IVA: strumento UE per IVA beni e servizi di ogni Paese UE

IVA: strumento UE per beni e servizi di ogni Paese UE

La Commissione UE ha pubblicato uno strumento online per la ricerca dell’aliquota IVA corretta di beni e servizi in ogni Paese UE. Il link è disponibile all’indirizzo web: https://ec.europa.eu/taxation_customs/tedb/vatSearchForm.html .

COME FUNZIONA

Lo strumento consente di sapere l’aliquota IVA applicata da ogni Stato UE per cessioni di beni e prestazioni di servizi, inserendo le seguenti informazioni:

  • lo Stato UE di interesse;
  • la data alla quale l’aliquota IVA si intende applicabile;
  • la scelta di una specifica categoria (con la possibilità, ad es. di scegliere una Regione speciale, un’aliquota temporanea, un regime di aliquota “zero” vale a dire la non applicazione dell’IVA con riconoscimento del diritto alla detrazione);
  • per le cessioni di beni, il codice NC nomenclatura combinata;
  • per le prestazioni di servizi, il codice “CPA” (quello utilizzato per gli INTRASTAT).

PERCHE’ E’ STATO FATTO

Per l’e-commerce, dove vige la regola dell’aliquota IVA dello Stato di destinazione, infatti per gli operatori è fondamentale, anche ai fini di una pianificazione delle attività, uno strumento per verificare in via immediata l’effettiva aliquota applicabile in ciascuno Stato ove il bene si considera ceduto ovvero ove il servizio si considera prestato.

Questo anche perchè la procedura formale di verifica dell’aliquota IVA applicabile, a livello nazionale, è parecchio tortuosa: prima si fa una istanza all’Agenzia Dogane, competente per l’accertamento tecnico-merceologico sui prodotti ceduti, e poi dopo il parere tecnico delle Dogane, è possibile presentare un’interpello all’Agenzia Entrate, allegando il parere già rilasciato (v.  CM 32/E/2010)

NOVITA’ IN MATERIA DI E-COMMERCE

In relazione al commercio elettronico “indiretto” dal 1° luglio 2021, per effetto della direttiva 2017/2455/Ue:

  • il regime del MOSS (Mini One Stop Shop) sarà esteso anche alle vendite a distanza intracomunitarie di beni;
  • sono abolite le soglie attuali per le vendite a distanza (comprese tra 35.000 e 100.000 euro), con l’introduzione di una soglia di 10.000 euro, unica per tutti gli Stati UE, al di sopra della quale la cessione si considera effettuata nello Stato di destinazione dei beni (con applicazione dell’IVA locale).

In merito a tali novità, la Commissione UE ha diffuso le note esplicative, al fine di semplificare le procedure per le imprese UE che effettuano vendite on line transfrontaliere e di rafforzare il mercato unico. Il particolare regime IVA delle vendite a distanza impone infatti alle imprese UE, al di sopra di specifiche soglie, di registrarsi nei singoli Stati membri in cui i prodotti sono ceduti e consumati, con un conseguente vantaggio commerciale per le imprese extra UE rispetto a quelle stabilite nella UE.

In relazione al commercio elettronico diretto:

  • Per il commercio elettronico diretto, la direttiva 2017/2455/Ue, applicabile dal 1° gennaio 2019 (recepita in Italia con DLgs. 45/2020) prevede che i servizi elettronici B2C rilevano territorialmente nello Stato membro ove è domiciliato o residente il committente (art. 7-octies comma 1 DPR 633/72). L’IVA si applica quindi nello Stato UE del committente, ferma la possibilità per il prestatore di avvalersi del meccanismo del MOSS per l’assolvimento del tributo.

DOGANA: Codici nomenclatura combinata in vigore dal 2021

Codici nomenclatura combinata in vigore dal 2021.

In data 30/10/2020 è stato pubblicato il Reg. Ue 1577/2020, che, dal 1° gennaio 2021, aggiorna i codici di nomenclatura combinata (NC), sulla GUCE.

Cosa è la nomenclatura combinata (NC)

La nomenclatura combinata (NC) è fondamentale per le imprese e le dogane degli Stati UE, poichè su essa si basa la dichiarazione delle merci sia all’import che all’export, nonché per le statistiche del commercio all’interno dell’UE (Intrastat).

Per le aziende la nomenclatura combinata (NC) serve per identificare la merce, attraverso un codice numerico (c.d. voce doganale) e individuare le formalità doganali connesse all’importazione e all’esportazione:

  • all’importazione è necessaria la classificazione doganale dei prodotti, per individuare i dazi dovuti, l’IVA all’importazione, nonché altre eventuali misure impositive per specifiche tipologie di merci (dazi antidumping, accise, restrizioni quantitative, disposizioni sanitarie o fitosanitarie). Inoltre, la Tabella A allegata al DPR 633/72, individuando le aliquote ridotte, rimanda alle voci doganali della NC, quindi l’IVA agevolata richiede sempre una esatta qualificazione merceologica ai fini doganali (CM 32/E/2010);
  • all’esportazione, invece, non sono attualmente previsti diritti doganali “in uscita”, ma la corretta classificazione consente all’operatore economico di valutare:
    • se vi sono restrizioni o proibizioni in esportazione verso un determinato Paese extra-Ue),
    • se il prodotto rientra tra i cosiddetti beni dual use;
    • le regole relative all’attribuzione dell’origine preferenziale (e non preferenziale).

Aggiornamenti della NC in vigore dal 2021

L’aggiornamento della NC e della Taric attraverso il Reg. Ue 1577/2020, entra in vigore il 1° gennaio dell’anno successivo: le ragioni sono legate all’evoluzione delle esigenze in materia di statistiche e di politica commerciale nonché degli sviluppi tecnologici, cancellando i codici obsoleti e introducendo nuove sottovoci per agevolare il monitoraggio di merci specifiche.

Il Reg. Ue 1577/2020, in particolare, ha modificato la NC al fine di:

  • ridurre le aliquote del dazio per i prodotti contemplati dall’accordo in forma di dichiarazione sull’ampliamento del commercio dei prodotti delle tecnologie dell’informazione (ITA), v. decisione (UE) 2016/971 del Consiglio;
  • introdurre nuove sottovoci per il monitoraggio di merci specifiche, ad es. il “corallo rosso” nel capitolo 5, il “fosforo rosso” nel capitolo 28, il “legno di eucalipto” nel capitolo 44 e le “laminazioni di acciaio” nel capitolo 85;
  • cambiare la classificazione di alcune sostanze nell’elenco delle denominazioni comuni delle sostanze farmaceutiche di cui all’allegato 3 parte terza (Allegati tariffari) dell’allegato I e nell’elenco dei prodotti farmaceutici intermedi di cui all’allegato 6 parte terza (Allegati tariffari) dell’allegato I.
  • infine, la sostanza trifluoroetano (HFC-143a) è stata riclassificata dal codice TARIC 2903392925 a 2903392490.

Sezione dedicata: DOGANA

DOGANA: nuovi codici TARIC mascherine

Nuovi codici TARIC mascherine facciali

l’Agenzia delle Dogane e dei monopoli, ha pubblicato sul proprio sito internet un avviso del 2 ottobre 2020, con il  quale ha ricordato che, ex Reg. (UE) 2020/1369:

  • alle mascherine facciali impiegate nell’attività di contrasto al COVID-19 sono stati attribuiti specifici codici TARIC;
  • tali codici, dal 3 ottobre 2020, dovranno essere indicati nella casella 33 della dichiarazione doganale d’immissione in libera pratica;
  • inoltre i nuovi codici TARIC devono indicare le unità supplementari (numero pezzi) nella casella 41 della dichiarazione doganale d’immissione in libera pratica;
  • infine i codici resteranno in vigore sino al 31/12/2020 e, dal 1° gennaio 2021, saranno ridefiniti a seguito delle modifiche apportate alla NC – Nomenclatura Combinata riguardo ai prodotti in questione.

Di seguito quanto previsto per i nuovi codici TARIC mascherine dal Reg. (UE) 2020/1369

Pagina dedicata al COVID-19 del sito internet dello studio

PLAFOND IVA: No per fabbricati in leasing

Plafond IVA no per fabbricati in leasing.

Non si può applicare il plafond se l’esportatore abituale acquisisce fabbricati con contratto di leasing o a titolo diverso dalla proprietà (Agenzia Entrate, risposta a interpello n. 304/2020 ed anche principio di diritto n. 14/2019, oltre che CM 145/E/1998).

Perchè no secondo l’Agenzia Entrate

Ex art. 8 co. 1 lett. c) DPR 633/72, sono operazioni non imponibili ai fini IVA le cessioni di beni nei confronti di soggetti in possesso dello status di esportatori abituali (previo rilascio della dichiarazione d’intento), ad eccezione delle cessioni di fabbricati e aree edificabili.

Alla lettera, dovrebbero essere escluse le sole cessioni di beni aventi ad oggetto fabbricati (e aree edificabili), e non anche le prestazioni di servizi aventi ad oggetto l’acquisizione del bene a titolo diverso dalla proprietà, tuttavia, l’Agenzia Entrate insiste con un’interpretazione restrittiva, concludendo che “il plafond può essere utilizzato per acquistare o importare, senza IVA, tutti i beni e servizi inerenti all’attività, con la sola eccezione dei fabbricati e delle aree fabbricabili”. Ancora più nettamente, nell’interpello 304/2020 l’Agenzia afferma che è vietato utilizzare il plafond per l’acquisizione di fabbricati, in dipendenza di contratti di appalto aventi per oggetto la loro costruzione o di leasing, nonostante l’art. 8 co.1 lett. c) DPR 633/72 escluda espressamente solo le cessioni di fabbricati, ma l’esclusione è evidentemente da estendere a tali modalità di acquisizione dei fabbricati stessi, che realizzano un effetto equivalente.

Giurisprudenza

La Cassazione negli ultimi anni si è espressa in favore dell’applicabilità del plafond anche in relazione a contratti di appalto aventi ad oggetto la costruzione o l’ampliamento di fabbricati (Cass. 15 aprile 2016 n. 7504 e Cass. 15 maggio 2015 n. 9969) nonché in relazione ai contratti di leasing immobiliare (Cass. 15 ottobre 2013 n. 23329), con il vincolo che le parti abbiano convenuto il trasferimento di proprietà del bene a scadenza del contratto. Tale interpretazione convince, poiché, se l’esclusione dal regime di non imponibilità verso esportatori abituali opera per le cessioni di fabbricati e aree fabbricabili in ragione del fatto che si tratta di beni immobili (in quanto tali, non giustificherebbero la destinazione all’esportazione), tanto deve valere anche nell’ipotesi di prestazioni di servizi su immobili (es. appalto per la costruzione del fabbricato).

Nella giurisprudenza di merito è stato anche osservato che la presenza di un contratto di leasing traslativo non è un elemento sufficiente per configurare l’operazione corrispondente come una cessione di beni e che, peraltro, ricade sull’Amministrazione finanziaria l’onere di provare la natura traslativa del leasing in base alla volontà delle parti (CTR Lombardia, sez. Brescia, n. 616/25/17).

Per la Corte UE determinante la clausola di acquisto della proprietà. Si rammenta l’indirizzo interpretativo della Corte di Giustizia UE in merito alla qualificazione dei contratti di leasing ai fini IVA. Secondo la sentenza relativa alla causa C-164/16, Mercedes Benz, rientra tra le cessioni di beni nel senso di cui all’art. 14, par. 2, lett. b) direttiva 2006/112/Ce, il contratto di locazione finanziario “accompagnato dalla clausola secondo la quale la proprietà è normalmente acquisita al più tardi all’atto del pagamento dell’ultima rata” .

Vedi anche: