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CM 21/D/2011: controlli sugli scambi intra UE e indagini finanziarie
L’Agenzia delle Dogane ha pubblicato sul proprio sito la CM 21/D/2011 in materia di controlli sugli scambi intracomunitari, ai sensi dell’art.34, co. 4, DL 41/1995: con Determinazione Direttoriale prot. n. 63763/RU del 4 luglio 2011 sono state stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni ex art. 34, co. 4, DL 41/1995, per quanto concerne in particolare la procedura per l’accesso di cui al numero 7) secondo comma art. 51 DPR 633/1972, la cui autorizzazione è rilasciata, per l’Agenzia delle dogane, dal Direttore Regionale (o Interregionale, o Provinciale).
Per tali attività, il co. 4 del suddetto art.51 DPR 633/1972 dispone che le richieste nonché le relative risposte, anche se negative, sono effettuate esclusivamente in via telematica, con le modalità stabilite da provvedimenti specifici in materia a firma del Direttore dell’Agenzia delle entrate.
Considerata, quindi, l’avvenuta emanazione dei provvedimenti regolanti il settore delle indagini finanziarie per via telematica, e tenuto conto dei principi e delle disposizioni del Codice dell’amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005), l’Agenzia delle Dogane (CM 21/D/2011) ha realizzato una apposita applicazione in ambito AIDA, denominata “Indagini finanziarie” al fine di consentire la gestione del flusso informativo delle richieste e delle relative risposte utilizzando la procedura telematica per l’invio delle richieste e delle risposte già in uso presso l’Agenzia delle Entrate.
La suddetta procedura, prima della sua estensione in esercizio, prevista a decorrere dal 1° settembre 2011, è stata positivamente sperimentata sia presso taluni Uffici delle dogane che con alcuni soggetti rappresentativi della platea dei destinatari delle richieste di indagini finanziarie.
La Circolare esamina in dettaglio i vari aspetti, quali:
- i presupposti per l’avvio delle indagini finanziarie
- l’iter di esecuzione delle indagini finanziarie
- la procedura di autorizzazione alle indagini finanziarie
- l’accesso alla procedura e le modalità operative
- la predisposizione delle richieste di indagini finanziarie
- l’utilizzo dei dati acquisiti con le indagini finanziarie
- gli adempimenti delle banche e degli altri intermediari finanziari
- le sanzioni in caso di inadempimento delle banche e degli altri intermediari finanziari
UE: La “messa a disposizione di personale” include i lavoratori autonomi
Fonte: Eutekne.info
Data: 29 giugno 2011
Autore: V. Cristiano
Con le Conclusioni presentate il 28 giugno 2011, procedimento C-218/10, l’Avvocato generale della Corte di Giustizia chiarisce la portata applicativa dell’articolo 9, n. 2, lett. e), della Direttiva 77/388/CEE (ora Direttiva 2006/112/CE).
In particolare, il giudice del rinvio chiede se:
- l’espressione “messa a disposizione di personale” comprenda anche la messa a disposizione di lavoratori autonomi, non in rapporto di dipendenza con l’impresa fornitrice;
- l’ordinamento processuale nazionale debba garantire che una medesima operazione (nel caso di specie una prestazione di servizi) venga assoggettata allo stesso trattamento fiscale, nei confronti non solo del soggetto passivo (prestatore del servizio), ma anche del relativo destinatario;
- quali sono i termini entro i quali il destinatario può procedere alla detrazione dell’imposta assolta a monte sulla prestazione ricevuta;
Sulla prima questione, il ragionamento dell’Avvocato generale si snoda attraverso tre passaggi:
- passaggio linguistico-sistematico: l’art. 9, n. 2, lett. e) citato utilizza in alcune versioni linguistiche il termine generico “personale” o termini corrispondenti, anziché un termine più specifico (esempio “lavoratore” o “dipendente”), e che tale termine generico, pertanto, non si riferisce necessariamente ai lavoratori con contratto di lavoro subordinato;
- passaggio di tipo oggettivo: viene indicato il perimetro applicativo della disposizione, evidenziando che la caratteristica principale di questo servizio potrebbe anche consistere nel fatto che “tale altro soggetto riceva personale o manodopera, a prescindere dalla natura del rapporto contrattuale tra il prestatore di tale servizio e le persone messe a disposizione”;
- passaggio di tipo normativo-comparativo: viene chiarito che il termine “personale” non ha necessariamente lo stesso significato che riveste in altre disposizioni della medesima Direttiva, né tantomeno in altri atti normativi dell’UE, dovendosi tener conto del contesto specifico di ciascuna disposizione in cui tale termine viene utilizzato (cfr. sentenze 9 marzo 2006 causa C-114/05, e 7 giugno 2005 causa C-17/03).
In altri termini, si deve “ricercare” se, in riferimento al caso prospettato, la caratteristica o lo scopo principale del servizio in questione consista nella “semplice” messa a disposizione di manodopera (nella specie conducenti di autotreni) a un soggetto passivo, oppure nella prestazione diretta di servizi di trasporto da parte del fornitore (in quest’ipotesi, i dipendenti o i lavoratori autonomi subcontraenti “vengono messi a disposizione nel contesto di tale servizio”). Senza dimenticare che, in detta ipotesi, vengono coinvolte varie operazioni distinte e autonome.
Ciò premesso, l’Avvocato generale conclude che la “messa a disposizione di personale” comprende anche la messa a disposizione di lavoratori autonomi, non in rapporto di dipendenza con il fornitore di tale servizio.
Sulla seconda questione, l’Avvocato, dopo aver rimarcato l’erroneo richiamo, da parte del giudice del rinvio, alla sentenza C-342/87 del 13 dicembre 1989, chiarisce che spetta, in linea di principio, all’ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro designare i giudici, nonché le autorità amministrative competenti e stabilire le modalità procedurali dei ricorsi giurisdizionali intesi a garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli in forza delle norme di diritto dell’Unione. In particolare, viene ribadito il rispetto ai principi di stampo comunitario, quale il principio di equivalenza e il principio di effettività.
In sintesi, non vi è alcun obbligo di coordinare i procedimenti amministrativi di modo che in ogni singolo caso le autorità interessate adottino una posizione uniforme in merito a disposizioni di diritto dell’Unione: il diritto dell’UE, in altri termini, non prevede l’automatica estensione della decisione relativa al luogo dell’imposizione e all’assoggettamento ad imposta adottata da un giudice nazionale in relazione alla posizione del prestatore del servizio anche ai destinatari di detto servizio.
Reg. 282/2011/UE: dal 1° luglio entrano in vigore le nuove disposizioni IVA
Fonte: Ateneoweb.com
Data: 29/06/2011
Il 1° luglio 2011 entra in vigore il Regolamento di Esecuzione n. 282/2011, che aggiorna il precedente Regolamento n. 1777/2005 e reca disposizioni di applicazione della Direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune dell’IVA.
Il Regolamento vuole superare la disomogenea interpretazione delle disposizioni comunitarie in materia di IVA da parte dei singoli Paesi UE, garantendo, attraverso linee interpretative comuni, un’applicazione uniforme dell’attuale sistema dell’IVA.
Le nuove disposizioni sono entrate in vigore il 12 aprile scorso ma, per espressa previsione normativa, trovano attuazione solo a partire dal 1° luglio 2011, senza retroattività; in particolare, il nuovo regolamento interviene in materia di:
- soggetti passivi IVA: si evidenzia la necessità di individuare in maniera unitaria la soggettività passiva e vengono previsti gli adempimenti dei soggetti passivi che sono in attesa di attribuzione del numero di identificazione Iva. La conoscenza dell’identificativo Iva del cliente è indispensabile per individuare la corretta regola di tassazione dei servizi;
- tassazione delle prestazioni di servizi: la partecipazione a conferenze e seminari e in generale l’accesso a manifestazioni culturali, artistiche, sportive scientifiche, è soggetta – a partire dal 1° gennaio 2011 – a tassazione nel luogo di svolgimento delle stesse;
- stabili organizzazioni: la semplice identificazione ai fini Iva non è sufficiente a configurare come tali un’organizzazione. La stabile organizzazione viene individuata in qualsiasi organizzazione, diversa dalla sede dell’attività economica, che sia caratterizzata da requisiti quali un grado sufficiente di permanenza e una struttura idonea in termini di mezzi umani e tecnici.