EXPORT: rileva il comportamento concludente per esportatori abituali

Fonte: Eutekne.info

Autore: S. Cerato e M.Bana

Data: 20/04/2011

Per la Cassazione, l’omessa compilazione del quadro VC non incide sul regime di esonero dall’imposta

La mancata segnalazione dell’opzione per il regime del plafond non legittima la contestazione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, di acquisti in esenzione IVA oltre il limite spettante, in violazione dell’art. 8, co.1, lett. c), DPR 633/1972.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 9028/2011, ritiene irrilevante l’omessa compilazione del quadro VC della dichiarazione IVA – e, quindi, l’indicazione dell’esercizio della facoltà dell’acquisto senza l’applicazione dell’imposta – destinato ad accogliere il riepilogo, suddiviso per mese, delle operazioni attive generatrici del plafond dell’esportatore abituale e di quelle passive effettuate in virtù di tale proprio status. In particolare, i giudici tributari hanno accolto le ragioni del contribuente, secondo cui le opzioni riguardanti il regime dell’IVA possono essere altresì manifestate mediante comportamenti concludenti, coerenti e adeguatamente uniformati alla tenuta della contabilità obbligatoria: al ricorrere di tale ipotesi, deve, infatti, ritenersi prospettabile, ad avviso dei supremi giudici tributari, una mera violazione formale.

Fondamento di tale orientamento, in primo luogo, l’art. 1, co.1, DPR 442/1997, per effetto del quale l’opzione e la revoca dei regimi di determinazione dell’imposta si desumono dai comportamenti concludenti del contribuente, ovvero dalle modalità di tenuta delle scritture contabili. La disposizione stabilisce, inoltre, che la validità dell’opzione, e della relativa revoca, è subordinata esclusivamente alla propria concreta attuazione sin dall’inizio dell’anno o dell’attività: tale principio ha trovato applicazione nel consolidato e costante pronunciamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. n.11170/2006; n. 2810/2005; n. 10599/2003; n. 9885/2002).

Conseguentemente, l’omessa compilazione del quadro VC non determina l’inefficacia del regime di esonero dall’applicazione dell’imposta, bensì la mera irrogazione delle sanzioni previste in caso di omessa oppure irregolare comunicazione, purché il contribuente:

  • goda effettivamente dello status di esportatore abituale, ovvero soddisfi i requisiti ex art. 1, co.1, lett. a), [download id=”0″], avendo effettuato – nell’anno solare precedente (c.d. plafond fisso), oppure negli ultimi dodici mesi (c.d. plafond mobile) – un ammontare di esportazioni, o altre operazioni rilevanti con l’estero, superiore al 10% del volume d’affari;
  • abbia predisposto e inviato al proprio fornitore, prima dell’effettuazione dell’operazione, la dichiarazione d’intento, in duplice esemplare, su modello conforme a quello approvato con il DM 6 dicembre 1986, al fine di attestare, sotto la propria responsabilità, la qualifica di cui al punto precedente, e richiedere la non applicazione dell’IVA, ex art. 8, co.1, lett. c), DPR 633/1972.

La Cassazione ha, invece, disatteso il secondo motivo del ricorso del contribuente, riguardante la ripresa a tassazione di costi ritenuti privi del requisito dell’inerenza (art. 109 DPR n. 917/1986), ritenendolo inammissibile, a causa della propria natura, incompatibile con l’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’art. 366-bis del codice di procedura civile. La decisione conferma, quindi, l’orientamento della precedente sentenza n. 3519/2008: i quesiti di diritto – dovendo assolvere la funzione di integrare il punto di congiunzione tra la risoluzione del caso specifico e l’enunciazione del principio giuridico generale – non possono essere meramente generici e teorici, ma devono essere calati nella fattispecie concreta, al fine di consentire alla Corte di comprendere, sulla base della sola lettura, il presunto errore compiuto dal giudice e la regola applicabile

E-BOOK OPERAZIONI INTERNAZIONALI: online la versione 1.05

E’ disponibile sul sito del Commercialista Telematico l’e-book “Operazioni Internazionali”, versione 1.05 , quinto aggiornamento al  01/03/2011, stante il gettito continuo di novità legislative e di prassi.

L’e-book conta ora oltre 330 pagine, quasi 100 pagine in più della prima uscita (242 pagine).

In particolare sono stati aggiornati:

–  CAP.1 (Introduzione e principi generali) con:

  • gli interventi previsti dal DDL presentato il 9 febbraio (N.B.: dovranno diventare un D.Lgs) sull’adeguamento dell’IVA interna alle normative UE;
  • la decisione del Consiglio UE del 22/11/2010 sul reverse charge per cellulari e dispositivi elettronici,
  • la RM 140/E/2010 sulla regolarizzazione delle operazioni in ipotesi di mancata applicazione del reverse charge.

–  CAP.2 (Esportazioni) con lobbligo di presentazione delle EXS in vigore dal 1° gennaio 2011;

–  CAP.3 (Importazioni) con l’obbligo di presentazione delle ENS in vigore dal 1° gennaio 2011;

–  CAP.4 (Territorialità IVA prestazioni di servizi) con le novità in vigore a partire dal 1° gennaio 2011 sui servizi culturali e fieristici;

–  CAP. 5 (Operazioni intra UE) con

  • i provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate che limitano l’accesso al sistema VIES e quindi alla possibilità di effettuare operazioni intra UE,
  • i moduli di richiesta/revoca autorizzazione ad operare intra UE;

–  CAP. 8 (Rimborsi IVA non residenti) con l’aggiornamento della tabella delle spese rimborsabili;

–  CAP. 9 (Operazioni con i Paesi Black List) con:

  • la RM 121/E/2010 che  chiarifica in merito all’obbligo di comunicazione di stabili organizzazioni in paesi Black List,
  • la CM 2/E/2011 che fornisce diverse risposte a quesiti relativi al nuovo obbligo;
  • inoltre sono stati rielaborati la lista dei Paesi e Territori Black List con il Codice Paese (es. 071 Svizzera) per un rapido inserimento nei modelli di comunicazione
  • lo scadenzario aggiornato per il 2011
CAP. 10 (Deposito doganale, accise, IVA) con l’entrata in vigore, a partire dal 1° gennaio 2011, dell’e-AD, che sostituisce la bolla cartacea DAA per le accise.
.

Il prezzo dell’e-book è di 25,00 euro + IVA.


ACCISE: obbligo del Documento Amministrativo Elettronico (e-AD) dal 1° gennaio 2011

Fonte: Fisco Oggi

Autore: G. Di Muro

Data: 31/12/2010

Obbligatoria la procedura con una comunicazione elettronica per i prodotti in sospensione di accisa

A indicarlo la Commissione europea che, nei giorni scorsi, ha diramato una nota con cui conferma la piena operatività del sistema a partire dal 1° gennaio 2011. A stabilire l’utilizzo dell’ e-AD, questo il nome tecnico del documento telematico che prende il posto della tradizionale bolla cartacea AAD, è l’EMCS (Excise Movement and Control System). Il progetto europeo, che dal 1° gennaio coinvolgerà tutti gli Stati membri dell’Unione, è stato ideato per controllare gli scambi di tutti i prodotti soggetti ad accisa come alcool, bevande alcoliche, tabacchi e idrocarburi. Dal 1° aprile 2010, l’EMCS ha sostituito il documento amministrativo di accompagnamento, in sigla AAD. Al suo posto una serie di messaggi elettronici trasmessi dal mittente al destinatario attraverso le Amministrazioni dei singoli Stati membri dell’Unione europea. La procedura, operativa sin da allora, ha previsto nel periodo transitorio una adesione graduale che ha visto protagonisti per primi Austria, Bulgaria, Cipro, Repubblica Ceca, Estonia, Ungheria, Lituania, Lussemburgo e Lettonia e che da domani sarà obbligatoria per tutti gli Stati dell’Unione europea.

Il controllo sulle movimentazioni
Due sono i momenti che caratterizzano, secondo la normativa comunitaria, il processo impositivo delle accise, le imposte che gravano sulla produzione e il consumo di beni come tabacchi, alcol e idrocarburi. La prima fase dell’obbligo tributario inizia con la fabbricazione o l’importazione mentre la seconda (esigibilità dell’imposta) con l’immissione in commercio del prodotto. Nella fase transitoria sui beni non viene riscosso alcun tributo e la funzione del sistema di monitoraggio è di permettere agli Stati membri di controllare i movimenti delle merci per verificare che l’imposta sia applicata nell’ultima fase ovvero la destinazione finale. Il documento che segue le merci nelle movimentazione sino alla destinazione finale sarà dal 1° gennaio il documento amministrativo elettronico e-AD.

Come funziona il nuovo sistema
Il documento amministrativo elettronico e-AD, che sostituisce il documento amministrativo di accompagnamento, rappresenta il fulcro del nuovo sistema di monitoraggio Emcs. L’e-AD, nell’ipotesi di un movimento di prodotti soggetti ad accisa tra i detentori di magazzino o tra un depositario e un operatore registrato, è disposta dal mittente e presentato alla Amministrazione nazionale. L’Amministrazione convalida l’e-AD sulla base del numero di registrazione del mittente e del destinatario. Dopo la convalida, all’e-AD viene attribuito un codice unico di riferimento denominato ARC (codice di riferimento amministrativo) e restituito al mittente.

La normativa comunitaria: il documento elettronico
Ad aprire la strada alla dematerializzazione dei documenti di accompagnamento la decisione 1152/2003/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio che introduce il documento elettronico (e-da) gestito dal sistema di controllo Emcs in sostituzione del documento di accompagnamento cartaceo (Daa). A seguire la direttiva Ue 118/2008/CEE del 16 dicembre 2008 (G.U.  9/L del 14/01/2009) e il Regolamento  (CE) n. 684/2009 del 24 luglio 2009 (GU L n. 197 del 29/7/2009). Condizioni, regole, tabelle utili alla costruzione del tracciato record che costituisce il documento elettronico e-da, casi particolari, operatori interessati alle transazioni di prodotti in sospensione di accisa. Sono alcuni egli elementi contenuti nel Regolamento Ue n. 684/2009 che detta le modalità e le caratteristiche del documento elettronico (e-da).

La telematica per semplificare gli adempimenti
La funzione basilare del nuovo sistema è di permettere agli operatori che ricevono un prodotto in sospensione di accisa accompagnato dal documento elettronico la chiusura dell’operazione con un messaggio elettronico che andrà a sostituire la firma e la restituzione al mittente della terza copia del Daa cartaceo. Il progetto europeo è il risultato di un iter legislativo che, attraverso una opportuna modifica della normativa comunitaria, mira ad avvalersi della telematica per semplificare gli adempimenti e realizzare, come ha ricordato la Commissione europea, una efficace strategia di contrasto al fenomeno delle frodi sulle accise.

I vantaggi del sistema
Secondo stime delle autorità comunitarie sono più di 100mila gli operatori professionali coinvolti nel nuovo sistema mentre ammontano a 4,5 milioni i prodotti in sospensione di accisa movimentati ogni anno. In questo contesto il nuovo progetto dovrebbe contribuire a ridurre gli oneri finanziari e amministrativi che, periodicamente, sono tenuti ad affrontare. Altrettanto importanti in questo contesto si rivelano i vantaggi del nuovo sistema. In particolare:

  • impossibilità di manipolare i documenti cartacei (creazione, gestione e archiviazione);
  • convalida in tempo reale dell’eAD con la conseguente assicurazione che il destinatario è autorizzato a ricevere le merci e riduzione al minimo del rischio di trasmettere dati errati;
  • integrazione del trattamento dati con gli attuali sistemi informatici (software ERP);
  • rilascio in tempo reale della garanzia grazie allo scarico tempestivo del movimento;
  • monitoraggio in tempo reale dei movimenti;
  • scambio di dati tra tutte le parti coinvolte nel processo (operatori professionali e amministrazioni).

ESPORTAZIONI di beni da Stato UE a Stato extra UE e prestazioni di servizi collegate: RM 134/E/2010

Fonte: Fisco Oggi

Autore: P.P. Luciano

Data: 20/12/2010

RM 134/E/2010.

Dall’Europa al Regno saudita senza passare per l’Italia: viaggio non imponibile, di mezzo c’è l’esportazione

Il trasporto di materiale lapideo, acquistato da una società IT in un altro Paese UE e dalla stessa affidato a un agente incaricato della spedizione diretta (e senza tappe) verso l’Arabia Saudita (extra UE), fruisce dello stesso regime agevolato di non imponibilità Iva applicato all’operazione principale di vendita del materiale al soggetto extra UE che, in questo caso, è una cessione all’esportazione.
La risoluzione n. 134/E del 20 dicembre così decide, in accordo con la soluzione prospettata nell’interpello avanzato da una Srl.
In particolare, l’operazione descritta consta di tre momenti:

  • l’acquisto UE,
  • il trasporto extra UE,
  • la vendita extra UE.

Il primo e l’ultimo realizzano, senza ombra di dubbio, una cessione all’esportazione e, come tale, non imponibile ai fini IVA per mancanza del requisito della territorialità. Tra i due momenti clou, si inserisce l’intervento di un terzo soggetto delegato a effettuare il trasferimento dei beni direttamente in Arabia saudita, via mare e senza mai varcare i confini nazionali.

Dopo aver stabilito che l’incarico di trasporto (mandato senza rappresentanza) va qualificato come prestazione di servizi, rientrante nel campo di applicazione dell’IVA, punto centrale della precisazione dell’Agenzia è che, in sostanza, si tratta una prestazione di servizi collegata a un “affare” principale.
Ed è proprio la stretta connessione e l’inscindibilità dei vari passaggi alla realizzazione dello scambio internazionale a determinarne la non imponibilità ai sensi dell’articolo 9, co. 1, n. 2, del DPR 633/1972.
Sugli adempimenti formali conseguenti, nella risoluzione viene spiegato che:

  • se l’incaricato della spedizione del materiale non è residente nel territorio dello Stato, il committente nazionale è tenuto all’autofatturazione, anche se l’operazione è non imponibile;
  • se invece l’incaricato della spedizione è residente in Italia, le regole da seguire sono quelle della fatturazione ordinaria.

Per quanto riguarda l’obbligo di compilare o meno il modello Intrastat, nell’ipotesi in esame l’adempimento è escluso, poichè trattasi di operazione per la quale non è dovuta imposta nello Stato in cui è stabilito il destinatario ex art.50, co.6, DL 331/1993.

E’ disponibile sul sito del Commercialista Telematico la versione 1.04 dell’e-book prodotto dallo Studio Giardini “Operazioni Internazionali“.