INTRASTAT: periodicità e soglie precisazioni delle Dogane

L’Agenzia Dogane con la Nota n. 18558 del 20/02/2018 fornisce un riepilogo delle novità e ulteriori precisazioni sull’INTRASTAT, dopo il provvedimento 194409/2017 e la determinazione dell’8/2/2018:

  • cambio di periodicità per gli INTRA acquisti: pur restando fermo il principio ex art. 2 co. 4 DM 22 febbraio 2010 (nel caso di superamento della soglia nel corso di un trimestre, il cambio di periodicità decorre dal mese successivo a quello in cui la soglia prevista ai fini statistici è stata superata), nella nota si chiarisce come la presentazione degli elenchi riepilogativi relativi ai mesi precedenti sia facoltativa. Si tratta di un chiarimento importante, dato che la norma prevedeva che in tale circostanza si dovesse presentare gli elenchi INTRASTAT per i periodi mensili già trascorsi. Resta il dubbio se tale facoltà sia riservata ai soli acquisti intracomunitari di beni oppure anche alle prestazioni di servizi ricevute (l’Agenzia Dogane richiama in nota la sezione 1 del Titolo II delle nuove istruzioni dell’8 febbraio scorso, riferita ai soli modelli INTRA-2 bis e non anche ai servizi. Sul punto, forse, potrebbe essere necessario un ulteriore chiarimento).
  • Verifica del superamento delle soglie, l’Agenzia Dogane conferma il provvedimento 194409/2017: la verifica va operata distintamente per ciascuna categoria di operazioni (“le soglie operano in ogni caso in maniera indipendente e il superamento della soglia per una categoria non incide sulla periodicità relativa alle altre tre categorie di operazioni”).
  • Modello INTRA-2 bis:
    • c’è un nuovo criterio di rilevazione degli acquisti intracomunitari di beni, sulla base di quanto già contenuto nelle istruzioni recentemente aggiornate. Dato l’interesse statistico del dato raccolto, gli acquisti di beni devono essere riepilogati nel periodo in cui essi arrivano nel territorio italiano. Questo il motivo per il quale, nelle istruzioni alla compilazione degli elenchi, viene precisato che devono ritenersi escluse dalla rilevazione tutte le operazioni commerciali di acquisto di beni che non entrano fisicamente in Italia. Si tratta del criterio sinora adottato, ex art. 6 DM 22/02/2010, per le sole rilevazioni aventi natura esclusivamente statistica (tipicamente, nell’ipotesi di movimentazioni di beni in entrata in Italia a scopo di lavorazione), mentre per gli INTRA-2 a valenza fiscale venivano riepilogati i dati delle operazioni registrate. Partendo dal presupposto che le modifiche dovrebbero muovere da un’ottica di semplificazione, il nuovo criterio – difforme da quanto previsto per il modello INTRA-1 bis (cessioni di beni), per il quale permane principalmente il momento di registrazione della fattura – potrebbe non agevolare gli operatori che sono tenuti alla compilazione del modello (su base trimestrale).
    • è facoltativa la presentazione degli elenchi per tutti i soggetti per i quali l’ammontare totale trimestrale degli acquisti intracomunitari sia stato inferiore, per almeno uno dei quattro trimestri, a 200.000 euro, ma le Dogane precisano che, nel caso in cui si opti per la presentazione, dovranno essere compilate le colonne da 1 a 5, pur avendo il modello esclusivamente valenza statistica.
  • INTRA-1 bis se le spedizioni superano i 20.000.000 €: resta l’obbligo di indicare negli elenchi INTRASTAT anche i dati relativi al valore statistico, alle condizioni di consegna e al modo di trasporto delle merci, per i soggetti che hanno realizzato nell’anno precedente, o presumono di realizzare nell’anno in corso, un valore delle spedizioni > 20.000.000 € (al calcolo di questa soglia concorre l’ammontare delle spedizioni di merci al di fuori del territorio dello Stato, escluse le operazioni triangolari in cui promotore è il soggetto italiano).

VEDI ANCHE: >>> UTILITY PACK INTRASTAT

INTRASTAT: come opera la nuova periodicità 2018

Periodicità Intrastat 2018

Secondo il provvedimento dell’Agenzia Entrate n. 194409/2017 , ai fini della verifica del superamento delle soglie per la presentazione degli elenchi INTRASTAT con periodicità mensile o trimestrale, il controllo va fatto distintamente per ogni categoria di operazioni e le soglie “operano, in ogni caso, in maniera indipendente: il superamento della soglia per una singola categoria non incide sulla periodicità relativa alle altre tre categorie di operazioni”. Secondo Assonime (circolare n. 6 del 16/02/2018) il criterio riguarda sia le nuove soglie, riferite agli acquisti intracomunitari di beni e ai servizi ricevuti, sia quelle già previste per la determinazione della periodicità degli elenchi riferiti alle cessioni di beni e ai servizi resi. Questo implica un cambiamento rispetto al passato, nel modo che segue.

Come funzionava la periodicità in precedenza (CM 14/E/2010)

Non è più valida quindi l’interpretazione fornita dalla CM 14/E/2010 rispetto all’art. 2 DM 22 febbraio 2010, secondo cui il superamento delle soglie doveva essere accertato distintamente per l’elenco delle cessioni di beni e prestazioni di servizi, da un lato, e per l’elenco degli acquisti di beni e dei servizi ricevuti, dall’altro.  Secondo la CM 14/E/2010, infatti, il superamento di una sola categoria (es. cessioni di beni) determinava l’obbligo di presentazione mensile anche per i servizi resi. Ad es. si supera la soglia di 50.000 euro trimestrali per le cessioni di beni, si diventava mensile anche per i servizi. Era una scelta che aveva un senso e rendeva più facile il controllo della periodicità.

Come funziona con il nuovo provvedimento

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DOGANA: guida al rinnovo certificati di firma digitale agenzia Dogane

I certificati di firma digitale dell’Agenzia Dogane vanno rinnovati ogni 3 anni.

I certificati di firma sono quei file (che di solito si chiamano keystore.ks o keystore.p12) con cui l’utente firma digitalmente il file da inviare all’Agenzia dogane.

Le credenziali dell’agenzia dogane sono un’altra cosa (un nome utente e una password, non sono un file) e servono invece per entrare nell’area riservata del Servizio Telematico Doganale dove poi si procederà a trasmettere i file firmati coi certificati di firma di cui sopra.

Per il rinnovo dei certificati di firma digitale abbiamo predisposto un mini E-BOOK per sbrigare tutta la procedura in meno di 30 minuti e tenere come promemoria anche quando il sito dell’assistenza delle dogane non funziona.

Aggiornato al 16/02/2018

>>> RINNOVO CERTIFICATI DI FIRMA DIGITALE AGENZIA DOGANE 2.0

INTRASTAT: sanzioni INTRASTAT 2018

Aggiornamento su SANZIONI INTRASTAT – febbraio 2018

In vista delle modifiche intervenute sulla presentazione dei modelli INTRASTAT, aggiorniamo gli aspetti sanzionatori.

Le le violazioni in materia possono riguardare sia la presentazione dei modelli Intrastat e i dati riepilogati ai fini fiscali, sia i soli dati statistici.

Ex art.11 co.4 D.Lgs. 471/1997 sono sanzionabili:

  • omessa presentazione degli elenchi riepilogativi,
  • incompleta, inesatta o irregolare compilazione,

Non sono, invece, sanzionati:

  • correzione spontanea dei dati inesatti e l’integrazione dei dati mancanti,
  • correzione dei dati inesatti e l’integrazione dei dati mancanti entro il termine di 30 giorni dalla richiesta dei competenti uffici doganali.

Vale il seguente schema:

VIOLAZIONI E SANZIONI

  • Omessa presentazione INTRASTAT: Sanzione da 500 a 1.000 euro
  • Presentazione tardiva entro 30 giorni dalla richiesta dell’ufficio: Sanzione da 250 a 500 euro
  • Presentazione elenco incompleto, inesatto o irregolare: Sanzione  da 500 a 1.000 euro
  • Regolarizzazione entro 30 giorni dalla richiesta dell’ufficio o regolarizzazione spontanea dell’interessato: nessuna sanzione
  • Regolarizzazione degli errori od omissioni dopo la constatazione da parte dell’Amministrazione 100 euro (1/5 del minimo)

Quando può essere usato il ravvedimento operoso. 

Il ravvedimento operoso ex art.13 D.Lgs. 472/1997 (si fa

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