DOGANA: REX nuovo modulo registrazione esportatori

Nuovo modulo di registrazione degli esportatori nel sistema REX. 

Il Reg. UE 2018/604 della Commissione (GUUE L 101 del 20 aprile 2018), che modifica alcune parti del Reg. UE 2015/2447 (modalità di applicazione di talune norme del Codice doganale dell’Unione – CDU), chiarisce alcuni aspetti procedurali dell’applicazione del sistema REX (esportatore registrato) nell’ambito dei regimi preferenziali bilaterali, con la revisione di disposizioni esistenti e l’introduzione di nuove norme in materia di origine preferenziale (Titolo II, Capo 2, Sottosezione 2):

Le novità che si vanno a illustrare rappresentano l’ultimo step di implementazione del nuovo sistema dopo i precedenti:

  • dal 1° gennaio 2017 il REX si applica nell’ambito del Sistema delle preferenze generalizzate (SPG), cioè nei casi in cui l’UE applica unilateralmente preferenze tariffarie ai prodotti originari di Paesi in via di sviluppo;
  • dal 21 settembre 2017 anche nel contesto delle preferenze bilaterali in occasione della provvisoria entrata in vigore dell’accordo commerciale UE/Canada (CETA).

Le novità sono le seguenti:

modifica dell’art. 68 “Registrazione degli esportatori fuori dall’ambito dell’SPG dell’Unione”:

  • indica le disposizioni delle sottosezioni dedicate all’origine preferenziale in ambito SPG, applicabili agli accordi bilaterali in materia di registrazione (art. 68, par. 1), ove prima vi si rimandava in toto con l’indicazione di un’applicazione mutatis mutandis;
  • elimina le disposizioni transitorie valide sino al 31 dicembre 2017, che permettevano di operare mediante lo status di “esportatore autorizzato” anche al fine di poter attestare l’origine preferenziale secondo le disposizioni REX;
  • riconosce l’esenzione dalla prova dell’origine, nella misura in cui un regime preferenziale lo consenta all’UE e alle condizioni da esso previste (ad es. piccole spedizioni tra privati prive di carattere commerciale);
  • ammette la dispensa dal requisito della firma di un documento relativo all’origine, a condizione che essa sia consentita dal protocollo di origine dell’accordo commerciale bilaterale (art. 68 par. 7), ed anche l’art. 92 statuisce che “l’esportatore non è tenuto a firmare l’attestazione di origine”.

Nuovo modulo di domanda REX.

modifica dell’art. 69 “Sostituzione del documento relativo all’origine rilasciato o compilato fuori dall’ambito SPG”:

  • è stato inserito il nuovo allegato 22-06 bis, contenente il modulo di domanda che gli esportatori UE devono utilizzare per potersi registrare nel sistema REX; l’allegato 22-06 era riservato alla registrazione degli esportatori ai fini dell’SPG, mentre negli altri casi (come per il Canada) l’Agenzia Dogane aveva diffuso un allegato 22-06, in una versione adattata e applicabile in via transitoria.

Origine

Nuovo art. 69-bis “Origine preferenziale dei prodotti ottenuti dalla trasformazione delle merci aventi carattere originario preferenziale”:

  • dispone che, con alcune importanti eccezioni, l’assoggettamento al regime di perfezionamento attivo di merce non UE ma avente carattere di origine preferenziale non pregiudica il trattamento preferenziale dei prodotti trasformati, al momento della loro immissione in libera pratica. La norma, in deroga rispetto all’intero regolamento, ha efficacia retroattiva dal 1° maggio 2016 (data di entrata in vigore del CDU): da tale data il regime di trasformazione sotto controllo doganale – che già prevedeva tale possibilità – è stato fuso con il regime di perfezionamento attivo, essa ha lo scopo di evitare agli operatori economici impatti negativi conseguenti alla fusione dei due regimi.

Il regolamento è in vigore dal 21 aprile 2018, e si attendono indicazioni operative dell’Agenzia Dogane.

INTRASTAT: software periodicità 2018

La periodicità Intrastat è cambiata a partire dal 2018, come già dibattuto ampiamente in precedenti articoli, che possono essere recuperati ai seguenti link:

A questo proposito è stata aggiornata, nell’ambito del prodotto UTILITY PACK INTRASTAT, l’utility in excel Verifica periodicità Intrastat, allo scopo di renderla fruibile agli operatori alla luce delle nuove normative. L’utility può servire anche da promemoria per tenere sotto controllo, in modo semplice ed efficace, gli importi delle operazioni intracomunitarie effettuate (cessioni di beni, servizi resi, acquisti di beni, servizi ricevuti). Inoltre, rispetto alla versione precedente dell’utility, sono state eliminate tutte le macro in quanto inutili.

L’utility pack contiene quindi:

  1. Scadenzari Intrastat fino al 2018
  2. Modelli facsimile delega
  3. Tabella per la compilazione degli Intrastat servizi.
  4. Verifica periodicità (AGGIORNATO!)
  5. Documentazione di riferimento: normativa e prassi in formato (agg. febbraio 2018)
  6. Rinnovo certificati firma Agenzia Dogane (agg. febbraio 2018)

Vai alla

>>> UTILITY PACK INTRASTAT (prodotto aggiornato!)

INTRA UE: Cessione intra UE valida anche senza iscrizione al VIES del cessionario

La Cassazione, con ordinanza n. 10006/2018 del 24/04/2018, ha stabilito che l’assenza di iscrizione al VIES del cessionario non fa venir meno dell’effettività della cessione intra UE, nè il corrispondente regime di non imponibilità IVA, a meno che si tratti di un caso di frode.

Tale principio è stato affermato dalla Corte di Giustizia UE (causa C-21/16 del 9/2/2017): ai fini della realizzazione di una cessione intra UE, rilevano esclusivamente le condizioni sostanziali previste dalla normativa di riferimento, mentre l’iscrizione al VIES del soggetto passivo UE rappresenta solamente un requisito “formale” e non risulta quindi rilevante.

Quali sono i requisiti sostanziali della cessione intra UE?

Essi sono definiti ex art. 138, par. 1 direttiva 2006/112/CE (recepito dall’art. 41 comma 1 DL 331/1993 in Italia) e sono i seguenti:

  1. status di “soggetto passivo IVA” sia del fornitore che dell’acquirente;
  2. i beni devono essere trasportati o spediti al di fuori del territorio dello Stato di partenza verso un altro Stato dell’Unione europea;
  3. carattere oneroso della cessione di beni effettuata.

Dunque, se sono presenti i requisiti sostanziali sopra descritti, la non imponibilità IVA dell’operazione può essere messa in discussione solo se:

  • il cedente abbia intenzionalmente partecipato a una frode fiscale
  • la violazione del requisito formale dell’iscrizione al VIES abbia l’effetto di impedire che sia fornita la prova certa del sussistere dei requisiti sostanziali.

Vedi anche:

INTRASTAT: mensili di febbraio alla scadenza

Il 26 marzo 2018 scade l’INTRASTAT per i soggetti mensili relativi al periodo di febbraio 2018.

A partire dal 1° gennaio 2018, si applicano le semplificazioni ex provv. Agenzia Entrate n. 194409 del 25/09/2017, le cui novità, ampiamente dibattute in precedenza, interessano principalmente i modelli INTRASTAT acquisti (INTRA-2 bis e INTRA-2 quater), ma anche i modelli cessioni (INTRA-1 bis e INTRA-1 quater).

RIEPILOGO DELLE NOVITA’

Di nuovo un veloce riepilogo:

  • gli acquisti intracomunitari di beni  (INTRA-2 bis)e le prestazioni di servizi ricevute da soggetti passivi IVA UE (INTRA-2 quater) hanno valenza esclusivamente statistica;
  • valenza esclusivamente statistica del modello INTRA-2 bis non significa che questo debba essere compilato con i soli dati “statistici”, ma che, fermo restando l’obbligo di compilare la parte “fiscale” del modello, le informazioni sono richieste solo per finalità statistiche.
  • A causa di tali finalità, gli acquisti intracomunitari di beni non devono più essere riepilogati con riferimento al periodo di registrazione, ma al periodo in cui i beni arrivano nel territorio italiano (v. comunicazione Agenzia Dogane 20 febbraio 2018 n. 18558);
  • sono quindi escluse dal modello INTRA-2 bis tutte le operazioni di acquisto in cui i beni non entrano nel territorio dello Stato, come le operazioni triangolari con soggetto italiano promotore dell’operazione.

SOGLIE

Sono obbligati alla presentazione coloro che, nei quattro trimestri precedenti hanno realizzato, su base trimestrale, un ammontare di operazioni superiore alle seguenti soglie:

  • acquisti intracomunitari di beni >= a 200.000 euro (il precedente limite era pari a 50.000 euro) – sotto tale soglia, non c’è obbligo ma facoltà di presentazione.
  • prestazioni di servizi ricevute >= a 100.000 euro (il precedente limite era pari a 50.000 euro) – sotto tale soglia, non c’è obbligo ma facoltà di presentazione (l’aspetto della facoltatività è stato chiarito dalle istruzioni alla compilazione degli elenchi, det. Agenzia Dogane 8 febbraio 2018 n. 13799).

Per le operazioni attive:

  • per le cessioni intracomunitarie di beni e le prestazioni di servizi rese resta confermato l’importo di 50.000 euro trimestrali (DM 22 febbraio 2010)
  • per le cessioni intracomunitarie di beni, a partire dal 2018 l’indicazione dei dati statistici è obbligatoria per i soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti, cessioni intracomunitarie >= a 100.000 euro su base trimestrale; altrimenti possono indicare i soli dati “fiscali” (colonne da 1 a 6) come i trimestrali.

Si ricorda infine nuovamente che dal 2018:

  • la verifica in ordine al superamento delle soglie deve essere effettuata in modo distinto per ogni categoria di operazioni;
  • il superamento della soglia per una singola categoria non incide sulla periodicità relativa alle altre tre categorie.

Vedi anche

>>> UTILITY PACK INTRASTAT (prodotto in aggiornamento!)