SAN MARINO: no INTRASTAT dal 1° ottobre 2021

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SAN MARINO: no INTRASTAT dal 1° ottobre 2021.

L’Agenzia Dogane e monopoli, con avviso del 17/12/2021, ha precisato che, a partire dalle operazioni effettuate dal 1° ottobre 2021, non ci sono più obblighi INTRASTAT: le cessioni di beni verso San Marino quindi non vanno più nell’Intrastat, anche se il soggetto passivo emette fattura cartacea.

Le operazioni tra Italia e Repubblica di San Marino sono regolate, sotto il profilo IVA, dal DM 21 giugno 2021 (in vigore dal 1° ottobre 2021) che ha anche abrogato il precedente DM 24 dicembre 1993; in precedenza ex art. 4 DM 24 dicembre 1993 l’INTRASTAT era obbligatorio per le cessioni di beni non imponibili IVA, per la sola parte fiscale, e solo se il cedente italiano aveva rapporti con altri Stati UE.

Fatturazione Elettronica San Marino

La fattura elettronica con San Marino è:

  • facoltativa dal 1° ottobre 2021 al 30 giugno 2022,
  • obbligatoria dal 1° luglio 2022.

Vale il provv. Agenzia Entrate n. 211273/2021 – le normali regole tecniche. Il procedimento elettronico è il seguente:

  • la fattura elettronica per cessioni di beni spediti o trasportati nella Repubblica di San Marino, riporta il numero identificativo del cessionario operatore economico di San Marino (SM+5 cifre), e sono trasmesse dal SdI all’Ufficio tributario di San Marino;
  • L’Ufficio tributario di San Marino verifica il regolare assolvimento dell’IVA sanmarinese all’importazione, poi convalida la fattura e comunica l’esito del controllo al competente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate attraverso un apposito canale telematico;
  • il soggetto passivo italiano visualizza telematicamente l’esito del controllo effettuato dall’Ufficio tributario di San Marino;
  • se entro i quattro mesi successivi all’emissione della fattura, l’Ufficio tributario non ne ha convalidato la regolarità, il soggetto passivo italiano emette nota di variazione in aumento, entro i 30 giorni successivi;
  • Solo se l’Ufficio convalida la fattura, la cessione beneficia del regime di non imponibilità IVA.
  • Gli operatori economici residenti, stabiliti o identificati in Italia possono ancora emettere fattura in formato cartaceo, per le operazioni sino al 30 giugno 2022 (e, anche successivamente a tale data, in presenza di specifiche ipotesi di esonero).
  • ex art. 1 commi 3 e 3-bis D.Lgs. 127/2015, in presenza di fattura elettronica, non c’è più l’esterometro, anche nei rapporti tra Italia e San Marino.

Fattura cartacea San Marino

Il procedimento cartaceo è il seguente:

  • la fattura cartacea è emessa in tre esemplari, due dei quali sono consegnati al cessionario sammarinese.
  • Il soggetto passivo italiano che, entro quattro mesi dall’emissione della fattura, non abbia ricevuto dal cessionario l’esemplare della fattura cartacea vidimata dall’Ufficio tributario di San Marino, deve darne comunicazione al medesimo Ufficio e, per conoscenza, al competente Ufficio dell’Agenzia Entrate.
  • Se entro 30 giorni non ha ricevuto l’esemplare della fattura vidimata, il fornitore italiano emette nota di variazione in aumento, senza sanzioni e interessi.
  • La cessione beneficia del regime di non imponibilità IVA solo se il cedente ha l’esemplare della fattura restituita dal cessionario sammarinese vidimata con data e timbro a secco circolare con la dicitura “Rep. di San Marino – Uff. tributario”.

Sezione del sito dedicata a SAN MARINO

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