TERRITORIALITA’: fornitura servizi elettronici tramite intermediario

Nella fornitura di servizi elettronici tramite intermediario, gli obblighi IVA cadono sul fornitore dei servizi elettronici.

La fattura è diretta dal fornitore al consumatore finale se l’intermediario supera la presunzione di responsabilità ai fini IVA

Con la CM 22/E/2016, l’Agenzia Entrate si è occupata del trattamento IVA della fornitura di servizi elettronici e di telecomunicazioni (TBES  o TTE) e del Regime speciale del MOSS (Mini One Stop Shop); particolarmente interessante è l’analisi della ipotesi seguente, che nella prassi è molto frequente:

  • il prestatore iniziale del servizio (ad es. il soggetto passivo che vende una app o un e-book), vende il suo prodotto/servizio digitale ad un committente “consumatore finale”, ma per il tramite di un intermediario soggetto passivo (ad es. un portale come l’Apple Store, Amazon, Payhip, Gumroad, ecc.), quindi ad es. IT1 sogg. pass. vende app >>>> intermediario soggetto passivo >>>> consumatore finale (IT, UE, extra UE)

Chi è in questi casi il soggetto passivo che deve adempiere gli obblighi IVA relativi al servizio fornito al consumatore finale?

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IVA: situazione reverse charge dal 2 maggio 2016

Le situazioni per cui si applica il meccanismo del reverse charge IVA – dopo il D.Lgs 24/2016 e la CM 21/E/2016 – sono attualmente le seguenti, con le rispettive decorrenze:

  • Dal 2 maggio 2016 al 31 dicembre 2018: cessioni di tablet PC, laptop (rif. codice NC 8471.30) e console da gioco (rif. codice NC 9504.50) – ex art. 17 co.6 lett. c) DPR 633/1972 (come modificato da DLgs. 24/2016). E’ irrilevante la condizione che il bene sia usato piuttosto che nuovo (salvo l’adozione del regime del margine). Sotto il profilo soggettivo, non vi sono limitazioni che non siano dettate dallo status di soggetto passivo d’imposta del cessionario. La norma – è stato chiarito dalla CM 21/E/2016 – si applica fino alla fase che precede il commercio al dettaglio.
  • Fino al 31 dicembre 2018: cessioni di telefoni cellulari (art. 17 comma 6 lett. b) DPR 633/72); anche per i telefoni cellulari, il campo di applicazione del reverse charge è limitato alle sole cessioni effettuate nella fase distributiva che precede il commercio al dettaglio (CM 59/E/2010). La nozione di telefoni cellulari comprende comunque anche gli smartphone (rif. note della NC 8517.12)
  • Fino al 31 dicembre 2018: cessioni di dispositivi a circuito integrato (microprocessori e unità centrali di elaborazione), effettuate prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale (la norma che faceva riferimento ai PC , disapplicata a seguito della decisione del Consiglio UE 22/11/2010 n. 710, è stata abrogata);
  • Fino al 2 marzo 2016: cessioni di componenti ed accessori dei telefoni cellulari

Si tratta di situazioni transitorie, che vengono concesse al Paese UE richiedente in questo caso l’Italia, per contrastare le situazioni ad elevato rischio frodi IVA ai sensi delle Direttive 201/42/UE e 2013/43/UE, e degli artt. 199 e 199-bis Direttiva IVA 2006/112/CE.

In sintesi:

PRODOTTO FASE DISTRIBUTIVA DECORRENZA
Personal computer (NC 8471) Mai applicata perchè mai autorizzata dalla UE
Telefoni cellulari (NC 8517.12 – comprende anche gli smartphone) Fase che precede la rivendita al dettaglio Fino al 31/12/2018
Componenti ed accessori dei telefoni cellulari Fase che precede la rivendita al dettaglio Fino al 2/03/2016
Componenti dei PC (dispositivi a circuito integrato – NC 8542 3190 ed NC 8542 3110) Prima dell’installazione in prodotti destinati al consumatore finale Fino al 31/12/2018
PC portatili (laptop) (NC 8471 3000)

Tablet (NC 8471 3000)

Console da gioco (NC 9504 5000)

Fase che precede la rivendita al dettaglio Dal 2/05/2016 al 31/12/2018

Lo Studio ha predisposto un MODELLO EDITABILE DI AUTOFATTURA per l’integrazione IVA degli acquisti di tablet, laptop e console da gioco

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DOGANA: chiarimenti su certificati AEO

L’Agenzia delle Dogane ha pubblicato un documento della Commissione europea contenente diversi chiarimenti su certificati AEO (Authorized Economic Operator), in particolare per quanto riguarda il riesame delle autorizzazioni AEO nel quadro del CDU e delle sue disposizioni di applicazione; si tratta di 15 FAQ (domande e risposte) relative all’attività di riesame dei certificati AEO esistenti (che nel nuovo CDU vengono definite “autorizzazioni”), cercando di chiarirne alcuni aspetti.

In sintesi sono state date le seguenti risposte:

  • i  certificati AEO esistenti che risultano validi alla data del 1° maggio 2016 restano validi fino al loro riesame;
  • non è necessario presentare domande di riesame alle autorità doganali competenti. Il titolare di un certificato AEO verrà contattato dalle autorità doganali competenti. Entro il 1° maggio 2019 verranno riesaminati tutti i certificati rilasciati antecedentemente al 1° maggio 2016. In ogni caso, gli AEO possono contattare i punti di contatto nazionali qualora necessitino di maggiori informazioni o chiarimenti;
  • non ci saranno cambiamenti nei codici MRA già attribuiti che quindi non vengono modificati, ed anche il numero dell’autorizzazione sottoposta a riesame rimane invariato rispetto a quello del certificato AEO;
  • nell’ipotesi di esito negativo del riesame, il certificato AEO viene revocato;
  • le condizioni introdotte per soddisfare l’art. 39(a) CDU e l’art. 24 RE sono la ”conformità” alla normativa doganale, alle norme fiscali, e alla dimostrazione che non sussistano gravi reati penali relativi all’attività economica dell’AEO.

INTRA UE: modelli di fattura per contribuenti forfetari e minimi

Si propongono modelli di fattura editabili per  l’uso da parte dei contribuenti forfetari ex art.1 L. 190/2014 e s.m.i. e per contribuenti minimi ex art. 27 co.1 e 2 DL 98/2011 per le operazioni con l’estero (prestazioni di servizi rese a soggetti intracomunitari):

  1. fattura per prestazione di servizi a soggetto UE – ditta individuale: questo modello è stato predisposto per l’azienda individuale iscritta in Camera di Commercio come commerciante o artigiano; sono 2 files di cui uno per il contribuente forfetario ed uno per il contribuente minimo
  2. fattura per prestazione di servizi a soggetto UE – professionista: questo modello è stato predisposto per il professionista – quindi non iscritto alla Camera di Commercio – che sia privo di propria cassa di previdenza e quindi iscritto alla Gestione Separata INPS, come ad es. un consulente marketing, un web designer, un grafico, un informatico ecc.); sono 2 files di cui uno per il contribuente forfetario ed uno per il contribuente minimo
  3. fattura per prestazione di servizi a soggetto UE – professionista: questo modello è stato predisposto per il professionista con propria cassa di previdenza, come ad es. un avvocato iscritto alla Cassa Forense, un commercialista iscritto alla CNPADC, un architetto o ingegnere iscritto ad Inarcassa ecc.); sono 2 files di cui uno per il contribuente forfetario ed uno per il contribuente minimo

Tipo file: (.DOC) 6 files

Si precisa che il regime dei contribuenti “minimi” o “superminimi”, o “nuovi minimi” di cui all’art.27 co.1 e 2 DL 98/2011 è stato abrogato a far data dal 01/01/2015, ma che la sua utilizzabilità è possibile fino a tutto “il periodo che residua al completamento del quinquennio agevolato e comunque fino al compimento del trentacinquesimo anno di età” (art.1 comma 88 L.190/2014).

Il prodotto è soggetto ad aggiornamento, verranno caricati di volta in volta nuovi modelli. Chiaramente, coloro che procederanno all’acquisto potranno sempre usufruire degli aggiornamenti in maniera gratuita

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