INTRASTAT: omessa presentazione e dichiarazione fraudolenta

Si segnala la seguente sentenza della Cassazione, nr. 8962 del 08/02/2011, in cui si stabilisce che l’omessa presentazione degli elenchi Intrastat non costituisce di per sè reato di dichiarazione fraudolenta (ex art.3 D.Lgs 74/2000): il reato in questione infatti scatta solo se viene accertata nei confronti del fisco la frode.

La frode infatti – precisa la Suprema corte – si ha quando il contribuente indichi nella dichiarazione annuale importi inferiori a quelli effettivi o elementi passivi fittizi (che  superino gli importi ivi indicati), inoltre è anche necessario il dolo specifico del fine di evadere le imposte sui redditi o sull’IVA, e che ciò avvenga sulla base di una falsa rappresentazione  delle scritture contabili e che il soggetto si sia avvalso di mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l’accertamento della falsa rappresentazione.

Quindi omettere la presentazione dell’Intrastat configura un illecito amministrativo, non essendo sufficiente di per sè ai fini del reato di dichiarazione fraudolenta.

La sentenza in questione riguarda una attività di importazione di auto dalla Germania.

Paesi e Territori appartenenti alla UE: Aliquote IVA al 1° gennaio 2011

Il territorio dello Stato ai fini IVA è il territorio della Repubblica Italiana tranne:

–          il Comune di Livigno;

–          il Comune di Campione d’Italia;

–          le acque italiane del lago di Lugano.

Questi nell’applicazione dell’IVA sono considerati Paesi terzi, sia per quanto riguarda le cessioni di merci che per la prestazione di servizi.

Appartengono al territorio dello Stato anche i punti franchi, i depositi franchi e altri analoghi luoghi considerati extraterritoriali ai fini doganali.

Il territorio dello Stato comprende:

  • lo spazio terrestre compreso entro i confini politici;
  • lo spazio aereo sovrastante;
  • le acque territoriali entro le 12 miglia marine (1 miglio marino = 1852 metri);
  • le acque comprese fra golfi, baie e insenature i cui punti estremi distino tra loro non più di 24 miglia marine;

Inoltre per:

  • Prestazioni a bordo di aerei e navi : appartengono al territorio dello Stato le navi e gli aeromobili italiani in navigazione in acque o spazi aerei internazionali ( cod. nav.);
  • Navi in alto mare: territorio dello Stato di appartenenza; il potere di governo dello Stato di bandiera si esercita sulle navi ovunque si trovino e quindi anche in acque adiacenti a Stati esteri e negli stessi porti stranieri (diritto internazionale);
  • Aerei italiani in luogo o spazio non soggetto alla sovranità di alcuno Stato: è territorio italiano (cod. nav.)

NB: La Repubblica di San Marino e Città del Vaticano sono due Stati Esteri che si trovano nel territorio italiano.

Il territorio Comunitario è composto dai seguenti Paesi e territori (si riportano per comodità nella tabela che segue anche i codici ISO dei Paesi UE, la data di ingresso nella UE, i territori inclusi ed esclusi, le aliquote IVA vigenti in ciascun Paese – agg. gennaio 2011 – ed infine la divisa utilizzata):

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Trovate una trattazione approfondita della materia nell’e-book dello Studio “Operazioni Internazionali 1.05”, 337 pagine aggiornato al 01/03/2011, in vendita sul sito del Commercialista Telematico.

>>>> Scarica gratuitamente l’indice e le prime 25 pagine dell’e-book

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E-BOOK OPERAZIONI INTERNAZIONALI: online la versione 1.05

E’ disponibile sul sito del Commercialista Telematico l’e-book “Operazioni Internazionali”, versione 1.05 , quinto aggiornamento al  01/03/2011, stante il gettito continuo di novità legislative e di prassi.

L’e-book conta ora oltre 330 pagine, quasi 100 pagine in più della prima uscita (242 pagine).

In particolare sono stati aggiornati:

–  CAP.1 (Introduzione e principi generali) con:

  • gli interventi previsti dal DDL presentato il 9 febbraio (N.B.: dovranno diventare un D.Lgs) sull’adeguamento dell’IVA interna alle normative UE;
  • la decisione del Consiglio UE del 22/11/2010 sul reverse charge per cellulari e dispositivi elettronici,
  • la RM 140/E/2010 sulla regolarizzazione delle operazioni in ipotesi di mancata applicazione del reverse charge.

–  CAP.2 (Esportazioni) con lobbligo di presentazione delle EXS in vigore dal 1° gennaio 2011;

–  CAP.3 (Importazioni) con l’obbligo di presentazione delle ENS in vigore dal 1° gennaio 2011;

–  CAP.4 (Territorialità IVA prestazioni di servizi) con le novità in vigore a partire dal 1° gennaio 2011 sui servizi culturali e fieristici;

–  CAP. 5 (Operazioni intra UE) con

  • i provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate che limitano l’accesso al sistema VIES e quindi alla possibilità di effettuare operazioni intra UE,
  • i moduli di richiesta/revoca autorizzazione ad operare intra UE;

–  CAP. 8 (Rimborsi IVA non residenti) con l’aggiornamento della tabella delle spese rimborsabili;

–  CAP. 9 (Operazioni con i Paesi Black List) con:

  • la RM 121/E/2010 che  chiarifica in merito all’obbligo di comunicazione di stabili organizzazioni in paesi Black List,
  • la CM 2/E/2011 che fornisce diverse risposte a quesiti relativi al nuovo obbligo;
  • inoltre sono stati rielaborati la lista dei Paesi e Territori Black List con il Codice Paese (es. 071 Svizzera) per un rapido inserimento nei modelli di comunicazione
  • lo scadenzario aggiornato per il 2011
CAP. 10 (Deposito doganale, accise, IVA) con l’entrata in vigore, a partire dal 1° gennaio 2011, dell’e-AD, che sostituisce la bolla cartacea DAA per le accise.
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Il prezzo dell’e-book è di 25,00 euro + IVA.


INTRA UE: modifiche alla disciplina IVA per adeguamento alle direttive UE

Il Governo ha varato un DDL, esaminato e approvato dal Consiglio dei ministri del 9/2/2011, volto a recepire misure recentemente emanate dalla UE.

In particolare sono previste le seguenti modifiche (si illustrano 4 dei 6 articoli del DDL in quanto gli ultimi due non riguardano la materia di questo sito):

  1. Art. 8-bis DPR 633/1972 :viene riscritto per limitare la non imponibilità alle sole navi adibite alla navigazione d’alto mare e a tutte quelle adibite alla pesca costiera e alle operazioni di salvataggio e assistenza in mare (adeguamento agli artt. 148, 371, all’Allegato X della Direttiva 2006/112/CE);
  2. Effettuazione servizi intra UE: vengono modificati il momento di effettuazione (articolo 6, commi 3 e 5 del Dpr 633/1972) dei servizi intracomunitari B2B (prestazioni generiche ex art.7 – ter DPR 633/1972) collegandolo al momento di effettuazione ex art.63 Direttiva 2006/112/CE, l’autofatturazione (articolo 17, comma 2 del Dpr 633/729 che viene equiparata all’integrazione prevista per le operazioni intra UE (articoli 46 e 47 DL 331/1993), e le disposizioni riguardanti i rimborsi (articolo 38bis DPR 633/1972).
  3. Prodotti energetici (gas, energia elettrica, ecc.): tassazione nel luogo di destinazione dell’operazione, sia per le cessioni (articolo 7 bis, comma 3 DPR 633/1972) sia per le prestazioni relative alle concessioni di accesso (articolo 7 septies, lett. g) DPR 633/1972). Vengono adeguate le disposizioni sull’importazione di tali prodotti (art. 68 DPR 633/1972) e sulle operazioni intracomunitarie (artt. 38 e 41 DL 331/1993). Il regime di non imponibilità (art.72, comma 3)  DPR 633/1972) viene ampliato agli enti comunitari che godono dei privilegi di cui al Protocollo sui privilegi delle Comunità Europee 8 aprile 1965.
  4. Beni importati in prosecuzione verso altro Stato UE: viene recepita la Direttiva 2009/69/CE quanto alle modifiche sulle procedure di esenzione delle «importazioni con prosecuzione» dei beni a destinazione di un altro Stato Ue (art. 67 DPR 633/1972), nel senso che il regime di sospensione IVA sulle importazioni destinate ad uno Stato UE è concesso solo se l’importatore può dare prova dell’avvenuto trasferimento delle merci nell’altro Stato UE

Tali modifiche confluiranno in un Decreto Legislativo che modificherà il DPR 633/1972 (Decreto IVA) e il DL 331/1993.