniche per la fatturazione elettronica delle operazioni con controparti residenti nella Repubblica di San Marino, rinviando al provvedimento Agenzia Entrate 30 aprile 2018 n. 89757 che già disciplina la fattura elettronica nei rapporti tra soggetti passivi IVA stabiliti in Italia (stesse specifiche tecniche):

  • La fatturazione elettronica tra i due Stati avviene tramite SDI Sistema di Interscambio
  • i controlli avvengono da un lato, da parte dell’Ufficio tributario sammarinese, che è accreditato come “nodo attestato” al SDI stesso e, dall’altro, dalla Direzione Provinciale di Pesaro Urbino;
  • l’Ufficio di San Marino nei 4 mesi successivi all’emissione comunica l’esito dei controlli sul documento, verificato il regolare assolvimento dell’imposta sull’importazione (art. 7 comma 1 DM 21 giugno 2021);
  • trascorsi i 4 mesi senza convalida della fattura, l’operazione è assoggettata a IVA e il soggetto passivo italiano, entro i successivi trenta giorni, è tenuto a emettere la nota di variazione in aumento ex art. 26 comma 1 del DPR 633/72.

Il codice destinatario è attivo dal 1° ottobre 2021 e deve essere preventivamente comunicato alle controparti ai fini della corretta trasmissione dei documenti in formato elettronico.

PLAFOND: autofattura per splafonamento sempre entro l’anno

Autofattura per splafonamento sempre entro l’anno. L’emissione dell’autofattura elettronica TD21 non sembra possibile successivamente.

Ex art. 8 comma 1 lett. c) DPR 633/1972 sono non imponibili ai fini IVA le cessioni di beni e servizi effettuate verso l’esportatore abituale che si avvale della facoltà di acquistare o importare beni utilizzando il plafond disponibile. Se vengono effettuate operazioni oltre il plafond disponibile (splafonamento), l’esportatore abituale è soggetto a sanzione dal 100% al 200% dell’IVA non applicata, oltre a dover pagare IVA non versata e interessi (art. 7 comma 4 DLgs. 471/1997).

REGOLARIZZARE LO SPLAFONAMENTO

L’esportatore abituale può regolarizzare lo splafonamento in tre modi (v. RM 16/E/2017 ed altri), e facendo anche il ravvedimento operoso:
– metodo 1: chiedere al fornitore una variazione in aumento dell’IVA, ex art. 26 co.1 DPR 633/1972, con pagamento sanzioni e interessi da parte del cessionario o committente, fermo restando il diritto alla detrazione IVA in capo a quest’ultimo (risposta a interpello AdE n. 531/2020).
– metodo 2: l’esportatore abituale emette autofattura con gli estremi identificativi del fornitore, il numero progressivo delle fatture ricevute, l’ammontare eccedente il plafond e la relativa imposta, da versare con modello F24 insieme a sanzioni e interessi;
– metodo 3: l’esportatore abituale emette autofattura come sopra, entro il 31 dicembre dell’anno di splafonamento, da annotare sia nel registro delle vendite che degli acquisti, assolvendo l’IVA in  liquidazione periodica, insieme a sanzioni e interessi.

AUTOFATTURA ENTRO L’ANNO

Nella prassi solo il metodo 3 (autofattura in liquidazione periodica) dovrebbe essere effettuato entro l’anno di splafonamento.

Se invece  si legge la Guida alla fatturazione elettronica via SdI dell’Agenzia Entrate, sembra che, in riferimento a tutte e tre le procedure di cui sopra, nel campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file della fattura elettronica “deve essere riportata la data di effettuazione dell’operazione di regolarizzazione, che deve comunque ricadere nell’anno dello splafonamento”. Se così fosse, l’esportatore abituale dovrebbe per forza regolarizzare la propria posizione entro il 31 dicembre dell’anno di splafonamento, per far accettare il file XML della fattura elettronica dal Sistema di Interscambio con il codice tipo documento “TD21”.

In tal modo almeno l’esportatore abituale potrebbe detrarre l’IVA assolta con autofattura entro il termine ultimo possibile per le note di variazione in diminuzione (CM 1/E/2018), cioè il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno dello splafonamento.

LE UTILITY PER LA GESTIONE DEL PLAFOND

Sezione PLAFOND del sito

Abbiamo pubblicato:

  • PLAFOND IVA 2021 un vademecum per la gestione del Plafond IVA in tutti i suoi aspetti
  • UTILIZZO PLAFOND IVA per l’esportatore abituale, per tenere sotto controllo il plafond disponibile nel caso di utilizzo del plafond IVA fisso (o solare)
  • CONTROLLO PLAFOND IVA FORNITORE per il fornitore, per tenere sotto controllo le cessioni ad esportatori abituali ed evitare splafonamenti

PLAFOND IVA: anche ai soggetti esteri identificati

La disciplina del plafond IVA si applica anche ai soggetti esteri identificati ai fini IVA

Con la risposta a interpello n. 148/2021 l’Agenzia Entrate precisa che la disciplina del plafond IVA si applica anche se esportatori abituali sono soggetti esteri identificati direttamente ai fini IVA in Italia ex art.35 DPR 633/1972. Nulla di nuovo in quanto l’Agenzia conferma la propria prassi precedente.

La questione: ditta con sede legale in uno Stato membro UE, identificata ai fini IVA in Italia, che acquista beni nel territorio dello Stato italiano e li vende

  • in parte a soggetti passivi stabiliti in Italia, con reverse charge ex art. 17 comma 2 DPR 633/1972;
  • in parte a soggetti passivi stabiliti in altri Stati UE, con cessioni non imponibili ex art. 41 comma 2 lett. c) DL 331/93.

La ditta in tal modo si trova “strutturalmente” a credito IVA, quindi vorrebbe usufruire dell’agevolazione del plafond IVA previsto per gli esportatori abituali. L’interpello viene fatto perchè sulla norma ex art. 8 comma 2 DPR 633/1972, c’è scritto che possono beneficiare dell’istituto del plafond IVA i soggetti in possesso dei necessari requisiti, “se residenti”, lasciando quindi il dubbio per i non residenti.

Secondo l’Agenzia Entrate se vi sono i presupposti per lo status di esportatore abituale e la maturazione del plafond, allora possono effettuare acquisti senza IVA anche i soggetti esteri che abbiano nominato un rappresentate fiscale in Italia o identificati direttamente ai fini IVA ex art. 35-ter DPR 633/1972, come già previsto nella risposta a interpello n.1/2021 e anche nella RM 102/E/1999.

PRODOTTI CORRELATI

L’e-book sul PLAFOND IVA dello Studio Giardini è stato appena aggiornato (gennaio 2021) 

Utilissimi per la gestione del plafond IVA anche:

INTRASTAT: FAQ sulla Brexit

L’Agenzia Dogane ha pubblicato due FAQ sulla Brexit nella sezione “Intrastat” del sito.

ACQUISTI NEL 2020 REGISTRAZIONI NEL 2021

In esse l’Agenzia ha fornito alcune indicazioni utili in merito alla compilazione degli elenchi INTRA acquisti beni e servizi da operatori economici del Regno Unito, eseguite prima del 31 dicembre 2020 e registrate a gennaio 2021:

  • Gli acquisti di beni dal Regno Unito, spediti entro il 31 dicembre 2020, ma pervenuti in Italia (e registrati in contabilità) a inizio gennaio 2021, vanno negli INTRASTAT del mese di dicembre 2020 (o 4° trimestre 2020, per i trimestrali). In generale, tutti gli acquisti di beni arrivati in Italia nell’anno 2020 devono essere indicati negli elenchi riferiti a tale anno. Sono esonerati i soggetti passivi con acquisti di beni per un ammontare totale trimestrale inferiore a 200.000 euro, per ciascuno dei quattro trimestri precedenti, e comunque l’ADM chiarisce che non sono previste sanzioni nel caso in cui i modelli siano presentati tardivamente.
  • I servizi ricevuti da operatori del Regno Unito prima del 31 dicembre 2020 e registrati in contabilità il 10 gennaio 2021, vanno negli INTRASTAT acquisti del mese di dicembre 2020 (o 4° trimestre 2020, per i trimestrali). Non è richiesta l’indicazione della data della fattura, e che comunque, considerata l’incertezza della compilazione, un’eventuale tardiva presentazione degli elenchi non comporta l’applicazione di sanzioni. Sono, in ogni caso, esonerati dalla presentazione degli elenchi riferiti ai servizi ricevuti i soggetti passivi che, per ciascuno dei quattro trimestri precedenti, abbiano realizzato un ammontare totale trimestrale di acquisti inferiore a 100.000 euro.

IRLANDA DEL NORD

La presentazione degli INTRASTAT resta, anche per le operazioni successive al 1° gennaio 2021, in riferimento agli scambi commerciali di BENI (NON DI SERVIZI) con l’Irlanda del Nord.

A tale riguardo, la determinazione Agenzia Dogane e Monopoli ha recepito la direttiva 1756/2020/UE, modificando le istruzioni per l’uso e la compilazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intra UE di beni, affinché i numeri di identificazione IVA dei soggetti stabiliti nell’Irlanda del Nord abbiano il prefisso “XI”.

ESTEROMETRO E BREXIT

Le operazioni (cessioni di beni e prestazioni di servizi) con controparti stabilite nel Regno Unito saranno riportate nell’esterometro (operazioni transfrontaliere, ex art. 1 comma 3-bis DLgs. 127/201), anche dopo il 1° gennaio 2021: tale comunicazione prescinde, infatti, dallo status comunitario o meno della controparte.