FRODI IVA: dalla UE uno strumento in più per combatterle a fondo

Fonte: Fisco Oggi, Reg. 79/2012/CE

Autore: A. De Angelis

Data: 15/02/2012

Reca la data del 31 gennaio l’emanazione di un nuovo regolamento che introduce alcune novità contro l’evasione

L’Unione europea, con l’emanazione del regolamento di esecuzione n. 79/2012 del 31 gennaio 2012,  intende migliorare la valenza degli strumenti a disposizione degli Stati membri. L’obiettivo è rendere ancora più incisiva l’azione di contrasto alle frodi in materia di imposta sul valore aggiunto. A tal proposito nella normativa comunitaria, di recente approvazione, sono indicate le modalità applicative di talune disposizioni contenute nel regolamento 904/2010 del Consiglio. Quest’ultimo documento, che disciplina la cooperazione amministrativa e la lotta alle frodi Iva, ha rifuso e abrogato precedenti norme comunitarie in materia e  non ultimo il regolamento CE n. 218/92.

Lo spirito del nuovo regolamento
Le disposizioni, cui il regolamento 79/2012 intende dare pratica attuazione, sono contenute negli articoli 14, 32, 48, 49 e 51. In particolare le istituzioni comunitarie hanno ritenuto opportuno migliorare lo scambio di informazioni tra gli Stati membri. Per raggiungere questo obiettivo, ogni Stato è tenuto a specificare esattamente le informazioni oggetto di scambio attenendosi, inoltre, alle modalità pratiche e alle periodicità fissate per tali scambi. Le  informazioni sono trasmesse con l’ausilio delle autorità tributarie. Le modalità pratiche di scambio delle informazioni devono tenere anche nella dovuta considerazione la normativa in materia di fatturazione e di aliquote dell’Iva.
Il riferimento alla direttiva 2008/9/CE
La direttiva 2008/9/CE, per consentire agli Stati membri lo scambio di informazioni previste, costituisce, con alcune sue disposizioni, una normativa di riferimento. In particolare, l’articolo 9, paragrafo 2 prevede che lo Stato membro, destinatario di richiesta del rimborso, possa richiedere ulteriori informazioni elettroniche codificate, come previsto dal paragrafo 1 dello stesso articolo 9. A norma del paragrafo 2, inoltre, occorre specificare i codici da utilizzare per effettuare la trasmissione delle informazioni predette.
L’articolazione del regolamento
Il regolamento 79/2012 consta di ben 14 articoli e proprio nell’ultimo è contenuta e disciplinata la data di entrata in vigore, stabilita nei venti giorni successivi al primo febbraio 2012, giorno di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Gli articoli 2 e 3 contengono un elenco di quelle che vengono denominate categorie e sottocategorie di informazioni di scambio automatico. Tra le prime troviamo le informazioni relative agli operatori e ai mezzi di trasporto. Nelle sottocategorie, invece,  ulteriori dettagli sulle informazioni oggetto di scambio automatico, quali il numero di identificazione Iva o i dati sulle modalità di rimborso Iva. Entro il 20 maggio 2012, stabilisce l’articolo 4, ciascuno Stato membro deve notificare, alla Commissione europea, per iscritto, la sua eventuale astensione dalla partecipazione allo scambio automatico di una o più categorie o sottocategorie del regolamento. Quanto alle informazioni relative ai soggetti passivi, l’articolo 7, stabilisce che gli Stati membri forniscono dettagli relativi alla fatturazione facendo riferimento all’articolo 32 del regolamento UE n. 904/2010. Gli articoli 8, 9 e 10 trattano rispettivamente i codici da utilizzare nella trasmissione delle ulteriori informazioni a seguito di rimborso, il trattamento delle notizie relative alla descrizione dell’attività economica, alla notifica delle decisioni relative ai rimborsi Iva. Gli Stati membri sono tenuti, a norma dell’articolo 12, a comunicare le norme nazionali in vigore nel settore di applicazione del regolamento 79/2012

INTRASTAT: rilasciato il software Intr@web 2012

L’Agenzia delle Dogane ha rilasciato in data 3 febbraio 2012 l’aggiornamento e l’installazione completa del software Intr@web per la compilazione e il controllo formale degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e servizi per l’anno 2012.

Si raccomanda di effettuare, prima dell’aggiornamento del software, il backup dei dati tramite la funzione di menu utilità/manutenzione archivi/backup/totale.

Per chi già utilizza il software Intr@Web,  andare su www.agenziadogane.gov.it nel settore Intrastat/Software/Anno2012/Aggiornamenti, l’aggiornamento alla versione 13.0.0.0. Per effettuare l’aggiornamento si deve:

  • scaricare il file dell’aggiornamento disponibile con i testi della nomenclatura combinata in italiano
  • procedere all’aggiornamento all’interno dell’applicazione Intr@Web attraverso la funzione File/Aggiorna Software.

Maggiori informazioni nel file readme.txt presente nella stessa pagina.

L’aggiornamento richiede la chiusura di tutte le altre applicazioni e tale operazione potrà durare anche diversi minuti in quanto viene aggiornata l’intera nomenclatura combinata.

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Per chi non ha mai utilizzato il software Intr@Web, andare su www.agenziadogane.gov.it nel settore Intrastat/Software/Anno2012, le informazioni di dettaglio per l’installazione del software Intr@Web versione completa.

Infine per chi dovesse fare rettifiche ad elenchi riferiti all’anno 2010 (o precedenti) sarà necessario:

  • scaricare il file 2010.txt (disponibile all’indirizzo www.agenziadogane.gov.it nel settore Intrastat/Software/Anno2012/Tabelle di riferimento)
  • installare il file 2010.txt nell’applicazione tramite la funzione Tabelle/Aggiorna/Nomenclature combinate.

E’ possibile inoltre scaricare  la versione Intr@web per MAC. Tale versione è sperimentale: eventuali segnalazioni e/o malfunzionamenti dovranno essere inviati alla casella indicata in calce.

In relazione all’elevato numero di utenti interessati al software intr@web potrebbero verificarsi rallentamenti nelle fasi di download o, in casi estremi, di inaccessibilità  alle pagine web del sito. L’Agenzia chiede di non contattare i canali di assistenza ma di ripetere le operazioni in un momento successivo prediligendo orari pomeridiani/serali.

Legge Comunitaria 2010: 1) prestazioni di servizi – momento di effettuazione e integrazione

MOMENTO DI EFFETTUAZIONE (in vigore dal 17 marzo 2012).

La Legge Comunitaria 2010 (L.217/2011)  ha introdotto una deroga al principio generale (solo italiano) secondo cui le prestazioni di servizi si considerano effettuate al momento del pagamento del corrispettivo.

Ex nuovo art. 6, co.6 DPR 633/1972 le prestazioni di servizi generici ex art. 7-ter DPR 633/1972 (quindi non le prestazioni ex art.7 quater e quinquies DPR 633/1972) rese/ricevute con soggetti passivi non stabiliti in Italia:

  • si considerano effettuate al momento di ultimazione delle prestazioni (SOLO se antecedente, alla data di pagamento del corrispettivo);
  • se hanno carattere periodico o continuativo, si considerano effettuate alla data di maturazione dei corrispettivi (SOLO se antecedente, alla data di pagamento del corrispettivo);
  • se rese in modo continuativo, con durata ultrannuale e senza pagamenti parziali nello stesso periodo, si considerano effettuate al 31/12 di ciascun anno solare, finché non concluse (in tal caso la base imponibile è costituita dalle spese sostenute dal prestatore per l’esecuzione dei servizi – v. CM 37/E/2011).

La finalità principale della norma è quella di sincronizzare le operazioni intra UE, in modo che sia il fornitore sia l’acquirente inviino gli INTRASTAT per lo stesso periodo d’imposta, quindi per queste prestazioni di servizi l’emissione anticipata della fattura rispetto alla data di ultimazione della prestazione o del pagamento del corrispettivo sarà irrilevante.

Nulla cambia invece per prestazioni ex artt. 7-quater e 7-quinquies, DPR 633/1972, operazioni con altri soggetti passivi italiani o con privati consumatori non residenti, che continueranno a essere disciplinate ex art. 6, co. 3 e 4, DPR 633/1972 (data di pagamento del corrispettivo o, se antecedente, data di emissione della fattura).

INTEGRAZIONE OBBLIGATORIA (in vigore dal 17 marzo 2012).

La Legge Comunitaria 2010 (L.217/2011) ha aggiunto un periodo all’art. 17, co.2 DPR 633/1972, prevedendo che:

  • se il committente italiano riceve una prestazione di servizi generici da un soggetto UE, deve integrare la fattura ricevuta e non può più scegliere tra emissione dell’autofattura o integrazione (v. CM 12/E/2010);
  • la registrazione nel registro delle fatture emesse (art. 23) o corrispettivi (art. 24) e la registrazione nel registro degli acquisti (art. 25) deve avvenire entro il mese di ricevimento della stessa o anche successivamente, comunque entro 15 giorni dal ricevimento, e con riferimento al relativo mese.

Quindi nel caso di prestazioni generiche rese a un committente nazionale da un soggetto passivo stabilito in un altro paese UE, l’IVA deve essere assolta dall’operatore nazionale come per gli acquisti intra UE (artt. 46 e 47 DL 331/1993), cioè integrando la fattura.

Si precisa che invece l’IVA continuerà ad essere assolta mediante emissione di autofattura alla data del pagamento del corrispettivo nei seguenti casi:

  • prestazioni ex art. 7-ter DPR 633/1972 ricevute da soggetti passivi extra UE;
  • prestazioni ex artt. 7-quater e quinquies DPR 633/1972 ricevute da soggetti passivi UE/extra UE;

Infine si ritiene che il committente italiano sia tenuto a regolarizzare l’operazione (ex art.46 co.5 DL 331/1993) nei seguenti casi:

  • in caso di mancato ricevimento della fattura per servizi generici emessa dal prestatore UE entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione (mese di ultimazione del servizio o, se antecedente, di pagamento), il committente sarà tenuto ad emettere, entro il mese successivo, autofattura in unico esemplare con indicazione del numero di identificazione attribuito al prestatore dallo Stato UE di appartenenza;
  • in caso di ricevimento di fattura con corrispettivo inferiore a quello reale, il committente italiano dovrà emettere entro  15 giorni successivi alla registrazione della fattura originaria, autofattura integrativa.

LEGGI ANCHE:

>>>> 2) Legge Comunitaria 2010: Cessioni all’esportazione

>>>> 3) Legge Comunitaria 2010: Rimborso credito IVA trimestrale

>>>> 4) Legge Comunitaria 2010: Importazioni

>>>> 5) Legge Comunitaria 2010: Operazioni non imponibili art.72

Corte UE: la messa a disposizione di personale autonomo paga l’IVA

Fonte: Sentenza Corte di Giustizia UE del 26.01.2012 procedimento C-218/10 – su Fisco Oggi.it

Data: 27 gennaio 2012

Autore: A. De Angelis

La domanda di pronuncia pregiudiziale è stata sollevata in merito alla interpretazione di alcune disposizioni della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE in materia di IVA. Nello specifico gli articoli interessati sono il n. 9 e i nn. 17 e 18.

I fatti della causa principale
Una società di diritto tedesco, nell’esercizio della sua attività, nella annualità del 2005, metteva a disposizione conducenti autonomi a società di trasporti nazionali ma anche extranazionali,  per la precisione, stabilite nel territorio italiano. Proprio a queste ultime società di trasporto italiane venivano presentate fatture prive dell’applicazione dell’Iva. Al riguardo, l’Amministrazione finanziaria tedesca, contestando la qualificazione di attività rientranti nella nozione di messa a disposizione di personale, rivendicava l’assoggettamento all’imposta,  delle prestazioni in oggetto, in Germania in quanto imputabili alla società di diritto tedesco tenuta alla fatturazione. Per contro, l’ufficio rimborsi IVA, ritenendo che le prestazioni controverse avessero natura di “messa a disposizione di personale” negava la concessione del rimborso dell’IVA versata dalle imprese italiane in quanto le prestazioni stesse sarebbero state imponibili in Italia. Per chiarire la controversa vicenda veniva sottoposta la vicenda al giudice del rinvio. Quest’ultimo, nel sospendere il procedimento e chiedere una pronuncia della Corte europea, è mosso dal dubbio sulla sussistenza di un  nesso  tra il debito IVA delle società di erogazione del servizio e il diritto al rimorso per l’IVA assolta a  monte a favore del soggetto destinatario.

Le questioni pregiudiziali
La controversa vicenda riguarda l‘individuazione del luogo di fornitura della prestazione di servizi ai fini della corretta applicazione del meccanismo di riscossione dell’imposta sul valore aggiunto.
Con la prima questione pregiudiziale si chiede sostanzialmente, in riferimento all’articolo 9, paragrafo 2, lettera e) la giusta interpretazione della richiamata nozione di “messa a disposizione di personale”. In altre parole, occorre stabilire se nella suddetta definizione si possa ricomprendere non soltanto il personale con contratto di lavoro dipendente, ma anche il personale autonomo privo di rapporto di dipendenza con il datore di lavoro. Appurato questo, la seconda questione riguarda stabilire la sussistenza o meno di un obbligo, per gli Stati membri, di emanare norme procedurali interne per garantire che l’IVA sulle prestazioni di servizi sia riscossa correttamente al riparo da problematiche derivanti dalla peculiarità dei sistemi tributari dei diversi Paesi comunitari.

La disamina della Corte
In primis i giudici europei sottolineano, nell’affrontare la prima questione, come dal testo dell’articolo 9, paragrafo 2, lettera e) non è possibile evincere se i lavoratori autonomi possano essere considerati nel novero del personale messo a disposizione. Tuttavia, restando sulla lettura della disposizione, non si può affermare che la stessa disposizione non si applichi al lavoro autonomo. A una analisi più approfondita del testo dell’articolo 9, paragrafo 2, lettera e), si evince che la stessa disposizione contiene regole volte alla determinazione del luogo di collegamento fiscale delle prestazioni di servizi. Alla luce di costante giurisprudenza della Corte, le disposizioni hanno la finalità di armonizzare le diverse discipline dei Paesi membri in virtù del principio del divieto delle doppie imposizioni. Con questa chiave di lettura, ossia il contrasto alla doppia imposizione, il termine “personale” di cui alla norma in esame non può che essere interpretato nel senso di ricomprendere anche i lavoratori autonomi. È opinione dei togati europei che questa  interpretazione sia suffragata da un altro importante principio, cioè quello della certezza del diritto. Alla stregua di questa argomentazione, ne deriva una più agevole determinazione del luogo di effettuazione dell’operazione per la corretta determinazione dell’imposta sul valore aggiunto. Nell’affrontare la seconda questione i giudici ricordano che la sesta direttiva Iva non sancisce per gli Stati membri alcun obbligo alla adozione di misure come quelle richiamate nella questione pregiudiziale. Pertanto, in assenza di una disciplina dell’Unione, è l’ordinamento giuridico nazionale che deve provvedere alla regolamentazione. In assenza di una disposizione a carattere nazionale, il diritto del prestatore di servizi e quello dei destinatari risulterebbero compromessi contravvenendo al principio di equità. Questo non sembra condivisibile nel caso di specie, dove i soggetti interessati possono non soltanto farsi valere nei confronti dell’Amministrazione, ma anche percorrendo la strada del giudizio. Dagli atti esaminati i giudici hanno appurato che la normativa nazionale, di cui alla causa principale, non è di ostacolo al buon funzionamento della cooperazione giudiziaria.

Il verdetto dei giudici europei
A conclusione della disamina dei fatti di cui al procedimento C-218/10, i giudici della prima sezione della Corte di giustizia Ue si sono espressi affermando che, nel concetto di “messa a disposizione di personale”, come richiamato nelle disposizioni della sesta direttiva Iva, si deve ricomprendere anche la messa a disposizione di personale autonomo. Quanto alla seconda questione pregiudiziale, infine, i togati europei si sono espressi affermando la sussistenza di un obbligo che, come riflesso delle disposizioni comunitarie, preveda l’adozione da parte degli Stati membri di misure volte a garantire la puntuale riscossione dell’iva in virtù del principio di neutralità fiscale.