Iscrizione al VIES e applicazione IVA: chiarimento Agenzia Entrate

L’iscrizione al VIES condiziona l’assoggettamento a IVA

L’Agenzia delle Entrate, nel videoforum del 18/01/2012, ha chiarito che il soggetto passivo che effettua acquisti intracomunitari, senza essere iscritto nell’archivio VIES, è tenuto a pagare l’IVA nello stato membro UE dove ha effettuato l’acquisto ed inoltre non può chiedere il rimborso dell’imposta, in quanto l’operazione viene equiparata ad un acquisto effettuato da un privato consumatore.

REVERSE CHARGE: inderogabile il regime di inversione contabile IVA

Fonte: sentenza Corte di giustizia UE del 15.12.2011 procedimento C-624/10 – su Fisco Oggi

Data: 16/12/2011

Autore: A. De Angelis

A stabilirlo la Corte di Giustizia europea che è stata interrogata su tre differenti questioni pregiudiziali ma collegate tra loro da un denominatore comune

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sul ricorso presentato dalla Commissione europea con cui si contesta il comportamento della Francia che, con apposite circolari amministrative, concedeva talune deroghe rispetto al regime comunitario in materia di imposta sul valore aggiunto. In particolare  la possibilità, nell’ambito dello svolgimento di operazioni imponibili Iva tramite soggetti non residenti nel territorio nazionale, di non applicare il regime di inversione contabile e addebitare l’imposta direttamente al soggetto tenuto a nominare un proprio rappresentante fiscale per ottemperare agli obblighi di natura tributaria.

Il procedimento pre-contenzioso

La Commissione UE nel rilevare il contrasto di taluni provvedimenti amministrativi adottati dalla Francia con la normativa in materia di IVA presentava opportune osservazioni. Le autorità francesi rispondevano alle obiezioni sollevate contro i provvedimenti amministrativi controversi di voler continuare ad applicare ai soggetti passivi non residenti il regime di deroga, cd. tolleranza amministrativa, alla disciplina comunitaria IVA in merito alla nomina di un rappresentante fiscale. Alla successiva richiesta di parere motivato, presentato dalla Commissione UE, il governo francese non forniva alcuna risposta e, di conseguenza, veniva sottoposta la questione dinanzi ai giudici della Corte.

Le questioni pregiudiziali

Il procedimento, relativo alla compatibilità della normativa amministrativa nazionale con il regime comune in materia di IVA, si articola in tre distinte ma collegate questioni pregiudiziali. La prima concerne sostanzialmente l’obbligo di nomina di un rappresentante fiscale per le operazioni imponibili compiute da soggetti non residenti nel territorio francese. La seconda riguarda l’assoggettamento agli obblighi ai fini IVA del soggetto non residente rispetto al titolare di partita IVA residente. La terza concerne il meccanismo di detrazione dell’IVA che deve essere tale da permettere la compensazione, tra IVA a credito e IVA a debito, per le operazioni imponibili assoggettate ad imposta per singoli soggetti. In altri termini, la questione riguarda se il soggetto residente che versi l’IVA in nome e per conto dei propri clienti possa detrarsi l’IVA assolta o debba necessariamente chiedere un rimborso.

Le argomentazioni dei giudici 

A difesa delle proprie ragioni le autorità francesi affermano che le disposizioni amministrative controverse hanno l’ardire di semplificare gli adempimenti in materia di IVA per scoraggiare comportamenti fraudolenti o di evasione fiscale. La prevista nomina di un rappresentante fiscale, infatti, ha il solo obiettivo di rendere più agevole l’espletamento degli adempimenti IVA relativi all’operazione commerciale imponibile tra soggetto non residente e cliente. La nomina di un rappresentante fiscale, sottolineano le autorità francesi, si rende necessaria anche se il soggetto non residente abbia solamente obblighi dichiarativi e questo ai fini di una migliore tracciabilità delle operazioni rilevanti ai fini fiscali. Quanto al confronto con il principio comunitario di neutralità fiscale, la regolamentazione amministrativa di cui alla causa principale seppur emanata in un ottica di semplificazione amministrativa, non vuole affatto disattendere e porsi in contrasto con tale principio. La direttiva 2000/65 ha abrogato quelle disposizioni comunitarie in materia di IVA che prevedevano la possibilità per gli Stati membri, di nominare dietro autorizzazione, un rappresentante fiscale. Al riguardo la Corte già si è espressa in passato pronunciandosi nel senso che non possa essere giustificata la scelta di nominare un rappresentante fiscale, contravvenendo al regime IVA comunitario, basando tale scelta sulla volontarietà da parte dei soggetti coinvolti. Inoltre, le disposizioni amministrative francesi sono tali da essere delle disposizioni che derogano al regime della inversione contabile nonostante la Francia abbia istituito tale sistema altrimenti noto come “reverse charge”. Quanto alla registrazione ai fini IVA dei soggetti non residenti in merito alle cessioni di beni o alle prestazioni di servizi tale adempimento non sembra plausibile in virtù proprio dell’istituzione del regime dell’inversione contabile e del fatto che comunque il soggetto non residente resta legalmente responsabile in quanto viene comunque identificato ai fini dell’imposta sul valore aggiunto in applicazione di specifiche disposizioni della sesta direttiva IVA. Infine, il riconoscimento della possibilità di portare a detrazione, da parte del soggetto non residente, anche l’IVA assolta per conto e in nome di clienti necessiti di una preventiva autorizzazione ai sensi della sesta direttiva Iva, art. 395, paragrafo 1. Pertanto, il soggetto non residente può comunque rivalersi attraverso l’attivazione di una procedura di rimborso.

Il giudizio della Corte

A conclusione della disamina eseguita sulla questione pregiudiziale presentata alla Corte, i giudici della ottava sezione si sono espressi dichiarando come non si possa contravvenire al regime comunitario in materia di IVA, direttiva del Consiglio 2006/112/CE, senza un espressa autorizzazione delle istituzioni comunitarie. Pertanto, le norme di natura amministrativa di cui alla causa principale, non possono introdurre misure in deroga al principio della inversione contabile e prevedere per il soggetto passivo non residente la nomina di un rappresentante fiscale nel territorio francese.

IVA: come sarà il futuro dell’imposta

Fonte: Assonime

Data: 15/12/2011

Nel documento COM (2011) 851 definitivo del 7 dicembre 2011, la Commissione UE ha reso note le caratteristiche fondamentali del futuro sistema dell’IVA ed ha indicato le aree di intervento prioritario delle modifiche all’attuale sistema.

Il documento fa seguito alla pubblicazione del Libro verde sul futuro dell’IVA” – COM(2010) 695 definitivo del 1° dicembre 2010), con il quale era stata aperta una consultazione pubblica con le parti interessate sulle regole su cui basare una riformulazione della disciplina dell’imposta.
Con l’attuale comunicazione la Commissione tiene conto delle oltre 1700 risposte a tale consultazione, conclusasi lo scorso 31 maggio, nonché dei pareri espressi in argomento dalle altre istituzioni europee.

ABBANDONO IMPOSIZIONE NEL PAESE DI ORIGINE

Per la riforma del sistema europeo dell’IVA, la Commissione UE ritiene che sia politicamente irrealizzabile l’impegno assunto nel 1967 di stabilire un regime definitivo basato sull’imposizione nel Paese di origine: si propone dunque di abbandonarlo, per concentrarsi invece su una efficace realizzazione di un sistema europeo dell’IVA basato sul principio della tassazione nel Paese di destinazione.

CARATTERISTICHE DEL NUOVO SISTEMA

Ad avviso della Commissione il nuovo sistema dell’IVA europea dovrà essere:

  • semplice, perché un soggetto passivo che opera all’interno dell’UE dovrebbe essere tenuto a rispettare un unico insieme di norme chiare e semplici, riunite in un codice europeo dell’IVA;
  • efficiente, in quanto l’introduzione di una base imponibile più ampia e l’attuazione del principio di tassazione in base all’aliquota ordinaria dovrebbero permettere un maggior gettito, mentre eventuali deroghe dovrebbero essere razionali e definite in modo uniforme;
  • solido e a prova di frode, ed è perciò necessario che le amministrazioni fiscali nazionali si concentrino sui comportamenti a rischio e sugli autori effettivi delle frodi.

ACCESSIBILITA’ DELLE INFORMAZIONI

La Commissione sottolinea come le parti interessate, nello loro risposte alla consultazione, considerino essenziale per garantire il rispetto delle norme il fatto di disporre di informazioni precise, affidabili e tempestive sui regimi IVA attualmente in vigore negli Stati membri. Con l’aiuto degli Stati membri, la Commissione realizzerà un portale web che fornirà informazioni in più lingue su questioni come la registrazione, la fatturazione, le dichiarazioni, le aliquote.

MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA DI GOVERNANCE

Le parti interessate, inoltre, auspicano che sia loro garantita una maggior partecipazione al processo di elaborazione e interpretazione della normativa europea in materia di IVA.

Esse hanno proposto l’istituzione di un forum in cui le autorità fiscali, la Commissione e i rappresentanti delle imprese possano scambiare opinioni su questioni pratiche legate all’applicazione dell’IVA.

La Commissione è favorevole a questa iniziativa, e si è dichiarata disponibile ad istituire questo forum nel corso del 2012.

Sempre nel 2012 la Commissione pubblicherà gli orientamenti del Comitato IVA sulla legislazione europea e le note esplicative della nuova legislazione prima della sua entrata in vigore, al fine di informare le imprese e di promuovere un’applicazione più coerente delle nuove norme.

STANDARDIZZAZIONE DEGLI OBBLIGHI IVA

Nel 2013 la Commissione proporrà che una dichiarazione IVA standardizzata sia disponibile in tutte le lingue e possa essere utilizzata facoltativamente dalle imprese. Lo stesso approccio potrebbe poi essere applicato ad altri obblighi come la registrazione o la fatturazione.

AMPLIAMENTO BASE IMPONIBILE

Atteso che la privatizzazione e la deregolamentazione hanno portato a situazioni in cui gli enti pubblici sono in concorrenza con le imprese private, la Commissione prenderà in considerazione l’eliminazione graduale delle esenzioni IVA esistenti su larga scala riguardanti questi enti (ad esempio nei settori dell’istruzione e della sanità) e valuterà l’opportunità di un approccio graduale verso la tassazione.

La Commissione proporrà, inoltre, un regime di tassazione IVA più neutro e più semplice per i servizi di trasporto di passeggeri, in quanto l’esito della consultazione ha confermato che, essendo i servizi di trasporto di passeggeri esenti in alcuni Stati membri in funzione del mezzo utilizzato, tale esenzione crea distorsioni della concorrenza nel mercato interno.

La Commissione analizzerà anche altre esenzioni che limitano la base imponibile e potrebbero creare distorsioni, allo scopo di determinare se le ragioni della loro previsione sono ancora valide.

RIESAME STRUTTURA DELLE ALIQUOTE

Le aliquote IVA saranno riesaminate in base alle seguenti linee guida:

  • abolizione delle aliquote ridotte che costituiscono un ostacolo al corretto funzionamento del mercato interno. Aliquote ridotte giustificate in passato potrebbero avere effetti distorsivi in quanto il contesto economico è nel frattempo cambiato;
  • abolizione delle aliquote ridotte su beni e servizi il cui consumo è scoraggiato da altre politiche comunitarie (ad es. su beni che danneggiano l’ambiente, la salute o il benessere);
  • beni e servizi simili dovrebbero essere soggetti alla stessa aliquota IVA avendo riguardo al progresso tecnologico (parità di trattamento tra prodotti – come, ad esempio, i libri – disponibili su supporto tradizionale e on line).

Nel 2012 la Commissione avvierà una valutazione della struttura delle aliquote IVA in vigore alla luce delle suddette linee guida, ed entro la fine del 2013 presenterà proposte al riguardo, dopo un’ampia consultazione delle parti interessate e degli Stati membri.

LOTTA ALLE FRODI

La Commissione garantirà e controllerà la piena attuazione delle misure di lotta alla frode e presenterà nel 2014 una relazione sulla loro efficacia e sulla necessità di ulteriori azioni.

IVA: varata Legge Comunitaria 2010

Il Senato ha definitivamente approvato mercoledi 30 novembre il DDL relativo alla Legge comunitaria 2010 contenente disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alla UE, nello specifico il recepimento delle Direttive 2008/117/CE (in vigore dal 1° gennaio 2010), 2009/69/CE, 2009/162/CE (in vigore dal 1° gennaio 2011).

Le novità più importanti – modifiche al Decreto IVA – riguardano:

  • il momento di effettuazione delle prestazioni di servizi scambiate con soggetti esteri,
  • l’importazione in sospensione d’imposta di beni destinati a proseguire verso altri stati membri,
  • le cessioni di gas, calore e freddo;
  • i criteri per il rimborso infrannuale IVA;
  • il settore nautico.

PRESTAZIONI DI SERVIZI CON L’ESTERO

In adeguamento alla Direttiva 2008/117/CE, le prestazioni generiche scambiate da operatori italiani con operatori esteri si considerano effettuate non all’atto del pagamento del corrispettivo, ma nel momento in cui sono ultimate, ovvero, se di carattere periodico o continuativo, alla data di maturazione dei corrispettivi, fermo restando l’effetto anticipatorio dell’eventuale pagamento anteriore.

Tali prestazioni, quando sono rese in via continuativa con durata ultrannuale e senza pagamenti nel relativo periodo, si considerano effettuate al termine di ciascun anno solare fino alla loro ultimazione.

Il nuovo criterio, valido sia per i servizi resi che ricevuti, si applicherà alle prestazioni con soggetti passivi stabiliti all’estero, sia intra che extra UE, dunque con un raggio d’azione più ampio di quello previsto dalla direttiva 117, che detta tale disciplina soltanto per le prestazioni generiche scambiate con operatori UE.

Per le prestazioni di servizi generiche ricevute da fornitori UE, il committente soggetto passivo IT, tenuto ad applicare l’IVA con reverse charge, sarà obbligato a integrare la fattura del fornitore, non dovrà più quindi emettere autofattura.

IMPORTAZIONI IN SOSPENSIONE IVA

In recepimento della Direttiva 2009/69/CE potranno essere importati in sospensione IVA i beni destinati a proseguire verso un altro stato UE, non solo “tal quali” come finora ma anche se trasformati o modificati, previa autorizzazione doganale; le condizioni per la sospensione dell’IVA (al fine di assicurare la tassazione a destinazione) sono:

  • l’importatore dovrà fornire il proprio numero di partita IVA, ed anche la partita IVA del soggetto stabilito nell’altro stato membro al quale i beni sono destinati,
  • a richiesta dell’autorità doganale, idonea documentazione che provi l’effettivo trasferimento dei beni nell’altro stato membro.

CESSIONI DI GAS

In recepimento della Direttiva 2009/162/CE, in materia di territorialità delle cessioni di gas mediante sistemi di gas naturale e delle cessioni di calore e di freddo mediante reti, vengono estesi i criteri speciali di localizzazione già previsti fino dal 2005 per le cessioni di gas mediante reti di distribuzione e energia elettrica.

RIMBORSO CREDITO IVA TRIMESTRALE

Il rimborso infrannuale IVA a partire dal 1° trimestre 2012 viene esteso anche ai contribuenti che effettuano, verso soggetti passivi esteri, le seguenti operazioni attive per un importo superiore al 50% dell’ammontare di tutte le operazioni effettuate:

  • prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali;
  • prestazioni di trasporto di beni e relative intermediazioni;
  • prestazioni di servizi accessorie ai trasporti e relative intermediazioni;
  • prestazioni di servizi quali operazioni creditizie, finanziarie, assicurative verso soggetti extra UE, o relative a beni destinati ad essere esportati fuori della UE.
In tal modo viene compensata la perdita del plafond relativa ai “servizi intra UE” ex art.40 DL 331/1993 in vigore fino alla fine del 2009.

SETTORE NAUTICO

Il regime di non imponibilità viene limitato solo alle navi contemporaneamente

  • destinate alla navigazione d’alto mare (esclusi quindi mare territoriale ed acque interne);
  • destinate all’esercizio di attività commerciali e della pesca

DECORRENZA

Gran parte delle novità scatteranno trascorsi 60 giorni dalla pubblicazione della legge nella Gazzetta Ufficiale, ad eccezione del settore nautico, le cui novità scattano immediatamente – con l’entrata in vigore della legge – per evitare la procedura d’infrazione in corso con la UE.

Si precisa però che, per il periodo pregresso, le disposizioni sopra richiamate possono essere invocate dal contribuente a proprio favore, data la supremazia della norma comunitaria e la sua entrata in vigore antecedente al recepimento disposto dal legislatore italiano.