DOGANA: destinazione e regime doganale

Secondo il vecchio codice doganale Reg.(CE) 2913/1992, “le merci devono essere presentate senza indugio in dogana per ricevere una destinazione doganale”.

Le destinazioni doganali, corrispondenti all’uso o al trattamento cui le merci non comunitarie erano soggette al momento della loro introduzione nella UE, ex Reg.(CE) 2913/1992 erano le seguenti:

  • vincolo ad un regime doganale, cioè:
    • immissione in libera pratica;
    • transito;
    • deposito doganale;
    • perfezionamento attivo;
    • perfezionamento passivo;
    • trasformazione sotto controllo doganale;
    • ammissione temporanea;
    • esportazione definitiva.
  • introduzione in zona franca o deposito franco;
  • riesportazione extra UE;
  • distruzione sotto controllo doganale;
  • abbandono all’Erario.

Dal momento che tale Regolamento è stato abrogato e sostituito dal Nuovo Codice Doganale Reg.(CE)450/2008, ad oggi sono disciplinati solo i regimi doganali: con questo termine si intende il trattamento fiscale applicabile dalle dogane alle merci sottoposte al loro controllo (merci nazionali, nazionalizzate, comunitarie o allo stato estero).

I regimi doganali, successivamente ad un lavoro di armonizzazione e semplificazione sono diventati i seguenti:

  • regimi definitivi (nei quali cioè la posizione della merce viene definita, sia relativamente alle misure di politica commerciale, sia relativamente alle misure di politica daziaria):
    • immissione in libera pratica;
    • esportazione;
  • regimi speciali, che sono:
    • transito (interno ed esterno);
    • deposito (custodia temporanea, deposito, zona franca);
    • uso particolare (ammissione temporanea, uso finale);
    • perfezionamento (attivo e passivo).

EXPORT: documentazione richiesta export

Per l’esportazione sono richiesti in genere diversi documenti, alcuni a fini fiscali, altri in ragione degli eventuali vincoli, delle limitazioni e dei divieti posti da determinate normative alla circolazione delle merci.

In linea generale, la documentazione richiesta per l’esportazione  è la seguente:

  • Fattura commerciale export, almeno in 3 copie;
  • packing list o lista dei colli;
  • documento di trasporto, tra i quali:
    • CMR, per trasporti su strada;
    • Polizza di carico (Bill of lading), per spedizioni via mare;
    • Lettera di vettura aerea (Air way bill), per spedizioni via aera;
    • Lettera di vettura ferroviaria (CIM), per il trasporto via ferrovia;
  • [download id=”0″], per merci di origine non preferenziale;
  • Certificati EUR 1, EUR 2, Form A, A.TR, per merci di origine preferenziale;
  • DAU (Documento Amministrativo Unico) o bolla doganale emesso dalla dogana di esportazione.
  • DAE (Documento Accompagnamento Esportazione), emesso dalla dogana di esportazione, per scortare la merce fino alla dogana di uscita

 

Inoltre vi sono altri documenti che possono essere richiesti a seconda del tipo di Paese o di merce esportata, come ad es. certificato CITES, certificato sanitario per le carni, certificato fitosanitario per frutta, semi, vegetali, certificato di conformità delle merci agli standard normativi del paese destinatario (ad es. CIC per la Cina, GOST per la Russia), ecc.