EXPORT: cessioni EXW, rilevante la data consegna beni in Italia per il termine dei 90 giorni

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Nelle esportazioni di beni consegnati in Italia al cliente non residente, il trasporto/spedizione della merce in territorio extra-UE deve avvenire entro 90 giorni – art.8, co.1, lett. b) DPR 633/1972, è quindi necessario stabilire la data di decorrenza del termine per evitare che l’Amministrazione finanziaria disconosca la non imponibilità IVA: si deve fare riferimento al documento di consegna o di trasporto e non alla fattura di vendita.

Ex art. 8, co.1, lett. b), DPR 633/1972 sono non imponibili IVA le esportazioni con consegna in Italia dei beni al cliente non residente (cliente extra UE oppure anche stabilito in altro Paese UE, v. CM 13/E/1994): la non imponibilità viene concessa a patto che la merce sia trasportata/spedita fuori dal territorio doganale UE, entro 90 giorni dalla consegna, “a cura del cessionario non residente o per suo conto”.

La cessione ex art. 8, co.1, lett. b) viene conclusa quasi sempre nella pratica in cessioni EXW – franco fabbrica: con tale termine di resa, il venditore mette la merce a disposizione dell’acquirente, nei propri locali (stabilimento o deposito),  ed è l’acquirente che pensa al caricamento dei beni, allo sdoganamento e al trasporto a destino.
Per la non imponibilità devono, tuttavia, ricorrere le condizioni ex art. 8, co.1, lett. b), e riguardo al termine di 90 giorni entro il quale il cessionario non residente deve esportare i beni fuori dalla UE si precisa quanto segue:

  • per la normativa comunitaria (Direttiva n. 2006/112/CE) si prevede solo la detassazione delle cessioni di beni spediti o trasportati, da un acquirente che non risieda nel territorio del paese o per conto del medesimo, fuori della UE, senza prevedere il rispetto di un termine temporale preciso entro il quale l’esportazione deve essere effettuata.
  • per la normativa italiana il termine di 90 giorni decorre “dalla consegna” , rileva a tal fine la data risultante dal documento di consegna o di trasporto, DDT (ex DPR 472/1996) o CMR (lettera di vettura internazionale): salvo che da tali documenti non si evinca la data di consegna, è irrilevante la data di emissione della fattura, anche se anticipata rispetto alla consegna (ad es. per pagamento anticipato o per esigenze contabili).

Ex art. 7, co.1, DLgs. 471/1997, la sanzione amministrativa va dal 50% al 100% dell’IVA non applicata qualora il trasporto o la spedizione fuori del territorio dell’UE non avvenga nel termine ivi prescritto.La sanzione, tuttavia, non si applica se il cedente, nei 30 giorni successivi, versa l’imposta, regolarizzando la fattura: l’operazione a questo punto diviene imponibile e come tale va dichiarata nel modello IVA.

E’ ammesso il ravvedimento operoso, con sanzione ridotta a 1/8 del minimo, ex art. 13, co. 1, lett. b) D.Lgs. 472/1997.

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