E-BOOK OPERAZIONI INTERNAZIONALI: online la versione 1.06

E’ disponibile sul sito del Commercialista Telematico l’e-book “OPERAZIONI INTERNAZIONALI”, versione 1.06 , sesto aggiornamento al  06/09/2011.

L’e-book conta ora oltre 360 pagine, rispetto alla prima uscita di 242 pagine.

Il prezzo dell’e-book è di 30,00 euro IVA inclusa

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In particolare nella versione 1.06 sono stati aggiornati:

– Cap. 1 (Introduzione e principi generali) con:

  • le aliquote IVA in vigore nella UE al 1° luglio 2011
  • il Reg. 282/2011/UE in vigore dal 1° luglio 2011
  • precisazioni dell’Agenzia Entrate (CM 37/E/2011) sulla Stabile Organizzazione e sul traffico di perfezionamento passivo;
  • precisazioni della CM 29/E/2011 ed altre risposte in tema di autofatturazione
  • la RM 80/E/2011 sul rappresentante fiscale
  • la RM 36/E/2011 e la Circolare Assonime n.13 del 02/05/2011 sull’applicazione del reverse charge per cellulari e componenti PC

– Cap. 2 (Esportazioni) con alcuni accorgimenti per gestire i rischi legati alle esportazioni, nonché con la trattazione delle procedure semplificate (domiciliata, semplificata, AEO, Esportatore autorizzato);

– Cap. 4 (Territorialità IVA prestazioni di servizi) con

  • chiarimenti della CM 37/E/2011
  • risposte delle CM 28/E/2011 e CM 29/E/2011 a diversi quesiti relativi alla territorialità

– Cap. 5 (Operazioni intra UE) con

  • la CM 39/E/2011 in materia di VIES
  • le indicazioni della CM 21/E/2011 in materia di controlli  e della CM 21/D/2011 in materia di indagini finanziarie e controlli sugli scambi intra UE
  • le attività di verifica poste in capo al prestatore del servizio ex Reg. 282/2011/UE in vigore dal 1° luglio 2011
  • le risposte della CM 28/E/2011 con la posizione dell’Agenzia delle Entrate in merito alla possibilità di effettuare alcune operazioni intra UE

– Cap. 6 (Sistema Intrastat), all’argomento viene dedicato un capitolo a parte per razionalizzare la trattazione e renderla più agevole:

  • ampliamento della trattazione delle rettifiche Intrastat

Cap. 7 (Triangolazioni) con le ultime sentenze della Cassazione in materia di non imponibilità in caso di trasporto del cessionario promotore

– Cap. 8 (Operazioni con Città del Vaticano e RSM) con il miglioramento della trattazione sulle operazioni con RSM

– Cap. 10 (Operazioni con i Paesi Black List) con le risposte

  • della CM 28/E/2011 a quesiti relativi all’obbligo di comunicazione;
  • della RM 71/E/2011 in merito ad alcune modalità di comunicazione

– Cap. 11 (Deposito doganale, accise, IVA) con:

  • risposte della CM 28/E/2011 sulla fatturazione delle spese di deposito IVA
  • integrazioni del Decreto Sviluppo alla disciplina dei depositi IVA

– Cap. 12 (Contenzioso doganale) con gli elementi da verificare nella bolletta doganale ai fini del controllo

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IVA Stabile organizzazione: rileva la partecipazione alle attività della casa madre

Fonte: eutekne.info

Autore: L. Cacciapaglia

Data: 22/08/2011

La partecipazione o meno della branch all’attività della casa madre è funzionale all’individuazione del debitore d’imposta

Per effetto del Regolamento del Consiglio UE n. 282/2011, il sistema dell’IVA ha trovato una definizione puntuale di “stabile organizzazione”, nozione decisiva al fine di valutare la territorialità delle operazioni in ambito comunitario .

Una delle situazioni più complesse a tale scopo si verifica laddove le operazioni siano effettuate dalla casa madre estera. In questo caso, infatti, con riferimento alle operazioni che coinvolgono esclusivamente soggetti passivi, occorrerà distinguere l’ipotesi in cui la stabile organizzazione partecipa alla cessione di beni o alla prestazione di servizi della casa madre da quella in cui ciò non avviene.
È necessario premettere che si considera che una stabile organizzazione nel territorio dello Stato membro in cui è dovuta l’IVA partecipi alle operazioni della casa madre allorché i mezzi tecnici o umani della stessa siano utilizzati dalla casa madre per operazioni inerenti alla realizzazione della cessione di beni o della prestazione di servizi imponibile effettuata in tale Stato membro, prima o durante la realizzazione di detta cessione o prestazione (art. 53 del Regolamento del Consiglio UE n. 282/2011). Non potrà aversi, invece, “partecipazione” nel senso sopra indicato allorché i mezzi della stabile organizzazione siano utilizzati unicamente per funzioni di supporto amministrativo, quali la contabilità, la fatturazione e il recupero crediti.

Tuttavia, laddove venga emessa fattura con il numero IVA della stabile organizzazione, si considera in ogni caso che quest’ultima abbia partecipato all’operazione della casa madre (art. 53 del Regolamento n. 282/2011).

Ebbene, in caso di cessioni di beni e/o di prestazioni di servizi rese nei confronti di soggetti passivi nazionali, se le operazioni sono effettuate direttamente dalla casa madre estera, senza la partecipazione della stabile organizzazione esistente nel nostro Paese, tutti gli obblighi IVA dovranno essere adempiuti dai cessionari o dai committenti in base al meccanismo del cosiddetto reverse charge ex art. 17, co.2, DPR 633/1972. Diversamente, se la stabile organizzazione partecipa alle operazioni della casa madre estera, debitore dell’IVA è il soggetto estero, il quale assolverà ai propri adempimenti attraverso la propria stabile organizzazione in Italia (si veda, al riguardo, la CM 37/E del 29 luglio 2011).

IVA a carico della branch per le operazioni “B2C”

La “partecipazione” o meno della stabile organizzazione ubicata in Italia all’operazione della casa madre estera non rileva più laddove le operazioni realizzate in Italia da quest’ultima abbiano come destinatari privati o soggetti non stabiliti in Italia. In quest’ultima ipotesi, infatti, la stabile organizzazione italiana dovrà provvedere a tutti gli adempimenti IVA, utilizzando una serie distinta di numerazione per le fatture non riferibili alle operazioni poste in essere attraverso la stabile organizzazione e gestendo, quindi, tali operazioni in contabilità separata (in tal senso la citata CM 37/E del 29 luglio 2011).

Analogo obbligo di contabilità separata in capo al soggetto nazionale sussiste, infine, con riferimento all’ipotesi di prestazioni di servizi territorialmente rilevanti in Italia rese da un soggetto italiano attraverso una propria stabile organizzazione all’estero.

Rappresentante fiscale e acquisti senza IVA: RM 80/E/2011

L’Agenzia delle Entrate, con [download id=”6683″], ha ribadito che anche dopo le modifiche all’art. 17 DPR 633/1972, il soggetto non residente identificato tramite rappresentante fiscale (v. anche [download id=”6685″]può effettuare acquisti senza applicazione dell’IVA beneficiando del plafond di esportatore abituale ai sensi dell’art. 8, co.2, DPR 633/1972.

L’Agenzia con la [download id=”6683″] ha fornito inoltre ulteriori precisazioni per il soggetto estero cedente identificato tramite rappresentante nel territorio dello stato .

IL CASO CONCRETO  

La società Alfa ha sede in Svizzera e  fa parte del gruppo multinazionale Beta. L’attività di Alfa consiste nell’acquisto dei prodotti di Beta presso i fornitori. Tali prodotti, stoccati in magazzini centrali situati in Stati europei (tra cui l’Italia) sono successivamente rivenduti alle società del gruppo incaricate della gestione dei negozi di vendita al dettaglio.

Per lo svolgimento della propria attività, Alfa effettua operazioni rilevanti territorialmente nel territorio dello Stato e, pertanto, per assolvere gli obblighi relativi a tali operazioni ha nominato un rappresentante fiscale ex art. 17, co. 3, DPR 633/1972.

In particolare, la società Alfa ha chiesto all’Agenzia se poteva acquistare beni o servizi senza addebito dell’IVA (plafond), ex art. 8, co. 2, DPR 633/1972, atteso che il Dlgs 18/2010, ha modificato la disciplina del rappresentante fiscale ex art. 17 DPR 633/1972.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che anche un soggetto passivo non residente, ma identificato ai fini IVA in Italia, tramite rappresentante fiscale (o anche direttamente ex art. 35-ter), può maturare il plafond e effettuare acquisti senza applicazione dell’imposta.

Coloro che effettuano esportazioni, ex art. 8, co. 2, DPR 633/1972, possono compiere acquisti senza IVA, nei limiti dei corrispettivi realizzati, per tali operazioni, nell’anno solare passato (ovvero nei 12 mesi precedenti), dietro presentazione di una lettera di intenti al proprio fornitore, a condizione che l’ammontare di quegli importi sia superiore al 10% del volume d’affari (art. 1, DL 746/1983, convertito in L. 17/1984).

In relazione alla maturazione del plafond, l’Agenzia ha precisato che il soggetto estero cedente, identificato nel territorio dello Stato, realizza un’operazione rilevante ai fini del plafond quando realizza:

  • esportazioni;
  • cessioni intracomunitarie;
  • cessioni di beni e/o prestazioni di servizi interni non imponibili (ex artt. 8–bis e 9) nei confronti di altri soggetti non residenti ovvero privati.

Diversamente, l’interessato non realizza alcuna operazione rilevante ai fini del plafond in caso di:

  • cessioni interne nei confronti di soggetti passivi residenti [o assimilati ex art. 7-ter, co. 2, lettere b) e c)];
  • servizi interni nei confronti di soggetti passivi residenti [o assimilati di cui all’art. 7-ter, co. 2, lettere b) e c)];

dal momento che in tali due ipotesi la qualifica di debitore d’imposta è assunta dal cessionario/committente, soggetto passivo stabilito in Italia (art. 17, co. 2, DPR 633/1972), che deve assolvere l’imposta mediante reverse charge.

Si precisa che anche fino al 2009 il soggetto non residente, tramite identificazione IVA in Italia, non maturava plafond per le operazioni attive rilevanti territorialmente in Italia, effettuate nei confronti di cessionari o committenti nazionali, in quanto si trattava, per la maggior parte, di operazioni imponibili, per le quali non c’erano comunque benefici in relazione allo status di esportatore abituale.

Il DLgs. 18/2010 non ha cambiato il regime dell’operazione, ma il debitore del tributo, che dal 2010, per le operazioni poste in essere da non residenti nel territorio dello Stato, è in ogni caso il cessionario o committente nazionale. Tale ultimo soggetto, infatti, deve assolvere agli obblighi IVA, con emissione di autofattura (o integrazione della fattura del prestatore), in luogo del soggetto non residente, pur se identificato in Italia.

INTRA UE: nuova CM 39/E/2011 sul sistema VIES

Fonte: Eutekne.info

Data: 02/08/2011

Autori: S. Cerato e M. Bana

L’Agenzia delle Entrate, con la [download id=”6681″], ha fornito alcune nuove precisazioni, con particolare riferimento alle modalità di iscrizione nell’archivio VIES, nonché alle procedure di diniego o revoca all’inserimento nello stesso. In primo luogo, è stato ribadito che la volontà di effettuare operazioni intracomunitarie deve essere manifestata, qualora ivi intenzionati, anche da parte di alcune particolari categorie di contribuenti, ancorché non soggetti passivi: è il caso, ad esempio, degli enti che non svolgono alcun tipo di attività commerciale, neppure in via secondaria, tenuti a identificarsi ai fini IVA in quanto hanno superato il limite di 10.000 euro relativo agli acquisti intracomunitari, ovvero hanno optato per l’applicazione dell’IVA in Italia, ex art. 38, co. 5, lett. c), DL 331/1993 (circolare Assonime n. 16/2011).

L’Amministrazione finanziaria ha, inoltre, sciolto un dubbio posto dall’Associazione delle spa, ovvero i criteri compilativi che devono essere adottati, in sede di inizio dell’attività, da parte dei contribuenti che effettuano solo prestazioni di servizi UE soggette ad imposizione nel luogo del committente (art. 7-ter DPR 633/1972): è stato chiarito che devono redigere anch’essi il campo “Operazioni intracomunitarie” del quadro I dei modelli AA7 o AA9, indicando il presunto volume di tali fattispecie che si ipotizza di porre in essere.

La [download id=”6681″] ha altresì ribadito che i soggetti già titolari di partita IVA, non ancora inclusi nel VIES, devono manifestare la propria volontà, mediante un’apposita istanza – di cui il documento di prassi produce un possibile schema, analogamente a quello riguardante un’eventuale e successiva rinuncia – da presentare a un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate, ovvero alla struttura della Direzione Regionale competente per il controllo, nel caso di contribuenti con un volume d’affari, ricavi o compensi di almeno 100 milioni di euro (provv. nn. 189362/2010 e 54291/2009). L’istanza in parola può essere trasmessa mediante raccomandata, oppure con messaggio di posta elettronica certificata sottoscritto digitalmente dal contribuente, o sottoscritto e presentato dallo stesso tramite copia per immagine dell’istanza firmata, unitamente a copia fotostatica, non autentica, di un documento d’identità del dichiarante: quest’ultima deve essere allegata anche nel caso di ordinaria spedizione attraverso il servizio postale.

La [download id=”6681″] ha poi confermato che, nei 30 giorni successivi alla data di attribuzione della partita IVA o in quella diversa di ricezione dell’istanza, gli Uffici territorialmente competenti devono effettuare l’analisi di rischio del contribuente, propedeutica all’inserimento nel VIES (provv. nn. 188381 e 188376/2010), fermi restando i successivi controlli da svolgersi entro 6 mesi – termine prorogato al 31 dicembre 2011 per i contribuenti inclusi automaticamente – e quelli di ulteriore monitoraggio periodico.

In relazione a un ulteriore dubbio posto dall’Associazione delle spa, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che eventuali operazioni intracomunitarie effettuate nei 30 giorni riservati ai controlli propedeutici all’inclusione nel VIES, così come dopo il diniego o la revoca, non rientrano nel regime fiscale degli scambi intracomunitari, ma in quello ordinario e, quindi, sono soggette a imposizione in Italia. Eventuali violazioni, compiute dopo l’emanazione della circolare in commento, saranno passibili di sanzioni ex art. 6 DLgs. 471/1997: è stato, quindi, recepito il principio di affidamento e buona fede del contribuente prospettato nella circolare Assonime n. 16/2011, così come quello secondo cui gli effetti del provvedimento di revoca decorrono dalla data di emissione dello stesso.

Nessuna deroga per i soggetti risultanti da operazioni straordinarie

La [download id=”6681″] ha, inoltre, precisato che non sono previste specifiche deroghe con riferimento ai soggetti risultanti da operazioni straordinarie, anch’essi soggetti alle normali procedure di controllo ai fini dell’inserimento nel VIES, se non nei termini della facoltà di richiedere un’anticipazione della valutazione del rischio, rispetto alla manifestazione della volontà di effettuare operazioni intracomunitarie. Così facendo, sarà possibile ottenere una certificazione equivalente all’inclusione nel VIES, utile all’immediata operatività in ambito UE, anche se la materiale inclusione nell’archivio avverrà soltanto successivamente.

L’Agenzia delle Entrate ha, infine, fornito alcune indicazioni di carattere operativo: ai fini dell’inserimento automatico nell’archivio, sono stati considerati gli elenchi INTRASTAT 2010 presentati entro il 26 gennaio 2011, con l’effetto che – in relazione al periodo d’imposta 2009 – non rilevano quelli trasmessi a gennaio 2009, con riferimento alle operazioni effettuate nel 2008.