TERRITORIALITA’: fornitura servizi elettronici tramite intermediario

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Nella fornitura di servizi elettronici tramite intermediario, gli obblighi IVA cadono sul fornitore dei servizi elettronici.

La fattura è diretta dal fornitore al consumatore finale se l’intermediario supera la presunzione di responsabilità ai fini IVA

Con la CM 22/E/2016, l’Agenzia Entrate si è occupata del trattamento IVA della fornitura di servizi elettronici e di telecomunicazioni (TBES  o TTE) e del Regime speciale del MOSS (Mini One Stop Shop); particolarmente interessante è l’analisi della ipotesi seguente, che nella prassi è molto frequente:

  • il prestatore iniziale del servizio (ad es. il soggetto passivo che vende una app o un e-book), vende il suo prodotto/servizio digitale ad un committente “consumatore finale”, ma per il tramite di un intermediario soggetto passivo (ad es. un portale come l’Apple Store, Amazon, Payhip, Gumroad, ecc.), quindi ad es. IT1 sogg. pass. vende app >>>> intermediario soggetto passivo >>>> consumatore finale (IT, UE, extra UE)

Chi è in questi casi il soggetto passivo che deve adempiere gli obblighi IVA relativi al servizio fornito al consumatore finale?

  1. Di regola, ex art. 9-bis par. 1 Reg. UE 282/2011, come modificato dal Reg. UE 1042/2013, l’intermediario che interviene in una prestazione di servizi elettronici deve ritenersi agente in nome proprio ma per conto del primo prestatore del servizio, quindi l’intermediario diventa responsabile per l’assolvimento di tutti gli obblighi IVA inerenti a detta prestazione. Le prestazioni B2C che hanno natura di servizi elettronici o di telecomunicazione TBES sono infatti territorialmente rilevanti ai fini IVA nello Stato UE del committente privato, ma se tali servizi sono resi ad intermediari soggetti passivi, esse diventano operazioni B2B, territoriali IVA nello Stato del committente soggetto passivo d’imposta.
  2. Tale presunzione non è assoluta, ma può essere superata (dunque, il soggetto obbligato IVA diventa IT1 sogg. pass. primo fornitore del servizio) alla condizioni ex art.9-bis par. 2 Reg. UE 282/2011, alle seguenti condizioni:
    • la fattura emessa o resa disponibile da ciascun soggetto passivo della filiera che interviene nella prestazione del servizio elettronico identifica sia il servizio quanto il relativo fornitore;
    • la nota di pagamento o la ricevuta nei confronti del “consumatore finale” identifica sia il servizio prestato sia l’ultimo fornitore (per la prestazione che, a quel punto, ha natura B2C).

Quindi nel caso 2, se è superata la presunzione ex art. 9-bis par. 1 Reg. UE 282/2011 e quindi il primo fornitore diventa obbligato ai fini IVA verso il consumatore finale:

  • l’intermediario emette fattura al soggetto passivo situato nell’anello precedente della filiera con esclusivo riferimento al servizio di intermediazione reso;
  • il prestatore originario del servizio, per la fornitura B2C, può emettere un documento a carattere non fiscale, non sussistendo per le prestazioni di commercio elettronico “diretto” l’obbligo di certificazione dei corrispettivi, ex DM 27 ottobre 2015.

Nel caso 1 invece dove la presunzione rimane operativa, l’intermediario si considera il fornitore del contenuto B2C, e quindi il primo fornitore fatturerà all’intermediario, come base imponibile IVA, l’intero corrispettivo relativo alla vendita del servizio elettronico.

Infine, il primo fornitore non può essere designato quale responsabile degli obblighi IVA  verso il consumatore finale se il soggetto passivo intermediario, con riferimento al servizio elettronico “intermediato”, effettui uno solo dei seguenti interventi nella fornitura del servizio:

  • autorizzi l’addebito del relativo corrispettivo al destinatario;
  • autorizzi l’esecuzione della prestazione;
  • stabilisca i termini e le condizioni generali della prestazione

poichè, in tali casi l’intermediario ha svolto un’attività determinante e funzionale all’erogazione del servizio (della quale costituisce una fase) e all’adempimento delle obbligazioni contrattuali verso il committente finale, non una mera attività prodromica, ausiliaria o accessoria (CM 22/E/2016), ad es. nel caso, del mero trattamento dei pagamenti dei corrispettivi ovvero della mera messa a disposizione della rete internet, sulla quale è trasferito il contenuto elettronico o è eseguito il pagamento.

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