EXPORT: ventilazione corrispettivi con IVA teorica per esportatore abituale

Fonte: Eutekne.info

Data: 08/11/2012

Autore: M. Peirolo

Gli acquisti non imponibili non incidono sulla ripartizione dei corrispettivi delle operazioni attive, annotati senza distinzione di aliquota

Può accadere che l’esportatore abituale, come definito dall’art. 1, comma 1, lett. a), del DL n. 746/1983, svolga, allo stesso tempo, una doppia attività, nella specie di commercio al minuto e di commercio all’ingrosso.
In tale ipotesi, l’IVA deve essere determinata separatamente, ex art. 36, comma 4, del DPR n. 633/1972, se il commercio al minuto, avente ad oggetto la vendita di beni soggetti ad aliquote diverse, è esercitato con il metodo della c.d. “ventilazione dei corrispettivi”, regolato dal DM 24 febbraio 1973.

La situazione presa in considerazione è quella dell’operatore che ha assunto lo status di esportatore abituale siccome l’attività di commercio all’ingrosso è prevalentemente diretta almercato estero e, quindi, per le corrispondenti vendite, ha maturato il c.d. “plafond”, da “spendere” per acquistare beni e servizi senza applicazione dell’imposta ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. c), del DPR n. 633/1972.
La qualifica di esportatore abituale prescinde dalla destinazione dei beni acquistati all’una o all’altra attività, essendo riferita al soggetto passivo unitariamente inteso, tant’è che – in caso di separazione delle attività – il suddetto status è determinato in riferimento al volume d’affari complessivo (domestico e non).

Può così verificarsi che i beni acquistati senza IVA siano destinati, in tutto o in parte, all’attività di commercio al minuto, soggetta alla semplificazione contabile prevista dall’art. 24, comma 3, del DPR n. 633/1972, che consente di registrare i corrispettivi delle vendite non documentati da fattura senza distinzione di aliquota e con successiva ripartizione (c.d. “ventilazione”), ai fini dello scorporo dell’imposta, in proporzione agli acquisti effettuati nell’anno.

Ebbene, gli acquisti non imponibili, ossia ad “aliquota zero”, non incidono sulla ripartizione dei corrispettivi delle operazioni attive, annotati senza distinzione per aliquota.
Deve, infatti, escludersi che la “preminenza” dello status di esportatore abituale rispetto al duplice regime contabile adottato, di separazione delle attività prima e di “ventilazione dei corrispettivi” dopo, si traduca, a valle, nell’esonero, in tutto o in parte, dell’IVA dovuta sulle vendite interne, imponibili per natura. Il metodo della “ventilazione”, in particolare, rappresenta una semplificazione contabile che non può prestarsi ad essere utilizzata per ridurre o azzerare il debito IVA, anche perché provocherebbe inevitabili distorsioni della concorrenza a danno degli operatori che non adottano tale metodo e/o che siano privi della qualifica di esportatore agevolato.

Per queste ragioni, in assenza di una deroga espressamente prevista, la ripartizione dei corrispettivi dovrebbe avvenire in base alle “aliquote teoriche” applicabili ai beni acquistati. Rispetto alle fatture passive non riportanti l’addebito dell’imposta, il rivenditore, in sede di registrazione degli acquisti, deve pertanto individuare le aliquote teoriche e tenerne memoriaai fini della “ventilazione” dell’ammontare globale dei corrispettivi di vendita da eseguire per ciascun periodo di liquidazione dell’imposta.

Diverso il caso dell’esportatore abituale in regime di pro rata

Si rileva, dunque, una differenza rispetto al caso dell’esportatore abituale in regime di pro rata per la presenza contemporanea di operazioni imponibili e di operazioni esenti. In tale ipotesi, infatti, è soltanto in sede di dichiarazione annuale che si determina, in via definitiva, l’IVA ammessa in detrazione, tenendo conto dell’IVA teorica (da indicare nel rigo VF35) relativa agli acquisti effettuati senza pagamento dell’imposta per effetto dell’utilizzo del plafond.

Similmente, per i passaggi interni di beni da un’attività all’altra, cioè dall’attività di commercio al minuto soggetta a “ventilazione” a quella di commercio all’ingrosso o viceversa, l’art. 36, comma 5, del DPR n. 633/1972 dispone che l’IVA non è dovuta, ma i passaggi stessi devono essere registrati, in base al corrispettivo di acquisto dei beni, entro il giorno festivo successivo a quello del passaggio. L’IVA teorica dei beni acquistati spendendo il plafondinfluisce non solo sulla registrazione, ma anche sul rapporto di composizione degli acquisti di cui all’art. 3 del DM 24 febbraio 1973.

IVA: Invio dati lettere d’intento, è sufficiente indicare l’anno

Fonte: Fisco Oggi

Data: 02/08/2012

Autore: P. De Iuliis

I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sulle modalità di compilazione del frontespizio, a seguito delle modifiche apportate dal decreto “semplificazioni tributarie”

Stesso modello, modalità di compilazione aggiornata. Nel frontespizio della “comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni di intento ricevute” è sufficiente indicare l`anno di riferimento, cioe` il 2012. I chiarimenti arrivano con la RM 82/E/2012 dell’1 agosto, a seguito delle modifiche introdotte dal Dl 16/2012, che ha previsto un termine più ampio per la trasmissione telematica del modello, da parte di chi vende beni o fornisce servizi a operatori non obbligati al pagamento dell’Iva (esportatori abituali).

L’invio del modello di comunicazione dei dati, infatti, non deve essere più eseguito entro il giorno 16 del mese successivo a quello di ricevimento della stessa “lettera d’intento”, ma entro il termine di effettuazione della prima liquidazione periodica in cui confluisce l’operazione realizzata senza applicazione dell’Iva (articolo 2, comma 4, Dl 16/2012). Resta ferma la possibilità, per i contribuenti che ricevono le “lettere d’intento”, di effettuare la comunicazione anche se la relativa operazione non imponibile non è  stata ancora effettuata.

In attesa che venga approvato un nuovo modello di comunicazione dei dati aggiornato alla modifica normativa, si continuerà a utilizzare quello attualmente in uso.
La risoluzione di oggi mette in evidenza che nel campo “periodo di riferimento” si dovrà indicare esclusivamente l’anno, cioè il 2012. Ciò, sia nel caso in cui la comunicazione è effettuata avendo riguardo alla data di effettuazione dell’operazione sia nel caso in cui risulti antecedente alla stessa operazione.

Dichiarazione d’intento e obbligo di comunicazione 
Si ricorda, brevemente, che gli esportatori abituali possono acquistare senza il pagamento dell’Iva se, nell’anno solare precedente o nei 12 mesi precedenti, hanno registrato esportazioni e altre operazioni a esse assimilate per un ammontare superiore al 10% del volume d`affari conseguito nello stesso periodo (ad esempio, esportatori che nel 2011 hanno avuto un volume d’affari di 100mila euro e hanno effettuato esportazioni per un valore superiore a 10mila euro).
Per acquistare senza pagamento dell’Iva, gli esportatori abituali devono presentare ai loro fornitori una dichiarazione d’intento.
I soggetti che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi nei confronti degli esportatori abituali hanno l’obbligo di comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati contenuti nelle dichiarazioni d`intento ricevute (articolo 1, comma 1, legge 746/1983).
La comunicazione va trasmessa, solo in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati (professionisti, associazioni di categoria, Caf, eccetera).

EXPORT: cessioni EXW, rilevante la data consegna beni in Italia per il termine dei 90 giorni

Nelle esportazioni di beni consegnati in Italia al cliente non residente, il trasporto/spedizione della merce in territorio extra-UE deve avvenire entro 90 giorni – art.8, co.1, lett. b) DPR 633/1972, è quindi necessario stabilire la data di decorrenza del termine per evitare che l’Amministrazione finanziaria disconosca la non imponibilità IVA: si deve fare riferimento al documento di consegna o di trasporto e non alla fattura di vendita.

Ex art. 8, co.1, lett. b), DPR 633/1972 sono non imponibili IVA le esportazioni con consegna in Italia dei beni al cliente non residente (cliente extra UE oppure anche stabilito in altro Paese UE, v. CM 13/E/1994): la non imponibilità viene concessa a patto che la merce sia trasportata/spedita fuori dal territorio doganale UE, entro 90 giorni dalla consegna, “a cura del cessionario non residente o per suo conto”.

La cessione ex art. 8, co.1, lett. b) viene conclusa quasi sempre nella pratica in cessioni EXW – franco fabbrica: con tale termine di resa, il venditore mette la merce a disposizione dell’acquirente, nei propri locali (stabilimento o deposito),  ed è l’acquirente che pensa al caricamento dei beni, allo sdoganamento e al trasporto a destino.
Per la non imponibilità devono, tuttavia, ricorrere le condizioni ex art. 8, co.1, lett. b), e riguardo al termine di 90 giorni entro il quale il cessionario non residente deve esportare i beni fuori dalla UE si precisa quanto segue:

  • per la normativa comunitaria (Direttiva n. 2006/112/CE) si prevede solo la detassazione delle cessioni di beni spediti o trasportati, da un acquirente che non risieda nel territorio del paese o per conto del medesimo, fuori della UE, senza prevedere il rispetto di un termine temporale preciso entro il quale l’esportazione deve essere effettuata.
  • per la normativa italiana il termine di 90 giorni decorre “dalla consegna” , rileva a tal fine la data risultante dal documento di consegna o di trasporto, DDT (ex DPR 472/1996) o CMR (lettera di vettura internazionale): salvo che da tali documenti non si evinca la data di consegna, è irrilevante la data di emissione della fattura, anche se anticipata rispetto alla consegna (ad es. per pagamento anticipato o per esigenze contabili).

Ex art. 7, co.1, DLgs. 471/1997, la sanzione amministrativa va dal 50% al 100% dell’IVA non applicata qualora il trasporto o la spedizione fuori del territorio dell’UE non avvenga nel termine ivi prescritto.La sanzione, tuttavia, non si applica se il cedente, nei 30 giorni successivi, versa l’imposta, regolarizzando la fattura: l’operazione a questo punto diviene imponibile e come tale va dichiarata nel modello IVA.

E’ ammesso il ravvedimento operoso, con sanzione ridotta a 1/8 del minimo, ex art. 13, co. 1, lett. b) D.Lgs. 472/1997.

E-BOOK “OPERAZIONI INTERNAZIONALI”: online la versione 1.07

E’ online sul sito del Commercialista Telematico l’e-book dello Studio Giardini “OPERAZIONI INTERNAZIONALI” versione 1.07, aggiornato al 20/3/2012.

L’e-book è diviso in 12 capitoli per 400 pagine, rispetto alla prima versione di 10 capitoli e 242 pagine

Il prezzo dell’e-book è di 30,25 euro IVA inclusa 

Tante le novità e gli aggiornamenti effettuati alle ultime modifiche legislative e di prassi, in particolare alla Legge Comunitaria 2010 (sulle prestazioni di servizi, il momento di effettuazione) e alle recenti modifiche in tema di depositi IVA (obbligo di garanzia ecc.).

L’intero e-book risulta comunque aggiornato e le novità coordinate tra loro nei vari capitoli, per vedere l’indice e la presentazione e per effettuare l’acquisto si rinvia ai seguenti links:

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